21 ottobre 2009

L'indegnità deve essere pronunciata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato

L'indegnità deve essere pronunciata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato.
Cassazione civile , sez. II, 05 marzo 2009 , n. 5402

(pubblicata su Altalex)


I quesiti:
-In che modo opera l'indegnità?
-Può il giudice dichiarare l'indegnità d'ufficio?
-Qual è la natura della sentenza che pronuncia l'indegnità?

Il caso in sintesi:
Tizio, Caio e Sempronio convenivano davanti al Tribunale di Pinerolo Mevio al fine di sentire:
a) dichiarare la nullità del testamento olografo di Filana (sorella del defunto genitore), eccependone la falsità, con il quale Mevio veniva istituito erede universale;
b) accertare che, pertanto, l'eredità di Filana si era devoluta per legge in parti uguali tra loro;
c)condannare il convenuto a consegnare i beni caduti in successione con i relativi frutti, nonchè a rendere il conto della gestione.
A seguito delle risultanze della CTU, il giudice adito dichiarava la nullità del testamento olografo di Filana e l'indegnità del convenuto Mevio nei confronti della stessa.
Mevio proponeva gravame in appello, eccependo, inter alia, l'impossibilità di una pronuncia di indegnità d'ufficio, mancando, all'uopo, una domanda di parte attorea. La Corte di Appello di Torino accoglieva la domanda.
La parte appellata ricorreva in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 463 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto che non poteva essere dichiarata d'ufficio l'indegnità di Mevio.

La questione sottoposta al Supremo Collegio
La sentenza in oggetto si innesta nell'ambito della disputa dottrinaria circa la natura giuridica dell'indegnità. Da un lato, autorevole dottrina [ CICU, GROSSO BURDESE, FERRI, BIANCA, PRESTIPINO] ha ritenuto che l'indegnità configuri un'incapacità relativa a succedere; dall'altro, si è sostenuto [COVIELLO, RUPERTO, AZZARITI, PALAZZO, BONILINI] che l'indegno non sia in realtà incapace di succedere, bensì sia escluso dalla successione [potest capere sed non potest retinere].
I sostenitori della prima tesi ritengono che l'indegnità operi ipso iure impedendo la delazione, con la conseguenza che una eventuale sentenza avrebbe carattere meramente dichiarativo.
Al contrario, configurando l'indegnità come un'ipotesi di esclusione dalla successione, l'indegno è pur sempre destinatario di una delazione e, a seguito della sua accettazione, acquista la qualità di erede, qualità che, tuttavia, perde a seguito della sentenza del giudice (retroattiva). Pertanto, l'indegnità opera solo officio iudicis, a seguito di una sentenza costitutiva pronunciata a seguito dell'azione promossa dagli interessati.

La soluzione della Corte di Cassazione
La pronuncia della Corte sembra sintetizzare le posizioni espresse dalla dottrina. Se, infatti, da un lato ha ritenuto che l'indegnità a succedere operi ipso iure, dall'altro ha precisato che il giudice non possa pronunciarla d'ufficio, occorrendo, a tal fine, una sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato.

Le norme di riferimento

Art. 463.
Casi d'indegnità.
E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] (1) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3)chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte,] (1) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
3-bis) chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. (2)
4)chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5)chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

(1) Parole soppresse dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(2) Numero inserito dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.

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