15 dicembre 2010
Incontri di diritto commerciale a Foggia: domani si parla di scissioni
15 ottobre 2010
La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, è costituita nel modo seguente:
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Cognome e nome Funzione
Vitrone dott. Ugo Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione
Presidente effettivo
Massafra dott. Umberto Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione
Presidente supplente
Larosa dott. Antonio Francesco Magistrato in servizio presso la Procura Generale presso Corte di Appello di Roma
Salari dott.ssa Donatella Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
Poscia dott. Giorgio Magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Roma
Ebner dott. Giacomo Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
Scozzafava prof. Oberdan Tommaso Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di "Tor Vergata" - Roma
Messinetti prof.ssa Raffaella Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Roma "La Sapienza"
Macioci prof. Francesco Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di "Roma 3"
Alì dott Giovanni Notaio in Avola (SR)
Lacalendola dott.ssa Maria Notaio in Noicattaro (BA)
Pennazzi Catalani dott. Carlo Notaio in Velletri (RM)
Lanzillotti dott.ssa Stefania Notaio in Cosenza
De Vitto dott.ssa Concetta Notaio in Avellino
Sammartano dott. Stefano Notaio in Nettuno (RM)
Segreteria presso la COMMISSIONE ESAMINATRICE
Cognome e nome Funzione
De Amicis dott.ssa Tamara Magistrato di III val.di profess. addetto all'ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile
Coordinatore della Segreteria
De Dola dott. Enrico Sigfrido Magistrato di II val.di profess. addetto all'ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile
Coordinatore supplente della Segreteria
Conti dott.ssa Marcella Direttore Amministrativo F3
Nanni dott.ssa Laura Funzionario dell'Organiz. F3
Chiara dott.ssa Delia Funzionario Giudiziario F2
Contento dott.ssa Francesca Funzionario Giudiziario F2
Ronzitti dott.ssa Emanuela Funzionario Giudiziario F2
Santoro dott.ssa Rita Olimpia Funzionario Giudiziario F2
Bernagozzi sig.ra Anna Maria Funzionario Giudiziario F1
Cervelli sig. Angelo Contabile C1 DAP
Fabiano dott. Francesco Statistico DAP
De Luca sig. Francesco Funzionario Giudiziario F1
Morlando dott.ssa Rosa Funzionario Giudiziario F1
Ceccarelli sig.ra Laura Funzionario Giudiziario F1
Capozzolo dott.ssa Rosa Filomena Funzionario Giudiziario F1
Capogrossi sig.ra Maria Funzionario Giudiziario F1
Capogrossi sig.ra Rosanna Funzionario Giudiziario F1
Cizza dott.ssa Maria Teresa Ufficiale Giudiziario F1
Di Iullo sig.ra Gabriella Funzionario Giudiziario F1
Garozzo sig.ra Maria Grazia Funzionario Giudiziario F1
Grisanti sig.ra Chiara Funzionario Giudiziario F1
Manigrasso sig. Michele Funzionario Giudiziario F1
Monacelli dott.ssa Mirella Funzionario Giudiziario F1
Napoleoni sig.ra Stefania Funzionario Giudiziario F1
Passucci sig.ra Rina Funzionario Giudiziario F1
Pinori dott.ssa Antonella Funzionario Giudiziario F1
Renzi dott. Brandisio Funzionario Giudiziario F1
Tuccelli sig.ra Rosa Funzionario Giudiziario F1
18 settembre 2010
Nuovi orientamenti societari del Triveneto
3 settembre 2010
CI SIAMO
Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2010, in Roma, nei padiglioni del complesso: la Nuova Fiera di Roma, viale A. G. Eiffel s.n.c..
I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del D.D. 28. 12. 2009, presso i locali della Nuova Fiera di Roma, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:
il giorno 25 ottobre 2010, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “A” alla “K” presso il padiglione 7;
il giorno 26 ottobre 2010, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “L” alla “Z” presso il padiglione 8;
Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle prove scritte.
Le prove scritte si svolgeranno nei padiglioni in cui sarà stata effettuata l’identificazione e la consegna dei testi e, nel caso di necessità, in padiglioni limitrofi.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – del 24 settembre 2010 si darà comunicazione di eventuali modificazioni del luogo, delle date di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
24 agosto 2010
No alla lapidazione di Sakineh
"Una donna di 43 anni, madre di due figli, Sakineh Mohammadi-Ashtiani, rischia nella Repubblica Islamica dell'Iran l'esecuzione per lapidazione (dopo aver ricevuto come "punizione" pubblica, e in presenza di uno dei suoi figli, a titolo di "esempio", 99 colpi di frusta)".
