20 ottobre 2009

Accrescimento e successione necessaria

L’istituto dell’accrescimento non opera nell’ambito della successione necessaria
(Cass. S.U. 12 giugno 2006, n. 13524)


I quesiti:
La disciplina dell’accrescimento, dettata in materia di successione testamentaria, trova applicazione nell’ambito della successione necessaria?
In che modo si calcola la quota di riserva spettante ai legittimari in caso di rinunzia all’azione di riduzione da parte degli altri?

Il caso:
B.L., madre di C.M., C.T. e C.V., ha venduto al figlio C.V. la nuda proprietà di un immobile costituente il suo intero patrimonio. Alla morte di B.L., la figlia C.M., ritenendo siffatta compravendita una donazione dissimulata, conviene in giudizio il fratello C.V. eal fine di ottenere la riduzione della donazione lesiva della sua quota di legittima.
Accertato nel merito il carattere donativo dell’atto perfezionato dalla defunta B.L. con il figlio C.V. (nella fattispecie si trattava di un negotium mixtum cum donatione) , si deve quantificare la quota di riserva spettante alla figlia C.M. tenendo presente che B.L., morta ab intestato, aveva tre figli, ma uno di essi, C.T., le è premorto, lasciando a succederle per rappresentazione alla madre i figli E., A. e K.M.R.. In sostanza, si deve stabilire se la quota pari ai 2/9 in teoria spettante a E., A. e K.M.R. per rappresentazione (2/3 diviso per i tre figli) si accresce in favore delle quote di C.M. e C.V. nel caso in cui E., A. e K.M.R. non vengano alla successione e, quindi, rinunzino ad agire in riduzione.
Avendo la Corte d’Appello risposto negativamente al quesito, C.M. ricorre in Cassazione e la questione viene rimessa alle Sezioni Unite “in considerazione del fatto che ai fini della decisione occorre risolvere alcune questioni di particolare rilevanza giuridica, cui la dottrina da contrastanti soluzioni e che non sono state affrontate ex professo” dalla Corte.


Inquadramento della questione esaminata dal Supremo Collegio:
Le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale relativo alla determinazione della quota di riserva di uno del legittimari nel caso in cui uno degli altri legittimari che con lui concorrono nell’eredità rinunzi all’azione di riduzione.
Secondo un primo orientamento (1) (Cass., 24 gennaio 1957, n. 221; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3888) la quota del legittimario rinunziante si accresce in favore degli altri legittimari. Ai fini del calcolo della legittima si deve tenere presente, infatti, la situazione esistente al momento dell’apertura della successione (cfr. art. 537 c.c. “se il genitore lascia”), cioè il numero dei chiamati e non di coloro che vengono effettivamente alla successione. Poiché la successione necessaria è considerata species del genus successione legale, ad essa si applicherà analogicamente l’art. 522, che prevede l’accrescimento nella successione legittima.
Un secondo orientamento (2) (Cass., 11 maggio 1962, n . 949; Cass., 9 marzo 1987, n. 2424; Cass., 11 febbraio 1995, n. 1529) ritiene, al contrario, che, alla luce della retroattività della rinunzia (cfr. art. 521 c.c.), il rinunziante si consideri come se non fosse stato mai chiamato alla successione. Pertanto, per il calcolo della quota si deve far riferimento alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell’asse ereditario. In conseguenza della rinunzia, quindi, si determina non già un accrescimento in senso tecnico, ma piuttosto un incremento della quota derivante dal mero ricalcolo delle quote di riserva secondo le regole degli artt. 537 e 542 c.c. (principio della quota mobile).


La posizione delle Sezioni Unite
Con la pronuncia in questione, la Corte di Cassazione aderisce alla prima tesi per quanto riguarda il momento in cui determinare la quota di riserva, tuttavia se ne discosta per quanto concerne l’operatività dell’accrescimento.
Ecco, in sintesi, le conclusioni:

1.La determinazione della quota di riserva deve avvenire in base alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, senza, dunque, considerare gli accadimenti successivi, perché in tal senso sembra deporre l’espressione “lascia” di cui all’art. 537 c.c.;

2.Nella successione necessaria non opera l’accrescimento perché non ne sussistono i presupposti (chiamata congiuntiva, presunta volontà del testatore, incertezza sulle sorti della quota che rimane in capo ai donatari, eredi o legatari cui il testatore ha attribuito più di quanto poteva disporre).

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