L'art. 2445 prevede espressamente che la riduzione reale del capitale possa avvenire:
- tramite liberazione dall'obbligo di effettuare in conferimenti;
- mediante rimborso ai soci del valore del conferimento.
1. La prima modalità presuppone, evidentemente, che tutte le azioni non siano state interamente liberate (cioè che i soci non abbiano provveduto al versamento dei centesimi residui). Solo in tal modo è possibile ripartire la riduzione tra tutti i soci in ottemperanza al principio di parità di trattamento.
Essa trova attuazione mediante la riduzione del valore nominale delle azioni già in circolazione (ove queste siano in concreto fornite di tale valore) o mediante la sostituzione delle azioni già emesse con altrettante partecipazioni di valore nominale inferiore.
È evidente che, nel caso in cui le azioni non presentino un valore nominale indicato, non sarà necessario adottare alcuna modalità pratica per l'attuazione della riduzione. Il valore di ogni partecipazione sarà dato, pertanto, dividendo il capitale per ciascuna di esse.
2. Quanto alla riduzione attuata mediante rimborso ai soci, essa normalmente si realizza con un'assegnazione in denaro accompagnata, nel caso di azioni con valore nominale determinato, dalla riduzione del valore delle azioni in circolazione o dalla sostituzione delle azioni stesse.
In ambito notarile, si è prospettata anche la possibilità di realizzare il rimborso mediante un'assegnazione in natura.
Alcuni autori (ex multis BUSI, FERRUCCI FERRENTINO e Trib. Rovereto 5 giugno 1970) sostengono l'inammissibilità di un rimborso in natura per le seguenti ragioni:
-non è detto che la società abbia beni tali da soddisfare le spettanze di ciascun socio senza violare il principio di parità di trattamento;
-la datio in solutum che si realizza è una modalità esecutiva che, come tale, dovrebbe essere di competenza dell'organo amministrativo, mentre la riduzione reale è realizzata dall'assemblea;
-una delibera a maggioranza che decida l'assegnazione risulta coercitiva nei confronti dei soci dissenzienti o assenti;
-la lettera dell'art. 2445 sembra alludere palesemente al rimborso in denaro;
-l'art. 2280 vieta la ripartizione dei beni sociali fino all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.
Sempre secondo questa opinione, il rimborso in natura può avvenire solo alle seguenti condizioni:
-i beni assegnati siano fungibili dotato di un prezzo corrente risultante da listini di borsa e mercuriali (cfr. Trib. Roma, 1996);
-l'assegnazione avviene al prezzo così individuato;
-lo statuto sociale prevede la possibilità di estinguere i debiti verso i soci derivanti da riduzioni reali mediante beni diversi dal denaro;
-espressa autorizzazione del socio alla datio in solutum.
Di contrario avviso sembra essere la prassi notarile. In due quesiti proposti all'Ufficio Studi (cfr. 130-2008/I e 99-2008/I), il Consiglio Nazionale del Notariato ammette le cd. “riduzioni reali targate” anche al fine di realizzare l'exit concordato di un solo socio, purchè adottate con l'unanimità dei consensi, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, e accompagnate da una perizia di stima dei beni da assegnare.
Analogamente, in una massima del 2009, il Consiglio Notarile di Firenze ammette l'assegnazione in natura in presenza di una clausola statutaria che legittimi l'operazione.
- tramite liberazione dall'obbligo di effettuare in conferimenti;
- mediante rimborso ai soci del valore del conferimento.
1. La prima modalità presuppone, evidentemente, che tutte le azioni non siano state interamente liberate (cioè che i soci non abbiano provveduto al versamento dei centesimi residui). Solo in tal modo è possibile ripartire la riduzione tra tutti i soci in ottemperanza al principio di parità di trattamento.
Essa trova attuazione mediante la riduzione del valore nominale delle azioni già in circolazione (ove queste siano in concreto fornite di tale valore) o mediante la sostituzione delle azioni già emesse con altrettante partecipazioni di valore nominale inferiore.
È evidente che, nel caso in cui le azioni non presentino un valore nominale indicato, non sarà necessario adottare alcuna modalità pratica per l'attuazione della riduzione. Il valore di ogni partecipazione sarà dato, pertanto, dividendo il capitale per ciascuna di esse.
2. Quanto alla riduzione attuata mediante rimborso ai soci, essa normalmente si realizza con un'assegnazione in denaro accompagnata, nel caso di azioni con valore nominale determinato, dalla riduzione del valore delle azioni in circolazione o dalla sostituzione delle azioni stesse.
In ambito notarile, si è prospettata anche la possibilità di realizzare il rimborso mediante un'assegnazione in natura.
Alcuni autori (ex multis BUSI, FERRUCCI FERRENTINO e Trib. Rovereto 5 giugno 1970) sostengono l'inammissibilità di un rimborso in natura per le seguenti ragioni:
-non è detto che la società abbia beni tali da soddisfare le spettanze di ciascun socio senza violare il principio di parità di trattamento;
-la datio in solutum che si realizza è una modalità esecutiva che, come tale, dovrebbe essere di competenza dell'organo amministrativo, mentre la riduzione reale è realizzata dall'assemblea;
-una delibera a maggioranza che decida l'assegnazione risulta coercitiva nei confronti dei soci dissenzienti o assenti;
-la lettera dell'art. 2445 sembra alludere palesemente al rimborso in denaro;
-l'art. 2280 vieta la ripartizione dei beni sociali fino all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.
Sempre secondo questa opinione, il rimborso in natura può avvenire solo alle seguenti condizioni:
-i beni assegnati siano fungibili dotato di un prezzo corrente risultante da listini di borsa e mercuriali (cfr. Trib. Roma, 1996);
-l'assegnazione avviene al prezzo così individuato;
-lo statuto sociale prevede la possibilità di estinguere i debiti verso i soci derivanti da riduzioni reali mediante beni diversi dal denaro;
-espressa autorizzazione del socio alla datio in solutum.
Di contrario avviso sembra essere la prassi notarile. In due quesiti proposti all'Ufficio Studi (cfr. 130-2008/I e 99-2008/I), il Consiglio Nazionale del Notariato ammette le cd. “riduzioni reali targate” anche al fine di realizzare l'exit concordato di un solo socio, purchè adottate con l'unanimità dei consensi, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, e accompagnate da una perizia di stima dei beni da assegnare.
Analogamente, in una massima del 2009, il Consiglio Notarile di Firenze ammette l'assegnazione in natura in presenza di una clausola statutaria che legittimi l'operazione.
Nessun commento:
Posta un commento