"I suoi crimini agli occhi delle autorità politico-religiose di questo paese? L'adulterio, che non è un crimine né un delitto. Ma, soprattutto, la presunta complicità in un omicidio che è stata costretta a confessare, talmente costretta che ha poi subito ritrattato".
"Cosa bisogna pensare di questi metodi diretti a estorcere pretese verità? Noi, firmatari di questo testo, facciamo appello dunque alle autorità iraniane perchè mettano fine a questo tipo di procedure, oltre che a queste punizioni inique e barbare.
Ci uniamo a tutte le iniziative già intraprese dalle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo, quali Human
Rights Watch e Amnesty International, a favore della signora Sakineh Mohammadi-Ashtiani".
"Per il rispetto della dignità e della libertà di tutte le donne iraniane".
Firmatari:
Marc Bressant (scrittore, Grand Prix du Roman de l'Académie Française),,Luc Ferry (filosofo, ex ministro francese della Pubblica Istruzione), Viviane Forrester (scrittrice), Max Gallo (storico, scrittore, membro dell'Académie Française), Marek Halter (scrittore), Alexandre Jardin (scrittore), Julia Kristeva (psicanalista, scrittore), Edgar Morin (sociologo, filosofo), Gilles Perrault (scrittore), Nicolas Rey (scrittore), Elisabeth Roudinescu (scrittrice, Università di Parigi VII), Daniel Salvatore Schiffer (filosofo, scrittore), Michel Serres (filosofo, membro dell'Académie Française), Gilbert Sinoué (scrittore), Michel Wieviorka (sociologo, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).
13 agosto 2010
Il notaio-ingegnere: nuove regole per i rogiti
[d.lgs. 192/2005 così come modificato dal d.lgs. 311/2006 e dal d.l. 112/2008 (convertito in l. 133/2008) + linee guida nazionali Ministero Sviluppo Economico]
- Ogni immobile deve essere dotato di A.C.E. a pena di sanzione amministrativa, ad eccezione di:
o Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, se riscaldati per finalità produttive
o Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq
- Abrogazione dell’obbligo di allegazione
o Interessi pubblici sottesi alla dotazione
o Rilevanza della dotazione in sede di trasferimento
o Impossibilità di ottenere la dichiarazione di fine lavori e di agibilità in mancanza di A.C.E.
o Spettanza della dotazione al venditore o al costruttore, salvo diversa pattuizione
o Obbligo di consegna all’acquirente della certificazione
2. Conformità impianti [D.L. 203/2005 (convertito in L. 248/2005) + D.M. 37/2008 Ministero Sviluppo Economico]
- Dichiarazione di conformità degli impianti indispensabile per il rilascio dell’agibilità
- Abrogazione dell’obbligo di allegazione dei documenti
- Consegna dei documenti in caso di trasferimento
- Menzione relativa alla garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti
3. Planimetrie e allineamento catastale (dal 1° luglio 2010) [Art. 29, comma 1bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, così come modificato dal recente D.L. 31 maggio 2010 n.78 (convertito in L.30 luglio 2010 n. 122 con modifiche)]
- Per gli atti pubblici e scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia.
- Obblighi per il notaio prima della stipula [allineamento (o coerenza) soggettivo]
o Individuazione degli intestatari catastali
oVerifica della conformità tra intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari
La mancata o scorretta osservanza di detti obblighi comporta responsabilità disciplinare per il notaio.
o Indicazione dei dati catastali in atto (dati catastali cd. minimi: sezione, foglio, mappale o particella, subalterno)
oRiferimento alle planimetrie depositate in catasto (non è richiesta, ma è opportuna l'allegazione)
o Menzione della dichiarazione resa dagli intestatari relativa alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Gli obblighi in sede di stipula sono previsti a pena di nullità, sebbene si ritenga che l'errata indicazione dei dati determini una mera nullità formale suscettibile di rettifica.
4. Antiriciclaggio (dal 31 maggio 2010) [D.L. 78/2010]
Abbassamento della soglia del limite all’uso del contante ad euro 5000
Le nuove regole UNI per gli edifici silenziosi
Nell'abstract GRATUITO del documento si legge "La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare (salvo alcune tipologie). E' infine proposta una valutazione sintetica dell'insieme dei requisiti per unità mmobiliare. I criteri stabiliti nella presente norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con destinazione d'uso diversa da quella agricola, artigianale e industriale."
