
Sto parlando della menzione introdotta dall'art. 29, comma 1bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, così come modificato dal recente D.L. 31 maggio 2010 n.78, mediante la quale, a pena di nullità, il notaio chiamato a ricevere atti relativi a diritti reali sui fabbricati deve far riferimento, oltre che ai dati catastali dell'immobile, alle planimetrie depositate in catasto e deve dare atto della dichiarazione di parte della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La disposizione, concepita allo scopo di contrastare l'evasione fiscale derivante dal mancato aggiornamento catastale e di creare banche dati catastali integrate e affidabili in vista dell'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata (dal 2011), affida al notaio un ruolo di supporto dell'Agenzia del Territorio nel monitoraggio e nell'accertamento della reale consistenza catastale degli immobili.
A tale funzione si affiancano, da un lato, l'obbligo per i privati di procedere entro il 31 dicembre 2010 all'aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati e degli interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarati; dall'altro, l'obbligo di indicare i dati catastali nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.
Ecco, in sintesi, le novità:
APPLICAZIONE: dal primo luglio 2010.
ATTI CONTEMPLATI: atti pubblici e scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti
ATTI ESCLUSI: sentenze, particelle censite al catasto terreni, fabbricati rurali censiti al catasto terreni che non abbiano perso la caratteristica della ruralità, unità collabenti, fabbricati in corso di costruzione o di definizione, lastrici solari e aree urbane iscritti in catasto con indicazione della sola superficie.
OBBLIGHI PER IL NOTAIO
a) Prima della stipula --> allineamento (o coerenza) soggettivo
1.Individuazione degli intestatari catastali
2.Verifica della conformità tra intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari
Nel caso in cui difetti tale coerenza, gli interessati sono tenuti prima della stipula ad effettuare le opportune volturazioni o, se la domanda è stata già presentata ma non elaborata dall'ufficio, a fare istanza all'Ufficio provinciale competente o al Contact Center o a presentare domanda di volture in preallineamento.
La mancata o scorretta osservanza di detti obblighi comporta responsabilità disciplinare per il notaio.
b) In sede di stipula --> allineamento (o coerenza) oggettivo
3.Indicazione dei dati catastali in atto (dati catastali cd. minimi: sezione, foglio, mappale o particella, subalterno)
4.Riferimento alle planimetrie depositate in catasto (non è richiesta, ma è opportuna l'allegazione)
5.Menzione della dichiarazione resa dagli intestatari relativa alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Gli obblighi in sede di stipula sono previsti a pena di nullità, sebbene si ritenga che l'errata indicazione dei dati determini una mera nullità formale suscettibile di rettifica.
Per ulteriori approfondimenti, si vedano i link che seguono:
2. Studio Notaio Giovanni Rizzi;
3. Studio Notaio Gaetano Petrelli;
4. Studio Notai Alberto Valeriani e Pietro Sbordone;
5. Circolare Agenzia del Territorio n. 2/2010
è l'ennesima conferma delle incredibili potenzialità della figura del Notaio, di cui il legislatore è ben conscio ma che, a volte e per vari motivi, non vengono tenute nella giusta considerazione...
RispondiEliminaA. Parere