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19 aprile 2012

Nuova Massima di Milano - Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l.

Fresca fresca dal CNN Notizie, pubblico qui di seguito la Massima n. 124 del Consiglio di Milano, che sostituisce la Massima n. 123 del 6 dicembre 2011, in seguito all’emanazione della legge 35/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 5/2012.

Massima n. 124 – in data 3 aprile 2012 [sostitutiva della Massima n. 123] (*) - Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l. (art. 2477 c.c., modificato dal d.l. 5/2012)
In base all’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. – come da ultimo modificato dall’art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 – il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. E’ pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà. L’autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali: (a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito; (b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.; (c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione); (d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria. La nuova formulazione del primo comma dell’art. 2477 c.c., là dove stabilisce che “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

29 gennaio 2010

Incontri foggiani di diritto commerciale: il punto sulla soppressione del libro soci

Per completare il discorso cominciato nel post di ieri, mi sembra interessante riprendere alcune considerazioni emerse durante il terzo incontro di diritto commerciale in tema di soppressione del libro soci nelle srl.
A fronte di una unanimità di vedute in merito alla superficialità della tecnica legislativa adoperata nella riforma, differenti sono i correttivi proposti.
L'auspicio è, naturalmente, quello di un rimaneggiamento legislativo delle criticità emerse o, per lo meno, di un intervento interpretativo che consenta di puntualizzare i punti oscuri della novella (primo tra tutti, il significato da attribuire al deposito nel registro delle imprese).
E' evidente che alla base dell'insuccesso della riforma vi sia un intoppo del meccanismo di comunicazione, che impedisce agli amministratori di avere contezza della composizione della compagine sociale e di verificare il rispetto delle regole di circolazione, aggravandone la responsabilità.
Tra le soluzioni proposte, appaiono particolarmente convincenti:
1. Introduzione, in capo al socio acquirente, di un obbligo di comunicazione dell'avvenuta cessione agli amministratori;
2. Attribuzione di un potere di controllo a monte in capo al notaio che procede al deposito;
3. Creazione di un elenco soci informatico accessibile tramite il registro delle imprese.
Tuttavia, si tratta di accorgimenti che impongono un ulteriore intervento del legislatore. Pertanto, al momento nessuna strada sembra essere concretamente percorribile.

28 gennaio 2010

La soppressione del libro soci: fu vera gloria?

