Continuando la trattazione delle questioni relative all'usufrutto sulla quota di partecipazione in società di persone, resta da esaminare la portata del diritto costituito in capo all'usufruttuario.
Quanto al diritto di voto e al diritto agli utili, essi spettano all'usufruttuario in quanto esplicazione del contenuto stesso del diritto di usufrutto.
Restano, dunque, isolate quelle posizioni dottrinali che legano il diritto di voto alla qualifica di socio e che ritengono non estensibile la disciplina dell'art. 2352 c.c. (usufrutto di azioni) alle società di persone.
4. L'usufruttuario può amministrare la società?
Più problematica, invece, risulta l'attribuzione del potere di amministrare la società all'usufruttuario.
Tesi positiva
a) il potere di amministrare è strumentale al diritto di godimento riconosciuto all'usufruttuario;
b) così prevedono la disciplina dell'usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.) e quella sull'usufrutto di azioni (art. 2352 c.c.);
c) rispondendo illimitatamente verso i terzi delle obbligazioni sorte durante l'usufrutto, il titolare del diritto ha tutto l'interesse ad una gestione proficua dell'impresa
La massima - Trib. Parma 7 feb. 1998:
"L'usufruttuario di quote sociali di società di persone (nella specie, società in nome collettivo) può assumere la qualifica di amministratore della società stessa, ancorché non ne sia socio, in quanto la sua posizione - quale usufruttuario di una porzione ideale dell'azienda sociale - può equipararsi a quella di usufruttuario di azienda, ai sensi dell'art. 2561 c.c., come tale abilitato alla gestione della stessa e, pertanto, ad assumerne l'Amministrazione."
Tesi negativa (preferibile)
a) nelle società di persone l'amministrazione può essere affidata solo ai soci e l'usufruttuario non lo è;
b) l'usufruttuario non è illimitatamente responsabile perchè il 2267 si riferisce solo ai soci.
Le massime - Trib. Biella 23 ott. 1999 e Trib. Bologna 24 apr. 2001:
"L'usufruttuario di quote di una società di persone non assume la qualità di socio e non può quindi essere amministratore della società."
"All'usufruttuario di quote di società di persone non può essere attribuita la facoltà di amministrare la società."
"L'usufruttuario di quote di una società di persone non assume la qualità di socio e non può quindi essere amministratore della società."
"All'usufruttuario di quote di società di persone non può essere attribuita la facoltà di amministrare la società."
Al più, l'usufruttuario può esercitare i poteri amministrativi propri dell'institore.
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