12 agosto 2010
Nuova circolare dell'Agenzia del Territorio in materia di allineamento catastale
5 agosto 2010
Divagazioni calcistiche
4 agosto 2010
Conversione in legge del decreto 78/2010
Di seguito il testo delle modificazioni apportate alla disciplina delle planimetrie introdotta dal decreto legge:
"al comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole: «gia' esistenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,» e dopo le parole «dei dati catastali e delle planimetrie» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale»;
al comma 16, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560"».
22 luglio 2010
Delle planimetrie, dell'allineamento catastale e di altri demoni: come complicarsi la vita dopo il D.L. 78/2010
21 luglio 2010
Eredità devolute ad associazioni e fondazioni: conseguenze della mancata accettazione beneficiata
Malgrado la varietà e la pesantezza delle argomentazioni addotte da ciascuna tesi, la prassi sembra preferire le seguenti conclusioni:
20 luglio 2010
Incontro di studio a Trani: Novità del D.L. 78/2010
Giovedì 22 luglio 2010, ore 9.30-13.30
presso l’Archivio Notarile di Trani
Via Archivio n. 3 – 70059 TRANI
Il D.L. n.78/2010: attualità e problematiche.
Incontro con l'Agenzia del Territorio di Bari.
Notaio Antonella Trapanese: Brevi note sugli obblighi a carico dei Notai introdotti dall’articolo 19 comma 14 del D.L. 78/2010
Ing. Vincenzo Mele - Direttore Ufficio provinciale del Territorio di Bari: Analisi delle problematiche: le risposte ai quesiti dei Notai
Ing. Pietro Curzio - Responsabile del Settore Gestione Banche Dati: Analisi delle problematiche: le risposte ai quesiti dei Notai
Ing. Emanuele Borrello - Responsabile del Settore Servizi all’Utenza: Analisi delle problematiche: le risposte ai quesiti dei Notai
Parteciperà all’incontro il dott. Gerardo Strippoli – Conservatore Delegato dei Registri Immobiliari di Trani.
16 luglio 2010
La trasformazione della cooperativa a mutualità prevalente in S.p.A.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione."
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.
L’assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni”.
4 luglio 2010
Utili di periodo: coprono le perdite?
Quanto al presunto limite derivante dal principio di prudenza nella redazione del bilancio, la Suprema Corte osserva che questi principi sono dettati per evitare ingiustificate emorragie patrimoniali e non già per "misurare l'entità attuale del patrimonio dell'ente in rapporto al capitale sociale previsto nell'atto costitutivo". In ossequio al diverso principio di competenza, pertanto, gli utili di periodo devono essere computati al fine di offrire una rappresentazione veritiera del patrimonio sociale.
Tale esigenza implica che l’utile di periodo (cioè il risultato di segno positivo creatosi nel tempo compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione della misura della perdita da coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determinerebbe riduzione del capitale".
3 luglio 2010
Modalità di attuazione delle riduzioni reali del capitale - Il passaggio del capitale ridotto a riserva
I.G.22 - (RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE – MODALITÀ DI ATTUAZIONE - 1° pubbl. 9/05)
Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2482, secondo e terzo comma, c.c. (con tutte le precisazioni in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della decisione. Per quanto riguarda, più specificatamente, il momento della eseguibilità della decisione nel caso di specie, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione dovrà considerarsi “vincolata e non distribuibile” sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, dopodichè, e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi “disponibile” e quindi anche distribuibile tra i soci).
2 luglio 2010
Modalità di attuazione della riduzione reale del capitale sociale – Il rimborso a sorteggio
Il rischio di disparità di trattamento che si prospetta a fronte di un'operazione di questo tenore ha indotto numerosi autori a negare in assoluto l'ammissibilità del sorteggio nel rimborso dei conferimenti, alla luce anche della considerazione secondo la quale questa modalità determinerebbe un'ipotesi di esclusione non contemplata dalla legge.
Una tesi intermedia ammette il sorteggio solo in caso di previsione statutaria in tal senso o all'unanimità, sostenendo che la volontà sociale abbia il potere di neutralizzare gli effetti sperequativi dell'operazione (così BELVISO).
