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20 settembre 2011

Nuovi orientamenti del Triveneto

Copio e incollo dal sito www.notaitriveneto.it
"La Commissione Società del Comitato Triveneto ha presentato i nuovi Orientamenti in materia societaria, con i quali vengono affrontati, come di consueto, temi di particolare rilievo pratico, con l'importante novità che tutti gli Orientamenti elaborati nell'anno ed in prospettiva anche tutti quelli sin qui prodotti sono e saranno dotati di motivazione.
Fra gli Orientamenti di quest'anno si segnala, in particolare, l'Orientamento J.A.20 che ritiene legittima da parte di una S.R.L. in liquidazione la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite anche se parziale rispetto alle perdite accertate, non trovando applicazione la disciplina legale prevista dagli articoli 2482 bis e 2482 ter C.C., la quale presuppone che la società non si trovi in stato di scioglimento. L'Orientamento legittima una prassi ??\" in tal senso da ultimo Tribunale Milano 17 ottobre 2007 ??\" per cui, pendente la liquidazione, il capitale sociale non è soggetto alla disciplina vigente a garanzia della sua effettività, la quale è tipica della fase di attività ordinaria della società e la cui inosservanza costituisce proprio causa di scioglimento della società stessa, con conseguente ammissibilità di una riduzione parziale del capitale al di fuori delle regole poste dagli artt. 2482 bis e ter C.C. nel rispetto dell'art. 2488 e, pertanto, in funzione della riduzione degli oneri della procedura di liquidazione (fra cui lo snellimento della struttura societaria con possibile eliminazione del Collegio Sindacale).
Notevole rilevanza pratica hanno anche i nuovi Orientamenti in tema di Collegio Sindacale nella S.R.L. (I.D.5 ??\" I.D.12) i quali affrontano i problemi applicativi derivanti dalla modifica dell'art. 2477 C.C.. Negli stessi si ritiene che il Legislatore abbia dettato una regola unitaria per tutte le ipotesi di sopravvenienza dell'obbligo di nomina del collegio sindacale, siano esse quelle previste dal comma 2 (capitale sociale pari a quello della S.P.A.), ovvero le restanti previste dal comma 3 del medesimo. Pertanto, anche in caso di aumento del capitale sociale, gratuito o a pagamento integralmente sottoscritto nel corso dell'assemblea, non sarà necessario procedere alla contestuale nomina del collegio sindacale, dovendo provvedervi l'assemblea entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si verificano i presupposti di tale nomina. Con l'ulteriore corollario (Orientamento I.D.12) che l'assemblea che approva il bilancio sarà legittimata a deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale anche se non espressamente indicato nell'ordine del giorno.
Da segnalare, pure, il nuovo Orientamento H.A.13 in tema di conferimenti in S.P.A. con la procedura di cui agli articoli 2343 ter ss. C.C.; detto orientamento dà una soluzione al problema pratico della utilizzabilità a tali fini di perizie redatte per altri scopi, optando per la soluzione positiva ma prevedendo che in tali ipotesi tale utilizzo debba essere espressamente consentito dall'esperto, in considerazione della responsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell'art. 2343 ter, ultimo comma, C.C., e ciò al fine di evitare abusi nella procedura.
Allegato alla presente il file contenente i nuovi orientamenti nonché i precedenti che hanno formato oggetto di modifica, con la precisazione che gli stessi sono privi di motivazione per motivi di diritti editoriali.
Nella sezione download è possibile scaricare il testo integrale e coordinato degli orientamenti, sempre privi di motivazione per ragioni di diritti editoriali".

Il file pdf completo con tutti gli orientamenti del Triveneto aggiornati è visibile qui.

11 aprile 2011

Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

Lo schema che propongo oggi, nato da mere esigenze di memorizzazione della sottoscritta, riguarda un tema che mi è molto caro (per ragioni inspiegabili): la possibilità di estendere l'art. 2495 c.c. anche alle società di persone e la natura degli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.


