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7 giugno 2010

Revocabilità dei soli elementi accidentali contenuti in un testamento

Il caso: Tizio ha confezionato un testamento in cui ha previsto una disposizione del seguente tenore: “Istituisco erede di tutto il mio patrimonio mio figlio Caio, studente universitario, sotto la condizione sospensiva che consegua la laurea entro il ...
In un secondo testamento vuole revocare la sola condizione apposta all'istituzione di erede.

Può farlo?

Il legislatore prevede espressamente che il testamento sia revocabile in ogni momento e che tale facoltà sia irrinunciabile (cfr. artt. 587 e 679 c.c.). Tuttavia, si discute se la revoca possa avere ad oggetto i soli elementi accidentali contenuti nel testamento, indipendentemente dalla disposizione cui accedono.

Teoria negativa:
1.la previsione dell'art. 679 c.c. riguarda le sole disposizioni testamentarie e la condizione non lo è;
2.l'eliminazione di un elemento accidentale della disposizione testamentaria non configura una revoca in senso tecnico, ma piuttosto una sostituzione di un negozio condizionato con un successivo negozio puro;
3.di conseguenza, tale eliminazione-sostituzione non può essere realizzata con la revoca per atto pubblico (art. 680 c.c.), ma solo con un successivo testamento(TALAMANCA), dal momento che un atto inter vivos non può contenere disposizioni di ultima volontà.

Teoria positiva:
1.l'autonomia testamentaria consente al testatore di revocare il testamento in ogni sua parte;
2.non vi sono espressi divieti in merito;
3.il legislatore ha espressamente previsto i casi in cui la revoca è esclusa (cfr. art. 256 c.c.);
4.per quanto riguarda l'ammissibilità di una “revoca” solo per successivo testamento (supra sub 3.), l'art.680 c.c., in tema di revoca parziale, non fa alcuna distinzione di portata o di efficacia a seconda che la revoca sia espressa nella forma dell'atto pubblico o del successivo testamento (CARAMAZZA).

In definitiva, nel caso in cui si opti per la prima tesi, Tizio potrà eliminare la condizione sospensiva apposta all'istituzione di erede solo inserendo nel successivo testamento una istituzione di erede “pura”; ove, invece, si aderisca alla seconda ricostruzione, Tizio potrà inserire nel testamento una clausola del seguente tenore “Revoco la condizione apposta all'istituzione di erede in favore di mio figlio contenuta nel mio testamento ...”.

21 ottobre 2009

Usufrutto legale e costituzione di usufrutto

Pensieri sparsi – Alienazione di beni di minore in potestate, usufrutto legale, costituzione di usufrutto.

Il minore Tizietto, sottoposto alla potestà dei genitori, è proprietario di un bene immobile. Detto bene è gravato dall'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 c.c..
Il signor Caio propone ai genitori di Tizietto di acquistare l'immobile ad un prezzo interessante, che provvederà a pagare interamente in contanti. Tuttavia, vorrebbe che il diritto di usufrutto sia intestato a suo figlio Caietto.

a) vendita di beni appartenenti a minore in potestate
La vendita di beni appartenenti a minori in potestate è regolata dall'art. 320 c.c.. Al comma terzo si legge infatti, che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal genitore devono:
-rispondere ad esigenze di necessità o utilità evidente del figlio
-essere autorizzati dal giudice tutelare del luogo in cui il minore ha domicilio.
Se, dunque, la vendita di per sè non trova ostacoli legislativi, a parte la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare, non può dirsi lo stesso per l'intestazione dell'usufrutto a favore del figlio dell'acquirente Caio.

b) indisponibilità assoluta dell'usufrutto legale
L'art. 326 c.c. sancisce un divieto assoluto di alienazione, di pegno, di ipoteca e di esecuzione da parte dei creditori relativamente all'usufrutto legale. L'indisponibilità del diritto che deriva dalla norma, impedisce, almeno in prima approssimazione, di realizzare la volontà dell'acquirente.
Un eventuale atto di disposizione sarebbe, dunque, sostanzialmente nullo per violazione di norma imperativa (art. 1418) e non semplicemente annullabile, come ha ritenuto invece Cass. 6 aprile 1970, n. 932.
Oltretutto, la possibilità di disporre del solo usufrutto legale è da escludere non solo per l'espresso divieto normativo, ma anche per ragioni di carattere logico.
Sebbene autorevole dottrina [BIANCA, PUGLIESE] abbia ritenuto che l'usufrutto legale sia assimilabile all'usufrutto ordinario, con conseguente applicabilità della relativa disciplina ove compatibile, sembra più convincente la posizione di quegli autori [per tutti, PELOSI] che negano all'usufrutto legale la natura di diritto reale di godimento.
La ratio sottesa all'istituto è, infatti, quella di assicurare le esigenze della famiglia nel suo complesso, e non già l'interesse individuale del minore o dei genitori, come dimostra, appunto, il regime di indisponibilità di cui all'art. 326 c.c..
L'usufrutto legale sarebbe, piuttosto, uno dei poteri-doveri connessi alla potestà genitoriale e, quindi, un ufficio di diritto privato del quale non è possibile disporre.

c)tentativo di soluzione
Sebbene non sia possibile trasferire l'usufrutto legale, è vero anche che la perdita del bene da parte del minore per qualsiasi ragione ne determina l'estinzione. In buona sostanza, la vendita del bene non avrà ad oggetto una nuda proprietà (visto che l'usufrutto legale non è un diritto reale che grava su di essa ma un mero potere) bensì la proprietà piena. L'acquirente, pertanto, potrà costituire a favore del figlio un diritto di usufrutto ordinario sia contestualmente all'acquisto che con atto successivo.