Visualizzazione post con etichetta Partecipazioni sociali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Partecipazioni sociali. Mostra tutti i post

29 giugno 2010

L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale dei beni

L'acquisto di partecipazioni sociali in regime di comunione legale tra i coniugi

CADE IN COMUNIONE?

1. La soluzione dipende anzitutto dalla natura giuridica che si attribuisce alla partecipazione sociale:
- SOCIETA' DI PERSONE
Fino al 2009, un consolidato orientamento giurisprudenziale escludeva le partecipazioni in società di persone dalla comunione legale perchè considerate diritti di credito che, in quanto personali, non sono suscettibili di cadere in comunione.
- SOCIETA' DI CAPITALI
Le partecipazioni in società di capitali sono caratterizzate dalla oggettivizzazione dei diritti e degli obblighi connessi allo status di socio. Esse devono essere considerate beni mobili oggetto della comunione legale.

2. Cosa si deve intendere, ai sensi dell'art. 177 c.c., con il termine "acquisti"?

a)I SOLI DIRITTI REALI (Finocchiaro – Pavone La Rosa)

Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 1995 n. 987:Nella comunione legale tra coniugi sono ricompresi tutti gli acquisti nei quali viene posta in essere la costituzione od il trasferimento dei diritti reali. Non sono pertanto ricompresi in questa gli eventuali diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione

b)OGNI TIPO DI INCREMENTO (Baralis – DePaola - Santarcangelo)

Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355
"Anche le azioni di società, sottoscritte da uno dei coniugi in comunione legale in esercizio del diritto di opzione su aumento di capitale da parte di uno dei coniugi in legale, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177 lett. a) c.c., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato".

c)VALUTAZIONE IN BASE A CRITERI INDIVIDUATI DALLA DOTTRINA

1.Criterio della strumentalità (CORSI)
Questo criterio considera la partecipazione sociale nell'ottica della sua finalità diretta. Se essa è acquistata dal coniuge allo scopo di svolgere una attività imprenditoriale, l'acquisto così effettuato sarà sottoposto al regime della comunione de residuo ex art. 178 c.c. in quanto bene strumentale all'esercizio dell'impresa del coniuge acquirente.
Cfr. Trib. Roma, 18 febbraio 1994:
“Le quote di una società a responsabilità limitata acquistata da un coniuge in costanza di matrimonio non rientrano nella comunione c.d. attuale se il coniuge partecipa attivamente alla vita sociale (trattandosi di svolgimento di attività professionale per il tramite della partecipazione ad un'impresa collettiva) ma posso no eventualmente rientrare nella c.d. comunione residuale ex art. 178 c.c.”
Critica: la tesi attribuisce eccessiva rilevanza ai motivi dell'acquisto (Figone) e non tiene presente che il socio di una società di capitali non è investito in quanto tale di poteri di gestione né della qualifica di imprenditore (Campobasso)

2.Criterio della destinazione all'investimento (DI MARTINO – OPPO - BUONOCORE)
Le partecipazioni acquistate da uno dei coniugi allo scopo di impiegare il proprio risparmio nell'acquisto di beni o diritti che entrino durevolmente nel patrimonio cadono in comunione legale.

Cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 ottobre 2007, n. 21098:
“Ai sensi dell'art. 177 c.c., oltre ai diritti reali, costituiscono acquisti - se possono essere considerati come una forma di investimento - e rientrano fra i beni in comunione legale anche i diritti di credito (nella specie, la S.C. ha applicato tale principio a titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione con i proventi della propria attività lavorativa).”

3.Criterio della responsabilità (prevalente dottrina)
I criteri sopra visti sono sintetizzati dal criterio della responsabilità, secondo il quale la partecipazione a responsabilità illimitata denota una strumentalità all'attività di impresa che ne esclude la caduta in comunione diretta a vantaggio della comunione de residuo; al contrario, la partecipazione a responsabilità limitata palesa una finalità di investimento ed è suscettibile di cadere in comunione legale.
Critica: questo criterio risulta superato perchè non tiene presente che anche il socio illimitatamente responsabile può essere, di fatto, escluso dalla gestione diretta. L'esigenza di operare una valutazione caso per caso rende questa soluzione foriera di incertezza per i rapporti giuridici.


IL REVIREMENT DELLA SUPREMA CORTE
CASS. CIV., SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2009, N. 2569


EQUIPARAZIONE SOSTANZIALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
→ BENI MOBILI

---- COMUNIONE LEGALE DEI BENI ----
La quota di partecipazione ad una società di persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c.
Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c
.”

