Sempre a proposito di casi particolari di riduzione reale del capitale, la dottrina si è interrogata circa la possibilità di ricondurre alla fattispecie del 2445 i casi di riduzione in misura superiore alle perdite e di riduzione per perdite inferiore al terzo del capitale che, tuttavia, lo portino al di sotto del minimo legale. Come nel caso di cui al post precedente, si tratta di ipotesi che non trovano una espressa disciplina legislativa, con la conseguenza che bisognerà anzitutto valutarne l'ammissibilità per poi qualificarne la disciplina.
1. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE IN MISURA SUPERIORE ALLE PERDITE ACCERTATE
Si dubita in dottrina circa l'ammissibilità di siffatta operazione.
– Ferrucci Ferrentino: è ammissibile perchè la modifica dell'art. 2445 consente all'assemblea di procedere a riduzioni volontarie del capitale, purchè adeguatamente motivate.
Si dubita in dottrina circa l'ammissibilità di siffatta operazione.
– Ferrucci Ferrentino: è ammissibile perchè la modifica dell'art. 2445 consente all'assemblea di procedere a riduzioni volontarie del capitale, purchè adeguatamente motivate.
– Dottrina prevalente: è inammissibile, perchè l'art. 2446 pone un principio generale di proporzionalità della riduzione rispetto alle perdite, suscettibile di un'applicazione estensiva
– Giurisprudenza: ritiene che la riduzione proporzionale imposta dall'art. 2446, comma 2, c.c. sia principio vincolante delle sole riduzioni obbligatorie per perdite. Pertanto, una riduzione superiore alle perdite accertate impone l'osservanza degli obblighi e delle modalità previsti dall'art. 2445 c.c.
– Giurisprudenza: ritiene che la riduzione proporzionale imposta dall'art. 2446, comma 2, c.c. sia principio vincolante delle sole riduzioni obbligatorie per perdite. Pertanto, una riduzione superiore alle perdite accertate impone l'osservanza degli obblighi e delle modalità previsti dall'art. 2445 c.c.
2. RIDUZIONE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO CHE HANNO RIDOTTO IL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE
La fattispecie non può rientrare nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del 2447, perché si ritiene che essa operi solo laddove siano presenti entrambi i presupposti:
– perdite superiori al terzo del capitale sociale
– erosione del capitale al di sotto del minimo legale
Ferrucci e Ferrentino riconducono anche questa fattispecie al 2445.
La fattispecie non può rientrare nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del 2447, perché si ritiene che essa operi solo laddove siano presenti entrambi i presupposti:
– perdite superiori al terzo del capitale sociale
– erosione del capitale al di sotto del minimo legale
Ferrucci e Ferrentino riconducono anche questa fattispecie al 2445.
A mio parere, si tratta di una soluzione inammissibile. Se è vero, infatti, che la legge non impone una riduzione obbligatoria, è vero anche che il rispetto dell'entità minima del capitale è norma imperativa nel sistema, che non può essere lasciata ad una mera facoltà dell'assemblea.
Pertanto, non si può prescindere dalla procedura di riduzione e contestuale aumento prevista dall'art. 2447. Dunque, nel caso in cui l'assemblea straordinaria non provveda a reintegrare il capitale sociale, si determinerà lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4. Durante la fase di liquidazione, che si apre dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione che accerta il verificarsi della causa, sarà possibile revocare questo stato con la procedura indicata all'art. 2487 ter.
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