1. Situazione anteriore alla riforma del diritto societario:
- la cancellazione dal registro delle imprese di una società, sia essa di persone o di capitali, produce effetti di mera pubblicità dichiarativa;
- l’estinzione si realizza solo con la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- fino all’estinzione della società, malgrado la cancellazione, essa conserva la legittimazione processuale per la definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- poiché la cancellazione ha efficacia dichiarativa, viene meno la opponibilità delle vicende societarie ai terzi, sebbene la società conservi una limitata soggettività giuridica;
- i creditori possono chiedere l’assoggettamento della società alla procedura fallimentare anche dopo il decorso di un anno dalla formalità della cancellazione, in quanto la società continua ad esistere;
- dopo la definitiva estinzione della società, i creditori possono rivalersi sui soci.
2. Intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 319/2000:
- l’interpretazione della norma sugli effetti della pubblicità della cancellazione delle società determina disparità di trattamento tra impresa individuale e impresa collettiva, in quanto per l’imprenditore persona fisica il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione, mentre per le società dalla loro estinzione;
- la Corte, pur non chiarendo la natura giuridica della cancellazione, afferma che, per i soggetti operanti in forma societaria, la qualifica di impresa – e la relativa soggettività - viene meno con la cancellazione dal registro delle imprese e solo da questa data può decorrere il termine per la dichiarazione di fallimento.
3. Riforma del diritto societario:
- l’art. 2495 c.c., novellato dalla riforma, prevede, per le società di capitali, che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società con effetti costitutivi (in simmetria con il carattere costitutivo dell’iscrizione) e la prosecuzione dei rapporti pendenti nei confronti dei soci;
- si discute, tuttavia, se la norma trovi applicazione anche alle cancellazioni intervenute prima dell’entrata in vigore della disciplina e se l’effetto estintivo, per le fattispecie anteriori, si produca comunque dalla data della cancellazione o dall’entrata in vigore del testo riformato;
- si discute, altresì, se la norma riguardi esclusivamente le società di capitali o se esprima un principio generale suscettibile di estensione alle società di persone commerciali.
4. Cass. SS.UU. 4062/2010:
- l’art. 2312, dettato per le snc, prevedendo che i creditori insoddisfatti possano agire contro i soci, lascia presupporre che la società cancellata sia di conseguenza estinta
- l’art. 2495 è norma innovativa e ultrattiva che stabilisce (anche per le cancellazioni intervenute prima della riforma, ma a far data dall’entrata in vigore della stessa), efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese;
- per le società di persone si esclude l’efficacia costitutiva della cancellazione, in mancanza di un corrispondente effetto per l’iscrizione, tuttavia si presume, dall’entrata in vigore della novella, che la società cancellata si estingua con efficacia dichiarativa opponibile ai creditori

21 ottobre 2009

L'indegnità deve essere pronunciata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato

L'indegnità deve essere pronunciata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato.
Cassazione civile , sez. II, 05 marzo 2009 , n. 5402

(pubblicata su Altalex)


I quesiti:
-In che modo opera l'indegnità?
-Può il giudice dichiarare l'indegnità d'ufficio?
-Qual è la natura della sentenza che pronuncia l'indegnità?

Il caso in sintesi:
Tizio, Caio e Sempronio convenivano davanti al Tribunale di Pinerolo Mevio al fine di sentire:
a) dichiarare la nullità del testamento olografo di Filana (sorella del defunto genitore), eccependone la falsità, con il quale Mevio veniva istituito erede universale;
b) accertare che, pertanto, l'eredità di Filana si era devoluta per legge in parti uguali tra loro;
c)condannare il convenuto a consegnare i beni caduti in successione con i relativi frutti, nonchè a rendere il conto della gestione.
A seguito delle risultanze della CTU, il giudice adito dichiarava la nullità del testamento olografo di Filana e l'indegnità del convenuto Mevio nei confronti della stessa.
Mevio proponeva gravame in appello, eccependo, inter alia, l'impossibilità di una pronuncia di indegnità d'ufficio, mancando, all'uopo, una domanda di parte attorea. La Corte di Appello di Torino accoglieva la domanda.
La parte appellata ricorreva in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 463 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che non poteva essere dichiarata d'ufficio l'indegnità di Mevio.

La questione sottoposta al Supremo Collegio
La sentenza in oggetto si innesta nell'ambito della disputa dottrinaria circa la natura giuridica dell'indegnità. Da un lato, autorevole dottrina [ CICU, GROSSO BURDESE, FERRI, BIANCA, PRESTIPINO] ha ritenuto che l'indegnità configuri un'incapacità relativa a succedere; dall'altro, si è sostenuto [COVIELLO, RUPERTO, AZZARITI, PALAZZO, BONILINI] che l'indegno non sia in realtà incapace di succedere, bensì sia escluso dalla successione [potest capere sed non potest retinere].
I sostenitori della prima tesi ritengono che l'indegnità operi ipso iure impedendo la delazione, con la conseguenza che una eventuale sentenza avrebbe carattere meramente dichiarativo.
Al contrario, configurando l'indegnità come un'ipotesi di esclusione dalla successione, l'indegno è pur sempre destinatario di una delazione e, a seguito della sua accettazione, acquista la qualità di erede, qualità che, tuttavia, perde a seguito della sentenza del giudice (retroattiva). Pertanto, l'indegnità opera solo officio iudicis, a seguito di una sentenza costitutiva pronunciata a seguito dell'azione promossa dagli interessati.

