Questo pomeriggio l'Università di Foggia ospiterà il secondo incontro di diritto commerciale sul tema "Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata".
La materia, disciplinata dall'art. 2469 c.c., è stata di recente innovata con la previsione, accanto al tradizionale trasferimento carteceo, della cessione con firma digitale.
L'art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato con la L. 28 gennaio 2009, n. 2) prevede, infatti, che l'atto di trasferimento di partecipazioni in srl può essere in alternativa sottoscritto con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato entro 30 giorni nel registro delle imprese.
I primi commenti alla nuova normativa avevano letto - in quell'intermediario abilitato - una competenza concorrente dei Dottori Commercialisti nel trasferimento digitale delle partecipazioni in srl.
L'art. 31, comma 2-quater, l. 24 novembre 2000, n. 340 abilita infatti i commercialisti alla trasmissione telematica dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435. L'innegabile competenza alla trasmissione, tuttavia, non attribuisce al commercialista il potere di autentica, che continua a spettare al solo notaio quale pubblico ufficiale. E, poichè l'art. 2470 c.c. richiede, ai fini del trasferimento, una sottoscrizione autenticata, il ruolo del Notaio, terzo ed imparziale, resta unico e insostituibile.
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