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20 giugno 2010

Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone - Seconda parte

Continuando la trattazione delle questioni relative all'usufrutto sulla quota di partecipazione in società di persone, resta da esaminare la portata del diritto costituito in capo all'usufruttuario.
Quanto al diritto di voto e al diritto agli utili, essi spettano all'usufruttuario in quanto esplicazione del contenuto stesso del diritto di usufrutto.
Restano, dunque, isolate quelle posizioni dottrinali che legano il diritto di voto alla qualifica di socio e che ritengono non estensibile la disciplina dell'art. 2352 c.c. (usufrutto di azioni) alle società di persone.
4. L'usufruttuario può amministrare la società?
Più problematica, invece, risulta l'attribuzione del potere di amministrare la società all'usufruttuario.
Tesi positiva
a) il potere di amministrare è strumentale al diritto di godimento riconosciuto all'usufruttuario;
b) così prevedono la disciplina dell'usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.) e quella sull'usufrutto di azioni (art. 2352 c.c.);
c) rispondendo illimitatamente verso i terzi delle obbligazioni sorte durante l'usufrutto, il titolare del diritto ha tutto l'interesse ad una gestione proficua dell'impresa
La massima - Trib. Parma 7 feb. 1998:
"L'usufruttuario di quote sociali di società di persone (nella specie, società in nome collettivo) può assumere la qualifica di amministratore della società stessa, ancorché non ne sia socio, in quanto la sua posizione - quale usufruttuario di una porzione ideale dell'azienda sociale - può equipararsi a quella di usufruttuario di azienda, ai sensi dell'art. 2561 c.c., come tale abilitato alla gestione della stessa e, pertanto, ad assumerne l'Amministrazione."
Tesi negativa (preferibile)
a) nelle società di persone l'amministrazione può essere affidata solo ai soci e l'usufruttuario non lo è;
b) l'usufruttuario non è illimitatamente responsabile perchè il 2267 si riferisce solo ai soci.
Le massime - Trib. Biella 23 ott. 1999 e Trib. Bologna 24 apr. 2001:
"L'usufruttuario di quote di una società di persone non assume la qualità di socio e non può quindi essere amministratore della società."
"All'usufruttuario di quote di società di persone non può essere attribuita la facoltà di amministrare la società."
Al più, l'usufruttuario può esercitare i poteri amministrativi propri dell'institore.

Usufrutto su quota di partecipazione in società di persone - Prima parte

"Quando una cosa cessa d'essere oggetto di controversia, cessa di essere un oggetto d'interesse."

William Hazlitt



Se tanto mi dà tanto, l'argomento del post di oggi è al riparo da possibili perdite di interesse, vista la complessità delle problematiche che determina e la vivacità delle dispute dottrinali ad esso connesse.

1.E' ammissibile la costituzione di un diritto di usufrutto sulle quote di partecipazione in una società di persone?

Tesi negativa
- l'usufrutto è un diritto reale tipico che può essere costituito solo su beni patrimoniali suscettibili di essere oggetto di diritto di proprietà;
- le quote di partecipazione in società di persone non sono rappresentate da titoli e riguardano posizioni giuridiche che non possono essere qualificate nell'ambito della nozione giuridica della proprietà (è esclusa la costituzione di diritti su diritti);
- la partecipazione in società di persone è caratterizzata dall'intuitus personae e dalla responsabilità illimitata;
- la legge disciplina solo l'ipotesi dell'usufrutto su partecipazioni in società di capitali (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)
La massima - Trib. Trento 6 sett. 1996:
"La costituzione di un diritto di usufrutto su quote di società di persone deve ritenersi inammissibile, posto che tale diritto deve avere per oggetto un bene patrimoniale materiale od immateriale che possa formare oggetto del diritto di proprietà e che tra tali beni non possono comprendersi le quote sociali di società di persone, afferendo questa a posizioni contrattuali complesse, non rappresentate da alcun titolo e concernendo posizioni generiche non suscettibili di qualificazione nell'ambito della nozione giuridica di proprietà. La previsione della possibilità di costituzione dell'usufrutto solo in materia di s.p.a. (art. 2352 c.c.) è in tal senso chiaro indice della esclusione operata dal legislatore circa la possibilità di costituzione di tale diritto al di fuori della ipotesi prevista, dovendosi intendere tale norma come specifica ed eccezionale."

Tesi positiva (preferibile)
- pur non essendo rappresentata da un titolo cartolare, la quota di partecipazione in società di persone è pur sempre un bene (immateriale) suscettibile di essere oggetto di proprietà ed equiparato ex art. 812 c.c. al bene materiale.
La massima - Trib. Trento 14 genn. 1997:
"Non sussistono ostacoli ad ammettere la costituzione di usufrutto sulla quota di società di persone, non essendovi ragioni di ordine sistematico ostative alla costituzione di detto diritto sulla quota sociale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un titolo cartolare in cui detta partecipazione si incorpora. L'argomento fondato sulla necessità che l'oggetto dell'usufrutto sia una "res" che possa formare oggetto del diritto di proprietà non considera che l'ordinamento riconosce natura di "res immaterialis" anche alla quota di s.r.l., che è bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c. al bene materiale: ciò vale anche per la partecipazione a società di persone."

2.Come si costituisce il diritto?
Vi è sostanziale concordia in dottrina e in giurisprudenza circa la necessità del consenso di tutti i soci per la costituzione del diritto di usufrutto sulla quota di uno di essi.
La massima - Trib. Biella 23 ott. 1999:
"L'usufrutto di quote sociali si una società di persone rientra nell'ambito delle modificazioni del contratto sociale e di conseguenza, per la sua costituzione o per il suo trasferimento è necessario il consenso di tutti i soci."

3.L'usufruttuario diventa socio?
La qualifica di socio resta in capo al nudo proprietario, dal momento che l'attribuzione di un diritto di usufrutto non presuppone la volontà di attribuire tale status.
La massima - Trib. Biella 23 ott. 1999:
"L'usufruttuario di quote di una società di persone non assume la qualità di socio."


*** interruzione delle attività di studio per impegni "calcistici" della redattrice ***

FORZA ITALIA!!!