28 gennaio 2010

La soppressione del libro soci: fu vera gloria?

1. Introduzione
Ad un anno dalla conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, resto dell'opinione che l'abolizione del libro soci nelle società a responsabilità limitata sia stata una falsa semplificazione, malgrado le intenzioni del legislatore. E che il “taglio improvvido” di cui hanno parlato i notai Zabban e Notari (cfr. Sole24ore, 10 febbraio 2009, 25) rischi di diventare, specie dopo le innovazioni in tema di trasferimento delle partecipazioni sociali e la sentenza 14 settembre 2009 del Tribunale di Verona, un'avventata amputazione.
Malgrado i dati resi noti da Unioncamere, che parlano di un risparmio per le società pari a 200 milioni di euro annui per costi di gestione e tenuta del libro, i rischi giuridici della modifica ne ridimensionano notevolmente la portata. Per questo mi chiedo: fu vera gloria?
2. Il trasferimento delle partecipazioni sociali prima della modifica
Il meccanismo previgente prevedeva che il trasferimento della quota di partecipazione producesse effetti fra le parti in virtù del semplice consenso.
Per quanto riguarda gli effetti nei confronti della società, essi erano determinati dall'iscrizione nel libro soci.
In estrema sintesi, la vicenda traslativa può essere schematizzata come segue:
a) atto di trasferimento della partecipazione sociale;
b) deposito dell'atto nel registro delle imprese;
c) richiesta da parte dell'alienante o dell'acquirente di iscrizione nel libro soci dietro esibizione del titolo;
d) verifica delle condizioni per l'iscrizione (es. assenza di clausole di limitazione della circolazione) da parte degli amministratori;
e) iscrizione nel libri soci.
Dal momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio era legittimato nei confronti della società ad esercitare i diritti sociali connessi alla titolarità della partecipazione.
3. Conseguenze della soppressione del libro soci
La novella legislativa ha modificato profondamente l'impianto sopra descritto. Infatti, oggi il nuovo socio è legittimato all'esercizio dei diritti sociali sin dal deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese ad opera del notaio o dell'intermediario abilitato.
Viene meno, dunque, la verifica preliminare effettuata dagli amministratori in ordine all'ottemperanza di eventuali limiti alla circolazione delle quote, con la grave conseguenza che il conservatore potrebbe rifiutare l'iscrizione nel registro imprese anche dopo che il socio, legittimato per effetto del mero deposito, abbia già esercitato i diritti sociali.
La mancata iscrizione, dunque, determinerebbe la caducazione retroattiva dell'acquisto della qualità di socio e l'invalidità delle delibere assunte con la partecipazione di costui, stante l'efficacia meramente dichiarativa e non sanante della pubblicità commerciale.
La legittimazione derivante dal deposito (a fronte del quale si ottiene solo un numero di protocollo e non i dati essenziali dei soci) impedisce agli amministratori di avere certezza dell'effettiva composizione della compagine sociale in sede assembleare, con evidente difficoltà in sede di convocazione della stessa e soprattutto in sede di verifica dell'assenza di eventuali limitazioni alla circolazione della quota.
4. La soluzione del Notariato, le massime milanesi e l'ostacolo del Tribunale di Verona
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 71-2009/I, e la massima 115 del Consiglio Notarile di Milano hanno tentato, con il consueto approccio pratico, di superare l'impasse sostenendo che l'abolizione del libro non impedisce, tuttavia, di continuare a subordinare l'efficacia della cessione nei confronti della società all'iscrizione in un libro soci cd. facoltativo, mediante un'apposita clausola inserita nell'atto costitutivo.
Al contrario, una recente sentenza del Tribunale di Verona (14 settembre 2009) ha sostenuto il carattere imperativo della norma in tema di soppressione del libro soci, negando pertanto l'ammissibilità della soluzione notarile.
E' evidente, alla luce di quanto detto, che la soluzione della questione verrà dalla giurisprudenza. Ai posteri l'ardua sentenza.

Materiali:
1. Circolare Unioncamere 11 febbraio 2009
2.Circolare Assonime n. 21 - aprile 2009
3.Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti - IRDCEC n. 12 -2009
4.Petrelli G., La soppressione del libro soci delle s.r.l., in Le Società, 2009, 4, 425 ss.
5.Studio Consiglio Nazionale del Notariato 71-2009/I 13 marzo 2009 - La soppressione del ibro
soci
6.Massima 115 Consiglio Notarile di Milano
7.Tribunale di Verona, 14 settembre 2009, con nota di Ruotolo M., in Riv. not. 2009