Visualizzazione post con etichetta Coniugi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Coniugi. Mostra tutti i post

19 settembre 2011

Il diritto di abitazione del coniuge superstite

1. CARATTERI
L’art. 540, II co., c.c. riserva al coniuge del defunto, anche ove concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale attribuzione grava sulla disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, nell’eventualità, su quella riservata ai figli.


2. IL DIRITTO DI COMUNIONE DEL CONIUGE IN CASO DI COMPROPRIETA' DELL'IMMOBILE CON TERZI
Nel caso in cui l’immobile adibito a residenza della famiglia sia in comproprietà con terzi, si discute circa le sorti dei diritti che l’art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite.




3. I DIRITTI DI ABITAZIONE DEL CONIUGE E L'IPOTECA

Nel caso illustrato, è sorto un conflitto tra il coniuge superstite e la banca creditrice ipotecaria del figlio del de cuius. Tizia si era opposta alla procedura di espropriazione azionata dalla banca, sostenendo che i diritti di cui al 540, II co, c.c., sorti in suo favore alla morte del marito Tizio, prevalessero sull’ipoteca in favore della banca.
Il giudice di merito aveva risolto la questione in favore di Tizia, argomentando come segue:
1. il conflitto tra coniuge superstite e creditore ipotecario deve essere risolto come se entrambi avessero acquistato da un comune autore;
2. di conseguenza, trovano applicazione le regole sulla priorità della trascrizione;
3. tale soluzione trova conferma nel 2812; I co., c.c. che ritiene non opponibili al creditore ipotecario i diritti di abitazione costituiti sul bene e trascritti successivamente all’iscrizione ipotecaria;
4. alla luce di ciò, il conflitto non può essere risolto in base alla regola degli acquisti dall’erede apparente (534), in quanto il debitore che ha concesso ipoteca è vero erede.
La Cassazione, investita della questione, ha così motivato la soluzione:
1. l’erede acquista il diritto di proprietà sulla casa già gravato dai diritti del 540, II co., c.c.;
2. non si tratta di acquisto da comune autore, in quanto il coniuge legatario ex lege acquista mortis causa direttamente dal de cuius, mentre la banca creditrice acquista per atto tra vivi dall’erede debitore;
3. il conflitto, pertanto, non può essere risolto alla luce della regola della priorità della trascrizione, proprio perché manca l’acquisto dal comune autore;
4. di conseguenza, le norme in tema di trascrizione rilevano ai soli fini della continuità delle trascrizioni e non della soluzione di eventuali conflitti tra gli aventi causa. Analogamente, il 2812 non può operare in quanto anch’esso presuppone l’acquisto dal comune autore;
5. trova applicazione, al contrario, la disciplina degli acquisti dall’erede apparente dal momento che, nel caso di specie, il debitore Tizietto è sì erede, ma non della piena proprietà, in quanto l’immobile acquistato è gravato dai diritti del 540 in favore del coniuge del de cuius, che sorgono automaticamente, quand’anche il de cuius avesse disposto dell’intera proprietà dell’immobile. Pertanto, concedendo ipoteca sulla piena proprietà, l’erede ha disposto di beni estranei alla quota ereditaria pervenutagli.


4. I DIRITTI DEL 540 TRA SUCCESSIONE NECESSARIA E SUCESSIONE LEGITTIMA
Come visto sinora, la disciplina del 540 riguarda la sola successione necessaria. Sebbene si sia a lungo discusso circa la composizione della quota di riserva del coniuge, dottrina e giurisprudenza sembrano oggi concordi nel ritenere che i diritti di uso e di abitazione costituiscano un’aggiunta qualitativa e quantitativa alla quota di legittima spettante al coniuge superstite.

Se il “ruolo” dei legati ex lege del 540 è abbastanza condiviso nell’ambito della successione necessaria, lo stesso non si può dire nell’ipotesi della successione legittima. In sostanza, ci si chiede se, nel calcolo della quota spettante al coniuge ove il de cuius muoia ab intestato, debbano essere compresi o meno il diritto di uso e di abitazione in questione con le stesse modalità viste per la successione necessaria.
In proposito, la Cassazione (Cass. 4329/2000) ha ritenuto, in un primo momento, che essi spettino al coniuge anche nel caso in cui si apra la successione legittima, ma non in aggiunta alla quota calcolata ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.. Questo perché la quota intestata non può essere inferiore a quella spettante per successione necessaria, ma è vero anche che, in assenza di una espressa previsione nella disciplina della successione legittima, essi non possono che essere ricompresi nella porzione assegnata.
Successivamente (Cass. 11018/2008) ha invece sostenuto che nella quota intestata non sono compresi i legati i quali, pertanto, si aggiungono ad essa come nella successione necessaria.