La soluzione della Corte di Cassazione
La pronuncia della Corte sembra sintetizzare le posizioni espresse dalla dottrina. Se, infatti, da un lato ha ritenuto che l'indegnità a succedere operi ipso iure, dall'altro ha precisato che il giudice non possa pronunciarla d'ufficio, occorrendo, a tal fine, una sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato.

Le norme di riferimento

Art. 463.
Casi d'indegnità.
E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] (1) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3)chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte,] (1) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. (2)
4)chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5)chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

(1) Parole soppresse dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(2) Numero inserito dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.

20 ottobre 2009

Accrescimento e successione necessaria

L’istituto dell’accrescimento non opera nell’ambito della successione necessaria
(Cass. S.U. 12 giugno 2006, n. 13524)


I quesiti:
La disciplina dell’accrescimento, dettata in materia di successione testamentaria, trova applicazione nell’ambito della successione necessaria?
In che modo si calcola la quota di riserva spettante ai legittimari in caso di rinunzia all’azione di riduzione da parte degli altri?

Il caso:
B.L., madre di C.M., C.T. e C.V., ha venduto al figlio C.V. la nuda proprietà di un immobile costituente il suo intero patrimonio. Alla morte di B.L., la figlia C.M., ritenendo siffatta compravendita una donazione dissimulata, conviene in giudizio il fratello C.V. eal fine di ottenere la riduzione della donazione lesiva della sua quota di legittima.
Accertato nel merito il carattere donativo dell’atto perfezionato dalla defunta B.L. con il figlio C.V. (nella fattispecie si trattava di un negotium mixtum cum donatione) , si deve quantificare la quota di riserva spettante alla figlia C.M. tenendo presente che B.L., morta ab intestato, aveva tre figli, ma uno di essi, C.T., le è premorto, lasciando a succederle per rappresentazione alla madre i figli E., A. e K.M.R.. In sostanza, si deve stabilire se la quota pari ai 2/9 in teoria spettante a E., A. e K.M.R. per rappresentazione (2/3 diviso per i tre figli) si accresce in favore delle quote di C.M. e C.V. nel caso in cui E., A. e K.M.R. non vengano alla successione e, quindi, rinunzino ad agire in riduzione.
Avendo la Corte d’Appello risposto negativamente al quesito, C.M. ricorre in Cassazione e la questione viene rimessa alle Sezioni Unite “in considerazione del fatto che ai fini della decisione occorre risolvere alcune questioni di particolare rilevanza giuridica, cui la dottrina da contrastanti soluzioni e che non sono state affrontate ex professo” dalla Corte.


Inquadramento della questione esaminata dal Supremo Collegio:
Le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale relativo alla determinazione della quota di riserva di uno del legittimari nel caso in cui uno degli altri legittimari che con lui concorrono nell’eredità rinunzi all’azione di riduzione.
Secondo un primo orientamento (1) (Cass., 24 gennaio 1957, n. 221; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3888) la quota del legittimario rinunziante si accresce in favore degli altri legittimari. Ai fini del calcolo della legittima si deve tenere presente, infatti, la situazione esistente al momento dell’apertura della successione (cfr. art. 537 c.c. “se il genitore lascia”), cioè il numero dei chiamati e non di coloro che vengono effettivamente alla successione. Poiché la successione necessaria è considerata species del genus successione legale, ad essa si applicherà analogicamente l’art. 522, che prevede l’accrescimento nella successione legittima.
Un secondo orientamento (2) (Cass., 11 maggio 1962, n . 949; Cass., 9 marzo 1987, n. 2424; Cass., 11 febbraio 1995, n. 1529) ritiene, al contrario, che, alla luce della retroattività della rinunzia (cfr. art. 521 c.c.), il rinunziante si consideri come se non fosse stato mai chiamato alla successione. Pertanto, per il calcolo della quota si deve far riferimento alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell’asse ereditario. In conseguenza della rinunzia, quindi, si determina non già un accrescimento in senso tecnico, ma piuttosto un incremento della quota derivante dal mero ricalcolo delle quote di riserva secondo le regole degli artt. 537 e 542 c.c. (principio della quota mobile).


La posizione delle Sezioni Unite
Con la pronuncia in questione, la Corte di Cassazione aderisce alla prima tesi per quanto riguarda il momento in cui determinare la quota di riserva, tuttavia se ne discosta per quanto concerne l’operatività dell’accrescimento.
Ecco, in sintesi, le conclusioni:

1.La determinazione della quota di riserva deve avvenire in base alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, senza, dunque, considerare gli accadimenti successivi, perché in tal senso sembra deporre l’espressione “lascia” di cui all’art. 537 c.c.;

2.Nella successione necessaria non opera l’accrescimento perché non ne sussistono i presupposti (chiamata congiuntiva, presunta volontà del testatore, incertezza sulle sorti della quota che rimane in capo ai donatari, eredi o legatari cui il testatore ha attribuito più di quanto poteva disporre).