1. Introduzione
Ad un anno dalla conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, resto dell'opinione che l'abolizione del libro soci nelle società a responsabilità limitata sia stata una falsa semplificazione, malgrado le intenzioni del legislatore. E che il “taglio improvvido” di cui hanno parlato i notai Zabban e Notari (cfr. Sole24ore, 10 febbraio 2009, 25) rischi di diventare, specie dopo le innovazioni in tema di trasferimento delle partecipazioni sociali e la sentenza 14 settembre 2009 del Tribunale di Verona, un'avventata amputazione.
Malgrado i dati resi noti da Unioncamere, che parlano di un risparmio per le società pari a 200 milioni di euro annui per costi di gestione e tenuta del libro, i rischi giuridici della modifica ne ridimensionano notevolmente la portata. Per questo mi chiedo: fu vera gloria?
Ad un anno dalla conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, resto dell'opinione che l'abolizione del libro soci nelle società a responsabilità limitata sia stata una falsa semplificazione, malgrado le intenzioni del legislatore. E che il “taglio improvvido” di cui hanno parlato i notai Zabban e Notari (cfr. Sole24ore, 10 febbraio 2009, 25) rischi di diventare, specie dopo le innovazioni in tema di trasferimento delle partecipazioni sociali e la sentenza 14 settembre 2009 del Tribunale di Verona, un'avventata amputazione.
Malgrado i dati resi noti da Unioncamere, che parlano di un risparmio per le società pari a 200 milioni di euro annui per costi di gestione e tenuta del libro, i rischi giuridici della modifica ne ridimensionano notevolmente la portata. Per questo mi chiedo: fu vera gloria?
2. Il trasferimento delle partecipazioni sociali prima della modifica
Il meccanismo previgente prevedeva che il trasferimento della quota di partecipazione producesse effetti fra le parti in virtù del semplice consenso.
Per quanto riguarda gli effetti nei confronti della società, essi erano determinati dall'iscrizione nel libro soci.
In estrema sintesi, la vicenda traslativa può essere schematizzata come segue:
a) atto di trasferimento della partecipazione sociale;
b) deposito dell'atto nel registro delle imprese;
c) richiesta da parte dell'alienante o dell'acquirente di iscrizione nel libro soci dietro esibizione del titolo;
d) verifica delle condizioni per l'iscrizione (es. assenza di clausole di limitazione della circolazione) da parte degli amministratori;
e) iscrizione nel libri soci.
Dal momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio era legittimato nei confronti della società ad esercitare i diritti sociali connessi alla titolarità della partecipazione.
3. Conseguenze della soppressione del libro soci
La novella legislativa ha modificato profondamente l'impianto sopra descritto. Infatti, oggi il nuovo socio è legittimato all'esercizio dei diritti sociali sin dal deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese ad opera del notaio o dell'intermediario abilitato.
Viene meno, dunque, la verifica preliminare effettuata dagli amministratori in ordine all'ottemperanza di eventuali limiti alla circolazione delle quote, con la grave conseguenza che il conservatore potrebbe rifiutare l'iscrizione nel registro imprese anche dopo che il socio, legittimato per effetto del mero deposito, abbia già esercitato i diritti sociali.
La mancata iscrizione, dunque, determinerebbe la caducazione retroattiva dell'acquisto della qualità di socio e l'invalidità delle delibere assunte con la partecipazione di costui, stante l'efficacia meramente dichiarativa e non sanante della pubblicità commerciale.
La legittimazione derivante dal deposito (a fronte del quale si ottiene solo un numero di protocollo e non i dati essenziali dei soci) impedisce agli amministratori di avere certezza dell'effettiva composizione della compagine sociale in sede assembleare, con evidente difficoltà in sede di convocazione della stessa e soprattutto in sede di verifica dell'assenza di eventuali limitazioni alla circolazione della quota.
4. La soluzione del Notariato, le massime milanesi e l'ostacolo del Tribunale di Verona
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 71-2009/I, e la massima 115 del Consiglio Notarile di Milano hanno tentato, con il consueto approccio pratico, di superare l'impasse sostenendo che l'abolizione del libro non impedisce, tuttavia, di continuare a subordinare l'efficacia della cessione nei confronti della società all'iscrizione in un libro soci cd. facoltativo, mediante un'apposita clausola inserita nell'atto costitutivo.
Al contrario, una recente sentenza del Tribunale di Verona (14 settembre 2009) ha sostenuto il carattere imperativo della norma in tema di soppressione del libro soci, negando pertanto l'ammissibilità della soluzione notarile.
E' evidente, alla luce di quanto detto, che la soluzione della questione verrà dalla giurisprudenza. Ai posteri l'ardua sentenza.
2.Circolare Assonime n. 21 - aprile 2009
3.Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti - IRDCEC n. 12 -2009
4.Petrelli G., La soppressione del libro soci delle s.r.l., in Le Società, 2009, 4, 425 ss.
5.Studio Consiglio Nazionale del Notariato 71-2009/I 13 marzo 2009 - La soppressione del ibro
soci
6.Massima 115 Consiglio Notarile di Milano
7.Tribunale di Verona, 14 settembre 2009, con nota di Ruotolo M., in Riv. not. 2009
3.Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti - IRDCEC n. 12 -2009
4.Petrelli G., La soppressione del libro soci delle s.r.l., in Le Società, 2009, 4, 425 ss.
5.Studio Consiglio Nazionale del Notariato 71-2009/I 13 marzo 2009 - La soppressione del ibro
soci
6.Massima 115 Consiglio Notarile di Milano
7.Tribunale di Verona, 14 settembre 2009, con nota di Ruotolo M., in Riv. not. 2009
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