5. DEROGABILITA' DEI DIRITTI DEL 540 (da una lezione del notaio Carlo Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana - ottobre 2010)
Il fatto che i diritti del 540 concorrano a determinare la quota necessariamente spettante al coniuge ha indotto alcuni autori ad interrogarsi circa la possibilità di soddisfare il coniuge mediante un legato in sostituzione di legittima o una datio in solutum testamentaria. La risposta al quesito dipende dalla struttura e dalla funzione che si attribuisce a questi diritti.

Dalla funzione espressa, emerge che i diritti sulla casa familiare non hanno un carattere ineliminabile e pertanto sarà possibile attribuire al coniuge un legato alla condizione sospensiva della rinuncia ai diritti del 540, perché è indiscutibile che dopo l’apertura della successione si possa rinunciare a questi diritti, in quanto aventi contenuto patrimoniale. Non sarà invece possibile sostituirli con un legato in sostituzione di legittima in quanto non costituiscono riserva e vengono attribuiti automaticamente.


6. TRASCRIVIBILITA' DEL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE
In dottrina si è posto il problema della trascrivibilità del diritto di abitazione in mancanza di un titolo testamentario:
- poiché l’art. 2648 parla di trascrizione del legato e non di legato ex lege, l’acquisto in questione non sarebbe trascrivibile (GAZZONI);
- la norma può essere estesa ad ogni forma di acquisto mortis causa, pertanto è ammissibile la trascrizione.
Aderendo a quest’ultima tesi, si discute circa il titolo in virtù del quale adempiere alla formalità pubblicitaria:
- sentenza di accertamento (PUGLIATTI);
- atto notorio (MESSINEO);
- certificato di denunciata successione (FERRI);
- certificato di morte e nota di trascrizione recante il vincolo di coniugio con il de cuius (GABRIELLI);
- atto di accettazione espressa del legato ex lege (NICOLO’).

29 giugno 2010

L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale dei beni

L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale tra i coniugi

CADE IN COMUNIONE?

1. La soluzione dipende anzitutto dalla natura giuridica che si attribuisce alla partecipazione sociale:
- SOCIETA' DI PERSONE
Fino al 2009, un consolidato orientamento giurisprudenziale escludeva le partecipazioni in società di persone dalla comunione legale perchè considerate diritti di credito che, in quanto personali, non sono suscettibili di cadere in comunione.
- SOCIETA' DI CAPITALI
Le partecipazioni in società di capitali sono caratterizzate dalla oggettivizzazione dei diritti e degli obblighi connessi allo status di socio. Esse devono essere considerate beni mobili oggetto della comunione legale.

2. Cosa si deve intendere, ai sensi dell'art. 177 c.c., con il termine "acquisti"?

a)I SOLI DIRITTI REALI (Finocchiaro – Pavone La Rosa)

Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 1995 n. 987:Nella comunione legale tra coniugi sono ricompresi tutti gli acquisti nei quali viene posta in essere la costituzione od il trasferimento dei diritti reali. Non sono pertanto ricompresi in questa gli eventuali diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione

b)OGNI TIPO DI INCREMENTO (Baralis – DePaola - Santarcangelo)

Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355
"Anche le azioni di società, sottoscritte da uno dei coniugi in comunione legale in esercizio del diritto di opzione su aumento di capitale da parte di uno dei coniugi in legale, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177 lett. a) c.c., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato".