Campobasso e Di Sabato, al contrario, propendono per la liceità del sorteggio, argomentando in base alla constatazione che la disparità viene di fatto annullata dal fatto che la probabilità di exit incombe senza distinzioni su tutti i soci. Tuttavia, se a priori la parità di trattamento è garantita dall'alea del sorteggio, a posteriori i titolari delle partecipazioni sorteggiate e rimborsate al valore nominale subiscono la perdita del valore reale dell'azione (GHEZZI). Pertanto, a garanzia del socio uscente, la società deve prevedere l'emissione di azioni di godimento che ristorino il socio del differenza tra valore reale dell'azione e valore nominale di rimborso (BIONE).
Ne', si è osservato, vale ad escludere la legittimità di siffatta operazione il fatto che la delibera sia adottata a maggioranza, perchè l'operatività delle società di capitali non è improntata su una regola unanimistica e perchè, come già detto, l'alea dell'esproprio grava indifferentemente su tutti i soci.
Modalità di attuazione della riduzione reale del capitale sociale - Il rimborso in natura
- tramite liberazione dall'obbligo di effettuare in conferimenti;
- mediante rimborso ai soci del valore del conferimento.
1. La prima modalità presuppone, evidentemente, che tutte le azioni non siano state interamente liberate (cioè che i soci non abbiano provveduto al versamento dei centesimi residui). Solo in tal modo è possibile ripartire la riduzione tra tutti i soci in ottemperanza al principio di parità di trattamento.
Essa trova attuazione mediante la riduzione del valore nominale delle azioni già in circolazione (ove queste siano in concreto fornite di tale valore) o mediante la sostituzione delle azioni già emesse con altrettante partecipazioni di valore nominale inferiore.
È evidente che, nel caso in cui le azioni non presentino un valore nominale indicato, non sarà necessario adottare alcuna modalità pratica per l'attuazione della riduzione. Il valore di ogni partecipazione sarà dato, pertanto, dividendo il capitale per ciascuna di esse.
2. Quanto alla riduzione attuata mediante rimborso ai soci, essa normalmente si realizza con un'assegnazione in denaro accompagnata, nel caso di azioni con valore nominale determinato, dalla riduzione del valore delle azioni in circolazione o dalla sostituzione delle azioni stesse.
In ambito notarile, si è prospettata anche la possibilità di realizzare il rimborso mediante un'assegnazione in natura.
Alcuni autori (ex multis BUSI, FERRUCCI FERRENTINO e Trib. Rovereto 5 giugno 1970) sostengono l'inammissibilità di un rimborso in natura per le seguenti ragioni:
-non è detto che la società abbia beni tali da soddisfare le spettanze di ciascun socio senza violare il principio di parità di trattamento;
-la datio in solutum che si realizza è una modalità esecutiva che, come tale, dovrebbe essere di competenza dell'organo amministrativo, mentre la riduzione reale è realizzata dall'assemblea;
-una delibera a maggioranza che decida l'assegnazione risulta coercitiva nei confronti dei soci dissenzienti o assenti;
-la lettera dell'art. 2445 sembra alludere palesemente al rimborso in denaro;
-l'art. 2280 vieta la ripartizione dei beni sociali fino all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.
Sempre secondo questa opinione, il rimborso in natura può avvenire solo alle seguenti condizioni:
-i beni assegnati siano fungibili dotato di un prezzo corrente risultante da listini di borsa e mercuriali (cfr. Trib. Roma, 1996);
-l'assegnazione avviene al prezzo così individuato;
-lo statuto sociale prevede la possibilità di estinguere i debiti verso i soci derivanti da riduzioni reali mediante beni diversi dal denaro;
-espressa autorizzazione del socio alla datio in solutum.
Di contrario avviso sembra essere la prassi notarile. In due quesiti proposti all'Ufficio Studi (cfr. 130-2008/I e 99-2008/I), il Consiglio Nazionale del Notariato ammette le cd. “riduzioni reali targate” anche al fine di realizzare l'exit concordato di un solo socio, purchè adottate con l'unanimità dei consensi, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, e accompagnate da una perizia di stima dei beni da assegnare.
Analogamente, in una massima del 2009, il Consiglio Notarile di Firenze ammette l'assegnazione in natura in presenza di una clausola statutaria che legittimi l'operazione.
Ancora sulla riduzione reale del capitale sociale - Casi particolari
Si dubita in dottrina circa l'ammissibilità di siffatta operazione.
– Ferrucci Ferrentino: è ammissibile perchè la modifica dell'art. 2445 consente all'assemblea di procedere a riduzioni volontarie del capitale, purchè adeguatamente motivate.