1. Introduzione
Ad un anno dalla conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, resto dell'opinione che l'abolizione del libro soci nelle società a responsabilità limitata sia stata una falsa semplificazione, malgrado le intenzioni del legislatore. E che il “taglio improvvido” di cui hanno parlato i notai Zabban e Notari (cfr. Sole24ore, 10 febbraio 2009, 25) rischi di diventare, specie dopo le innovazioni in tema di trasferimento delle partecipazioni sociali e la sentenza 14 settembre 2009 del Tribunale di Verona, un'avventata amputazione.
Malgrado i dati resi noti da Unioncamere, che parlano di un risparmio per le società pari a 200 milioni di euro annui per costi di gestione e tenuta del libro, i rischi giuridici della modifica ne ridimensionano notevolmente la portata. Per questo mi chiedo: fu vera gloria?
2. Il trasferimento delle partecipazioni sociali prima della modifica
Il meccanismo previgente prevedeva che il trasferimento della quota di partecipazione producesse effetti fra le parti in virtù del semplice consenso.
Per quanto riguarda gli effetti nei confronti della società, essi erano determinati dall'iscrizione nel libro soci.
In estrema sintesi, la vicenda traslativa può essere schematizzata come segue:
a) atto di trasferimento della partecipazione sociale;
b) deposito dell'atto nel registro delle imprese;
c) richiesta da parte dell'alienante o dell'acquirente di iscrizione nel libro soci dietro esibizione del titolo;
d) verifica delle condizioni per l'iscrizione (es. assenza di clausole di limitazione della circolazione) da parte degli amministratori;
e) iscrizione nel libri soci.
Dal momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio era legittimato nei confronti della società ad esercitare i diritti sociali connessi alla titolarità della partecipazione.
3. Conseguenze della soppressione del libro soci
La novella legislativa ha modificato profondamente l'impianto sopra descritto. Infatti, oggi il nuovo socio è legittimato all'esercizio dei diritti sociali sin dal deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese ad opera del notaio o dell'intermediario abilitato.
Viene meno, dunque, la verifica preliminare effettuata dagli amministratori in ordine all'ottemperanza di eventuali limiti alla circolazione delle quote, con la grave conseguenza che il conservatore potrebbe rifiutare l'iscrizione nel registro imprese anche dopo che il socio, legittimato per effetto del mero deposito, abbia già esercitato i diritti sociali.
La mancata iscrizione, dunque, determinerebbe la caducazione retroattiva dell'acquisto della qualità di socio e l'invalidità delle delibere assunte con la partecipazione di costui, stante l'efficacia meramente dichiarativa e non sanante della pubblicità commerciale.
La legittimazione derivante dal deposito (a fronte del quale si ottiene solo un numero di protocollo e non i dati essenziali dei soci) impedisce agli amministratori di avere certezza dell'effettiva composizione della compagine sociale in sede assembleare, con evidente difficoltà in sede di convocazione della stessa e soprattutto in sede di verifica dell'assenza di eventuali limitazioni alla circolazione della quota.
4. La soluzione del Notariato, le massime milanesi e l'ostacolo del Tribunale di Verona
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 71-2009/I, e la massima 115 del Consiglio Notarile di Milano hanno tentato, con il consueto approccio pratico, di superare l'impasse sostenendo che l'abolizione del libro non impedisce, tuttavia, di continuare a subordinare l'efficacia della cessione nei confronti della società all'iscrizione in un libro soci cd. facoltativo, mediante un'apposita clausola inserita nell'atto costitutivo.
Al contrario, una recente sentenza del Tribunale di Verona (14 settembre 2009) ha sostenuto il carattere imperativo della norma in tema di soppressione del libro soci, negando pertanto l'ammissibilità della soluzione notarile.
E' evidente, alla luce di quanto detto, che la soluzione della questione verrà dalla giurisprudenza. Ai posteri l'ardua sentenza.

Materiali:
1. Circolare Unioncamere 11 febbraio 2009
2.Circolare Assonime n. 21 - aprile 2009
3.Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti - IRDCEC n. 12 -2009
4.Petrelli G., La soppressione del libro soci delle s.r.l., in Le Società, 2009, 4, 425 ss.
5.Studio Consiglio Nazionale del Notariato 71-2009/I 13 marzo 2009 - La soppressione del ibro
soci
6.Massima 115 Consiglio Notarile di Milano
7.Tribunale di Verona, 14 settembre 2009, con nota di Ruotolo M., in Riv. not. 2009

19 novembre 2009

Il trasferimento delle partecipazioni in srl a Foggia - Incontri di Diritto Commerciale

Trasferimenti di partecipazioni in srl tra diritto e tecnologia

Questo pomeriggio l'Università di Foggia ospiterà il secondo incontro di diritto commerciale sul tema "Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata".
La materia, disciplinata dall'art. 2469 c.c., è stata di recente innovata con la previsione, accanto al tradizionale trasferimento carteceo, della cessione con firma digitale.
L'art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato con la L. 28 gennaio 2009, n. 2) prevede, infatti, che l'atto di trasferimento di partecipazioni in srl può essere in alternativa sottoscritto con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato entro 30 giorni nel registro delle imprese.
I primi commenti alla nuova normativa avevano letto - in quell'intermediario abilitato - una competenza concorrente dei Dottori Commercialisti nel trasferimento digitale delle partecipazioni in srl.
L'art. 31, comma 2-quater, l. 24 novembre 2000, n. 340 abilita infatti i commercialisti alla trasmissione telematica dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435. L'innegabile competenza alla trasmissione, tuttavia, non attribuisce al commercialista il potere di autentica, che continua a spettare al solo notaio quale pubblico ufficiale. E, poichè l'art. 2470 c.c. richiede, ai fini del trasferimento, una sottoscrizione autenticata, il ruolo del Notaio, terzo ed imparziale, resta unico e insostituibile.