c)VALUTAZIONE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA DOTTRINA

1.Criterio della strumentalità (CORSI)
Questo criterio considera la partecipazione sociale nell'ottica della sua finalità diretta. Se essa è acquistata dal coniuge allo scopo di svolgere una attività imprenditoriale, l'acquisto così effettuato sarà sottoposto al regime della comunione de residuo ex art. 178 c.c. in quanto bene strumentale all'esercizio dell'impresa del coniuge acquirente.
Cfr. Trib. Roma, 18 febbraio 1994:
“Le quote di una società a responsabilità limitata acquistata da un coniuge in costanza di matrimonio non rientrano nella comunione c.d. attuale se il coniuge partecipa attivamente alla vita sociale (trattandosi di svolgimento di attività professionale per il tramite della partecipazione ad un'impresa collettiva) ma posso no eventualmente rientrare nella c.d. comunione residuale ex art. 178 c.c.”
Critica: la tesi attribuisce eccessiva rilevanza ai motivi dell'acquisto (Figone) e non tiene presente che il socio di una società di capitali non è investito in quanto tale di poteri di gestione né della qualifica di imprenditore (Campobasso)

2.Criterio della destinazione all'investimento (DI MARTINO – OPPO - BUONOCORE)
Le partecipazioni acquistate da uno dei coniugi allo scopo di impiegare il proprio risparmio nell'acquisto di beni o diritti che entrino durevolmente nel patrimonio cadono in comunione legale.

Cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 ottobre 2007, n. 21098:
“Ai sensi dell'art. 177 c.c., oltre ai diritti reali, costituiscono acquisti - se possono essere considerati come una forma di investimento - e rientrano fra i beni in comunione legale anche i diritti di credito (nella specie, la S.C. ha applicato tale principio a titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione con i proventi della propria attività lavorativa).”

3.Criterio della responsabilità (prevalente dottrina)
I criteri sopra visti sono sintetizzati dal criterio della responsabilità, secondo il quale la partecipazione a responsabilità illimitata denota una strumentalità all'attività di impresa che ne esclude la caduta in comunione diretta a vantaggio della comunione de residuo; al contrario, la partecipazione a responsabilità limitata palesa una finalità di investimento ed è suscettibile di cadere in comunione legale.
Critica: questo criterio risulta superato perchè non tiene presente che anche il socio illimitatamente responsabile può essere, di fatto, escluso dalla gestione diretta. L'esigenza di operare una valutazione caso per caso rende questa soluzione foriera di incertezza per i rapporti giuridici.


IL REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE
CASS. CIV., SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2009, N. 2569


EQUIPARAZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
→ BENI MOBILI

---- COMUNIONE LEGALE DEI BENI ----
La quota di partecipazione ad una società di persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c.
Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c
.”

4 giugno 2010

Edificio costruito da entrambi i coniugi in comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno di essi

Problema: a chi spetta la proprietà dell'edificio costruito da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi?

- secondo il principio dell'accessione, il fabbricato dovrebbe appartenere al proprietario del suolo, salvo il riconoscimento di un diritto di credito in capo all'altro;
- secondo le regole degli acquisti in comunione legale dei beni, l'immobile non può essere sottratto alla comunione dei coniugi perché si determina la nascita di un diritto di superficie a favore della comunione, in grado di assicurare la comproprietà del nuovo bene ad entrambi i coniugi (Bianca e giurisprudenza di merito).

a)se opera l’accessione, l’atto traslativo dovrà essere perfezionato dal solo coniuge proprietario;
b)se si applicano le regole della comunione, dovranno intervenire entrambi i coniugi.

Posizione della dottrina maggioritaria --> l'acquisto cade in comunione per le seguenti ragioni:
a)favor communionis;
b)specialità della disciplina dettata dall'art. 177 rispetto al principio dell'accessione ex art. 934 c.c.;
c)la realizzazione di un manufatto sul terreno determina la creazione di un bene nuovo che rientra nella nozione di «acquisti» ex art. 177;
d)la costruzione del fabbricato determina la costituzione ex lege di un diritto di superficie in favore della comunione;
e)soluzione maggiormente aderente ai dettami costituzionali.

Cass. Civ., SS.UU., 651/1996: "Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b) c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione".

Nella pratica notarile, l'esigenza di garantire la sicurezza degli acquisti impone l'intervento in atto entrambi i coniugi e l'inserimento nel contratto di una clausola mediante la quale il consorte non proprietario del suolo dichiara «di prendere atto di tutto quanto sopra e di prestare il proprio assenso per quanto possa occorrere, intendendosi comunque trasferito con il presente atto ogni diritto ad esso spettante sul cespite innanzi descritto».