– Giurisprudenza: ritiene che la riduzione proporzionale imposta dall'art. 2446, comma 2, c.c. sia principio vincolante delle sole riduzioni obbligatorie per perdite. Pertanto, una riduzione superiore alle perdite accertate impone l'osservanza degli obblighi e delle modalità previsti dall'art. 2445 c.c.
La fattispecie non può rientrare nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del 2447, perché si ritiene che essa operi solo laddove siano presenti entrambi i presupposti:
– perdite superiori al terzo del capitale sociale
– erosione del capitale al di sotto del minimo legale
Ferrucci e Ferrentino riconducono anche questa fattispecie al 2445.
La riduzione reale del capitale sociale - Un caso particolare
RIDUZIONE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE – Riduzione facoltativa del capitale per perdite
L'ipotesi, come già detto, non è prevista dal legislatore, pertanto è necessario accertarne preliminarmente l'ammissibilità, prima di incasellarla nelle modalità di riduzione del capitale disciplinate dal codice civile.
a. È ammissibile ridurre il capitale in caso di perdite inferiori al terzo del capitale sociale?
– Dottrina dominante (Ferrara-Corsi, Belviso, Campobasso): si, perché si tratta di un adeguamento del capitale nominale al valore del patrimonio reale a fronte delle perdite; - Altri autori (Fenghi): no, perché consentirebbe ai soci di procedere alla distribuzione degli utili futuri (eliminando il vincolo di indistribuibilità ex art. 2433, II), pregiudicando i creditori.
b. Qualora se ne ammetta la legittimità, si deve applicare la disciplina della riduzione reale o di quella nominale (2445 – 2446)?
E' opinione condivisa (ex multis, Campobasso) che si tratti di una modifica dello statuto, da realizzarsi mediante delibera dell'assemblea straordinaria, con le maggioranze per essa previste (2436).
La riduzione in questione configurerebbe una operazione facoltativa, dal momento che la legge impone di procedere ad una riduzione del capitale solo in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale (2446 e 2447). In assenza di un'espressa disciplina, la dottrina precedente alla riforma si è interrogata circa la regolamentazione della fattispecie.
– Applicazione del 2445: alcuni autori hanno sostenuto l'applicabilità della disciplina del 2445, in quanto (i) si indebolisce la garanzia dei creditori; (ii) vengono resi disponibili utili altrimenti destinati alla riduzione delle perdite; (iii) si riduce l'ammontare della riserva legale). Ciò rende opportuno il riconoscimento del diritto all'opposizione in capo ai creditori (Tesi di Ferrucci e Ferrentino);
– Applicazione del 2446: la dottrina prevalente ritiene applicabile il 2446, perchè l'operazione determina l'adeguamento del capitale nominale al valore del patrimonio esistente e non una restituzione dei conferimenti (Tesi di Campobasso e Busi).
Massima del Consiglio Notarile del Triveneto H.G.25 – (PRESUPPOSTI FORMALI DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO – 1° pubbl. 09/08)
Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.
Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento H.G.6).
Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.
Cassazione civile , sez. I, 13 gennaio 2006 , n. 543
"La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa non è contemplata specificamente nè dall'art. 2445 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, nè dagli art. 2446 e 2447, che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le predette categorie di soggetti; nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel. c.c., dai principi generali desumibili dall'art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita: ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi."
"In materia di riduzione nominale del capitale sociale, ove questo sia eseguito per adeguare il capitale sociale al patrimonio netto, la fattispecie rappresenta ipotesi che non è specificamente regolata dal legislatore. Questi, infatti, ha predisposto specifica disciplina nell'art. 2445 c.c. per il caso di riduzione, anch'essa facoltativa, ma effettiva, vale a dire per esuberanza, e per quello di riduzione per perdite ma non già facoltativa bensì obbligatoria, che è oggetto della previsione testuale dell'art. 2446 c.c. e per la “species” più grave in cui il capitale sociale sia stato totalmente eroso a causa delle perdite, dell'art. 2447 c.c. Emerge, pertanto, dal quadro normativo riferito, che delle tre ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, quella per perdite inferiori al terzo e le altre due per perdite superiori al terzo, la prima non è stata specificamente regolamentata. Tale constatazione non legittima, tuttavia, l'affermazione di esistenza di un vuoto normativo cui consegua un'articolazione dell'operazione rimessa alla mera discrezionalità dei singoli enti, i quali rimarrebbero liberi di disciplinarla secondo criteri e scansioni che finirebbero, per essere del tutto difformi da caso a caso, a seconda delle singole specifiche previsioni statutarie. È evidente, pertanto, l'esigenza anche attesa l'influenza dell'operazione sugli interessi dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale, che l'operazione stessa si attui alla stregua di un modello astrattamente predefinito, che offra adeguata garanzia di protezione sia per l'una che per l'altra categoria di soggetti interessati e che, nel silenzio del legislatore, deve necessariamente mutuarsi dall'istituto, espressamente regolamentato dall'art. 2446 c.c."
