15 dicembre 2009

Aspettando il Codice dell'Agricoltura

Apprendo, con un certo interesse, la notizia di un imminente riordino del quadro legislativo in tema di agricoltura. E' atteso per febbraio un codice organico, composto di 155 articoli, che si propone, nelle intenzioni dei compilatori, di diventare una sorta di vademecum, un "manuale tascabile per i contadini, facilmente consultabile, snello e scritto con un linguaggio comprensibile: una vera e propria rivoluzione".
Nella conferenza stampa dello scorso 11 dicembre, il Ministro delle Politiche Agricole, Luca Zaia, ha così illustrato le novità del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri:

"Sono orgoglioso di poter presentare questo 'Codice' che permetterà ad ogni operatore del settore di dominare con uno "sguardo" l'intera materia agricola. Finora il quadro legislativo dell'agricoltura italiana era diviso in un corpo normativo che, sedimentandosi negli anni, si era fatto particolarmente corposo ma privo di una sua organicità e compattezza. Si pensi che la materia per ora è dispersa tra il Codice Civile, leggi speciali e in alcuni commi di leggi finanziarie."

Il Codice dell'Agricoltura, di cui è possibile leggere qui la relazione illustrativa, inquadrerà:

- l'attività agricola e, quindi, le figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività, compresa la vendita dei prodotti agricoli;

- le società agricole;

- i contratti agrari;

- le coltivazioni OGM;

- la creazione di aziende agricole, anche attraverso l'acquisizione della terra per successione o per prelazione.

In attesa del testo preliminare e convinta dell'opportunità di questo riordino, mi viene spontanea una considerazione. Se si è in presenza di un settore economico di tale complessità da richiedere un codice ad hoc, perchè ostinarsi anacronisticamente ad escludere dal fallimento l'impresa agricola?

28 novembre 2009

Ultime novità in tema di fusioni societarie

Lo scalpello comunitario colpisce, a riprese sempre più ravvicinate, la disciplina delle fusioni societarie nel senso dell'armonizzazione e della semplificazione.

Dopo le fusioni transfrontaliere e la possibilità di rinunciare unanimemente alla relazione degli esperti ex art. 2501sexies anche nelle fusioni di società azionarie, la direttiva n. 2009/109/CE consente agli azionisti di ridurre ulteriormente gli obblighi in materia di relazioni da allegare alla fusione, consentendo la rinunzia unanime alla relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501quinquies.

Come si può leggere nel secondo Considerando della direttiva, "Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e,laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa."

In quest'ottica, pertanto, la direttiva impone agli Stati membri di consentire agli azionisti delle società coinvolte nell'operazione straordinaria di convenire in merito all'esenzione dagli obblighi di informazione e documentazione imposti dalle normative nazionali, lasciando tuttavia "impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente alla normativa comunitaria esistente" (Considerando n. 7).

A ciò si aggiunge la possibilità di favorire, nel rispetto della sicurezza e dell'autenticità dell'informaizone, la pubblicazione elettronica della documentazione connessa alla fusione, tramite i siti web delle società o altri siti.

Una nota interessante: per una volta la proverbiale lentezza italiana nel recepimento delle direttive comunitarie viene smentita da un'eccezionale intuizione, visto che - prima in via interpretativa e poi con con il d.lgs. n. 147/2009 - il diritto italiano ha già disciplinato la rinuncia all'unanimità della relazione degli esperti, così come suggerito dal Considerando 9 della direttiva de qua.


19 novembre 2009

Il trasferimento delle partecipazioni in srl a Foggia - Incontri di Diritto Commerciale

Trasferimenti di partecipazioni in srl tra diritto e tecnologia

Questo pomeriggio l'Università di Foggia ospiterà il secondo incontro di diritto commerciale sul tema "Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata".
La materia, disciplinata dall'art. 2469 c.c., è stata di recente innovata con la previsione, accanto al tradizionale trasferimento carteceo, della cessione con firma digitale.
L'art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato con la L. 28 gennaio 2009, n. 2) prevede, infatti, che l'atto di trasferimento di partecipazioni in srl può essere in alternativa sottoscritto con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato entro 30 giorni nel registro delle imprese.
I primi commenti alla nuova normativa avevano letto - in quell'intermediario abilitato - una competenza concorrente dei Dottori Commercialisti nel trasferimento digitale delle partecipazioni in srl.
L'art. 31, comma 2-quater, l. 24 novembre 2000, n. 340 abilita infatti i commercialisti alla trasmissione telematica dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435. L'innegabile competenza alla trasmissione, tuttavia, non attribuisce al commercialista il potere di autentica, che continua a spettare al solo notaio quale pubblico ufficiale. E, poichè l'art. 2470 c.c. richiede, ai fini del trasferimento, una sottoscrizione autenticata, il ruolo del Notaio, terzo ed imparziale, resta unico e insostituibile.