Il minore Tizietto, sottoposto alla potestà dei genitori, è proprietario di un bene immobile. Detto bene è gravato dall'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 c.c..
Il signor Caio propone ai genitori di Tizietto di acquistare l'immobile ad un prezzo interessante, che provvederà a pagare interamente in contanti. Tuttavia, vorrebbe che il diritto di usufrutto sia intestato a suo figlio Caietto.
Il signor Caio propone ai genitori di Tizietto di acquistare l'immobile ad un prezzo interessante, che provvederà a pagare interamente in contanti. Tuttavia, vorrebbe che il diritto di usufrutto sia intestato a suo figlio Caietto.
a) vendita di beni appartenenti a minore in potestate
La vendita di beni appartenenti a minori in potestate è regolata dall'art. 320 c.c.. Al comma terzo si legge infatti, che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal genitore devono:
-rispondere ad esigenze di necessità o utilità evidente del figlio
-essere autorizzati dal giudice tutelare del luogo in cui il minore ha domicilio.
Se, dunque, la vendita di per sè non trova ostacoli legislativi, a parte la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare, non può dirsi lo stesso per l'intestazione dell'usufrutto a favore del figlio dell'acquirente Caio.
La vendita di beni appartenenti a minori in potestate è regolata dall'art. 320 c.c.. Al comma terzo si legge infatti, che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal genitore devono:
-rispondere ad esigenze di necessità o utilità evidente del figlio
-essere autorizzati dal giudice tutelare del luogo in cui il minore ha domicilio.
Se, dunque, la vendita di per sè non trova ostacoli legislativi, a parte la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare, non può dirsi lo stesso per l'intestazione dell'usufrutto a favore del figlio dell'acquirente Caio.
b) indisponibilità assoluta dell'usufrutto legale
L'art. 326 c.c. sancisce un divieto assoluto di alienazione, di pegno, di ipoteca e di esecuzione da parte dei creditori relativamente all'usufrutto legale. L'indisponibilità del diritto che deriva dalla norma, impedisce, almeno in prima approssimazione, di realizzare la volontà dell'acquirente.
Un eventuale atto di disposizione sarebbe, dunque, sostanzialmente nullo per violazione di norma imperativa (art. 1418) e non semplicemente annullabile, come ha ritenuto invece Cass. 6 aprile 1970, n. 932.
Oltretutto, la possibilità di disporre del solo usufrutto legale è da escludere non solo per l'espresso divieto normativo, ma anche per ragioni di carattere logico.
Sebbene autorevole dottrina [BIANCA, PUGLIESE] abbia ritenuto che l'usufrutto legale sia assimilabile all'usufrutto ordinario, con conseguente applicabilità della relativa disciplina ove compatibile, sembra più convincente la posizione di quegli autori [per tutti, PELOSI] che negano all'usufrutto legale la natura di diritto reale di godimento.
La ratio sottesa all'istituto è, infatti, quella di assicurare le esigenze della famiglia nel suo complesso, e non già l'interesse individuale del minore o dei genitori, come dimostra, appunto, il regime di indisponibilità di cui all'art. 326 c.c..
L'usufrutto legale sarebbe, piuttosto, uno dei poteri-doveri connessi alla potestà genitoriale e, quindi, un ufficio di diritto privato del quale non è possibile disporre.
c)tentativo di soluzione
Sebbene non sia possibile trasferire l'usufrutto legale, è vero anche che la perdita del bene da parte del minore per qualsiasi ragione ne determina l'estinzione. In buona sostanza, la vendita del bene non avrà ad oggetto una nuda proprietà (visto che l'usufrutto legale non è un diritto reale che grava su di essa ma un mero potere) bensì la proprietà piena. L'acquirente, pertanto, potrà costituire a favore del figlio un diritto di usufrutto ordinario sia contestualmente all'acquisto che con atto successivo.
Sebbene non sia possibile trasferire l'usufrutto legale, è vero anche che la perdita del bene da parte del minore per qualsiasi ragione ne determina l'estinzione. In buona sostanza, la vendita del bene non avrà ad oggetto una nuda proprietà (visto che l'usufrutto legale non è un diritto reale che grava su di essa ma un mero potere) bensì la proprietà piena. L'acquirente, pertanto, potrà costituire a favore del figlio un diritto di usufrutto ordinario sia contestualmente all'acquisto che con atto successivo.
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