23 giugno 2010

Il conferimento dei crediti in società – Giusto due parole (e uno schema)


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COS'E':
“cessione della titolarità di un credito a liberazione del capitale sottoscritto” (FERRUCCI FERRENTINO)
DOV'E':
art. 2342, III co., c.c.
QUALI REGOLE:
-le azioni devono essere interamente liberate
-questo tipo di conferimento deve essere espressamente previsto dall'atto costitutivo
- solo crediti pecuniari o obbligazioni di dare (no facere → divieto di conferimento di opere o servizi)
-relazione di stima ex art. 2343 (salvi i casi ex art. 2343 ter)
QUALI CREDITI:
VERSO TERZI/VERSO LA STESSA SOCIETA'

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a) conferimento mediante cessione di credito verso terzi
l'art. 2342, III co., c.c. rimanda espressamente all'art. 2255 c.c.: il socio conferente risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti dell'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia

Cosa deve garantire il socio conferente?
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tesi prevalente (PORTALE)
il conferente deve garantire:
-nomen verum
-nomen bonum
- tesi minoritaria (FRE' – SBISA')
il conferente è tenuto alla garanzia solo se si è espressamente obbligato in tal senso

In quale misura il socio conferente risponde dell'inadempimento del debitore ceduto?
- Prima tesi:
nei limiti di quanto ha ricevuto (cfr.art.1267): valore nominale delle azioni sottoscritte
- Seconda tesi:
valore del credito al momento della costituzione della società

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b) conferimento di credito vantato verso la stessa società (compensazione)
Si tratta di una questione quanto mai affascinante e complessa, che impone considerazioni differenti a seconda che si tratti di un conferimento in sede di costituzione della società o di un conferimento nell'ambito di un aumento di capitale oneroso.
- Costituzione della società:
In sede di costituzione della società è logicamente impossibile che il socio possa vantare un credito nei confronti di essa, dal momento che, secondo la tesi prevalente, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese non vi è ancora un soggetto.
Anche ove si ritenga che l'iscrizione sia una modalità per aggiungere una qualità (la personalità giuridica) ad un soggetto già sorto con la stipulazione del contratto, parimenti si dovrà escludere la possibilità di conferire un credito a liberazione dei centesimi iniziali, dal momento che il notaio non potrà procedere alla stipula nel caso in cui non venga prodotto il certificato attestante il versamento delle somme dovute presso una banca.
Per quel che concerne il versamento dei centesimi residui, alcuni autori escludono ugualmente il conferimento di credito dal momento che il capitale sociale deve essere costituito da beni idonei ad essere oggetto di garanzia patrimoniale.
Sul punto, interessante è la massima a Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, nella quale si legge che "la compensazione tra debito di conferimento e credito verso la società non può avvenire in relazione al capitale originario - nè per il versamento dei decimi prescritti dall'art. 2329 c.c., perché la società ancora non esiste, nè per i versamenti successivi, perché i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale".
Pertanto, si deve concludere nel senso della inammissibilità di un conferimento di credito in compensazione in sede di costituzione della società.
- Aumento di capitale a pagamento:
Se, come si è visto, vi è una sostanziale concordia di opinioni nel negare l'ammissibilità di una compensazione in sede di atto costitutivo, lo stesso non può dirsi nell'ipotesi di aumento di capitale.
In passato (anteriormente al 1996), autorevoli giuristi (FERRI, DI SABATO, SIMONETTO) e alcune sentenze di legittimità (cfr. Cass. 13095/1992) hanno sostenuto l'impossibilità di una compensazione tra il credito del socio verso la società e il debito da conferimento per le seguenti ragioni:
1) la compensazione viola la necessaria corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale in quanto mera operazione contabile (in realtà non è vero perchè il fatto che il socio ha un credito verso la società vuol dire che in precedenza ha già trasferito il valore delle azioni che oggi acquisterebbe per compensazione);
2) la compensazione non può operare perchè i crediti opposti afferiscono a due rapporti differenti: quello obbligatorio e quello societario (tuttavia mi pare una obiezione irrilevante perchè l'appartenenza a due rapporti diversi non va ad inficiare l'identità soggettiva);
3) il credito non è una posta capace di assicurare la garanzia dei creditori.
Tuttavia, sembra oggi prevalere la tesi positiva, sostenuta sia in dottrina (CAMPOBASSO, SALAFIA) che dalla giurisprudenza più recente, le cui motivazioni sono enunciate nelle massime che seguono:
- Cassazione civile sez. I 19 marzo 2009 n.6711
"In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento"
- Tribunale Isernia 29 ottobre 2005
"Il credito del socio di una società di capitali (o di un terzo) nei confronti della società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario che impedisca in tal caso l'operatività della compensazione ex art. 1246, n. 5, c.c.; a patto tuttavia che il controcredito sia anteriore alla deliberazione di aumento del capitale sociale e quindi regolarmente esposto in bilancio come credito liquido ed esigibile e che tale situazione sia riportata con apposita contemplazione nella delibera di aumento .
- Cassazione civile sez. I 24 aprile 1998 n. 4236
"In tema di società di capitali, nella ipotesi di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, l'oggetto del conferimento, da parte del socio, non deve, necessariamente, identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una res dotata di consistenza economica. Ne consegue la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un "valore" economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito. Alla funzione essenzialmente "produttiva" del capitale sociale consegue, difatti, quella di garanzia meramente indiretta del pagamento dei debiti sociali, funzione, quest'ultima, assolta direttamente dal patrimonio sociale, cui non risultano trasferibili quei vincoli di indisponibilità e di invariabilità tipici, in via esclusiva, del capitale . Nessun pregiudizio per i creditori sociali è, pertanto, ravvisabile (diversamente che nella ipotesi di conferimenti iniziali, quantomeno per i tre decimi previsti dall'art. 2329 c.c.) in un aumento di capitale sottoscritto mercè la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore (scaturendo, invece, da tale operazione un aumento della generica garanzia patrimoniale, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito medesimo), mentre, sul piano economico-patrimoniale, nessun vantaggio deriverebbe ai creditori stessi dall'imposizione, alla società, dell'obbligo di pagare il proprio debito nei confronti del socio sottoscrittore e di incassare, contestualmente, la stessa somma da lui dovuta."
- Cassazione civile sez. I 05 febbraio 1996 n. 936
"È consentita la compensazione fra il credito che un socio di società di capitali vanta nei confronti della società e il debito conseguente alla sottoscrizione di un aumento di capitale, non esistendo alcun esplicito divieto nella vigente normativa".

Tutte le massime sono tratte da DEJURE - GIUFFRE'


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