29 giugno 2010
L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale dei beni
CADE IN COMUNIONE?
1. La soluzione dipende anzitutto dalla natura giuridica che si attribuisce alla partecipazione sociale:
2. Cosa si deve intendere, ai sensi dell'art. 177 c.c., con il termine "acquisti"?
a)I SOLI DIRITTI REALI (Finocchiaro – Pavone La Rosa)
Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 1995 n. 987:
“Nella comunione legale tra coniugi sono ricompresi tutti gli acquisti nei quali viene posta in essere la costituzione od il trasferimento dei diritti reali. Non sono pertanto ricompresi in questa gli eventuali diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione”b)OGNI TIPO DI INCREMENTO (Baralis – DePaola - Santarcangelo)
Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355
"Anche le azioni di società, sottoscritte da uno dei coniugi in comunione legale in esercizio del diritto di opzione su aumento di capitale da parte di uno dei coniugi in legale, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177 lett. a) c.c., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato".
c)VALUTAZIONE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA DOTTRINA
1.Criterio della strumentalità (CORSI)
Questo criterio considera la partecipazione sociale nell'ottica della sua finalità diretta. Se essa è acquistata dal coniuge allo scopo di svolgere una attività imprenditoriale, l'acquisto così effettuato sarà sottoposto al regime della comunione de residuo ex art. 178 c.c. in quanto bene strumentale all'esercizio dell'impresa del coniuge acquirente.
Cfr. Trib. Roma, 18 febbraio 1994: “Le quote di una società a responsabilità limitata acquistata da un coniuge in costanza di matrimonio non rientrano nella comunione c.d. attuale se il coniuge partecipa attivamente alla vita sociale (trattandosi di svolgimento di attività professionale per il tramite della partecipazione ad un'impresa collettiva) ma posso no eventualmente rientrare nella c.d. comunione residuale ex art. 178 c.c.”
Critica: la tesi attribuisce eccessiva rilevanza ai motivi dell'acquisto (Figone) e non tiene presente che il socio di una società di capitali non è investito in quanto tale di poteri di gestione né della qualifica di imprenditore (Campobasso)
2.Criterio della destinazione all'investimento (DI MARTINO – OPPO - BUONOCORE)
Le partecipazioni acquistate da uno dei coniugi allo scopo di impiegare il proprio risparmio nell'acquisto di beni o diritti che entrino durevolmente nel patrimonio cadono in comunione legale.
Cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 ottobre 2007, n. 21098: “Ai sensi dell'art. 177 c.c., oltre ai diritti reali, costituiscono acquisti - se possono essere considerati come una forma di investimento - e rientrano fra i beni in comunione legale anche i diritti di credito (nella specie, la S.C. ha applicato tale principio a titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione con i proventi della propria attività lavorativa).”
3.Criterio della responsabilità (prevalente dottrina)
I criteri sopra visti sono sintetizzati dal criterio della responsabilità, secondo il quale la partecipazione a responsabilità illimitata denota una strumentalità all'attività di impresa che ne esclude la caduta in comunione diretta a vantaggio della comunione de residuo; al contrario, la partecipazione a responsabilità limitata palesa una finalità di investimento ed è suscettibile di cadere in comunione legale.
Critica: questo criterio risulta superato perchè non tiene presente che anche il socio illimitatamente responsabile può essere, di fatto, escluso dalla gestione diretta. L'esigenza di operare una valutazione caso per caso rende questa soluzione foriera di incertezza per i rapporti giuridici.
IL REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE
CASS. CIV., SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2009, N. 2569
EQUIPARAZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
→ BENI MOBILI
---- COMUNIONE LEGALE DEI BENI ----
“La quota di partecipazione ad una società di persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c.
Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.”
28 giugno 2010
Società e comunione. Il punto.
Sul prossimo numero di Gazzetta Notarile (n.4-6, 2010), di prossima pubblicazione, il mio articolo
25 giugno 2010
L'Officina e Giuristi&Diritto
La mia scheda di presentazione è visibile qui.