31 gennaio 2011

Un buon motivo per andare a piedi: la disciplina dei parcheggi

La questione relativa alla possibilità di alienazione separata del parcheggio rispetto all’unità abitativa cui esso è connesso è stata oggetto, sin dalla fine degli anni ’60, di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto ad accertare l’esistenza e la natura giuridica del vincolo su di essi gravante in virtù delle diverse discipline normative succedutesi negli anni.
La problematica è oggi sostanzialmente risolta dalla legge 28 novembre 2005 n. 246, il cui articolo 12 ha novellato l’art. 41 sexies della legge 1150/1942 prevedendo che “Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”. In sostanza, la modifica sancisce l’assenza di vincoli pertinenziali o di diritti d’uso sui cd. parcheggi “Ponte”, nonché la loro libera commerciabilità.
Per quel che concerne l’ambito di applicazione temporale della novella, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4264 del 2006, ha stabilito che essa avrebbe portata novativa e non già interpretativa, con la conseguenza che il regime da essa introdotto dispone per l’avvenire, in particolare per le nuove costruzioni oppure per gli immobili che non sono stati oggetto di atti di compravendita successivamente alla data di introduzione della norma.
Pertanto, le costruzioni realizzate o cedute prima dell’entrata in vigore della norma rimangono sottoposte alla precedente disciplina, che viene schematizzata come segue.
Parcheggi liberamente commerciabili
1. Parcheggi edificati prima del 1967
2. Parcheggi eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla L. 765/1967 (Legge cd. “Ponte”)

Parcheggi “Ponte” ex art. 41 sexies, co. 1, legge 1150/194
1. Si tratta di parcheggi che, nei limiti del minimo imposto dalla legge (1 metro quadro per ogni metro cubo di costruzione), devono essere obbligatoriamente edificati
2. Sono pertinenze ex lege dell’unità abitativa cui sono connessi
3. Non è possibile mutarne la destinazione
4. Sono gravati da un vincolo d’uso ex lege, con la conseguenza che l’alienazione separata dall’immobile di cui sono pertinenza comporta comunque in capo al proprietario dell’unità abitativa il diritto esclusivo all’utilizzazione

Parcheggi “Tognoli” ex L. 122/1989
1. Parcheggi relativi a edifici già costruiti
2. Sono pertinenze ad uso esclusivo dei residenti
3. Possono essere ceduti solo unitamente all’unità abitativa a pena di nullità

23 gennaio 2011

Gazzetta Notarile - Facoltà di commutazione e pegno rotativo

Mi permetto di segnalare due contributi apparsi sul numero 7/9 - 2010 di Gazzetta Notarile (ed. Le Penseur):

PRASCINA E., La facoltà di commutazione dei figli legittimi: la discussa architettura giuridica di un diritto potestativo ad esercizio controllato.

SCANNICCHIO S., L'evoluzione giurisprudenziale del pegno rotativo.

20 gennaio 2011

La tutela dell'acquirente di immobili da costruire


DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE





Obiettivo dichiarato del legislatore è quello di approntare una tutela alla parte contrattuale più debole (acquirente) nel caso di crisi dell’impresa costruttrice.


1.Presupposti per l’applicazione
a.Soggettivi (art. 1 lett. a. e b.)
Il trasferimento dell’immobile da costruire deve realizzarsi tra:
-acquirente persona fisica: poiché la norma non parla di consumatore, alcuni autori (PETRELLI) hanno ipotizzato che la normativa si applichi anche nel caso in cui la persona fisica agisca quale imprenditore titolare di una ditta individuale.
In realtà, sembra preferibile ritenere che il soggetto acquirente sia la persona fisica tout court, in quanto solo in questa circostanza si realizza quella asimmetria contrattuale ed informativa che la disciplina mira ad annullare predisponendo i diversi mezzi di tutela che di cui infra.
Ulteriore argomento a sostegno di questa tesi è la possibilità di applicare il decreto anche nel caso di soggetto che addiviene alla stipula per procurare l’acquisto “ad un proprio parente in primo grado” (con esclusione, dunque, del coniuge).
-venditore costruttore imprenditore: è indispensabile che l’obbligo di costruire o di ultimare il fabbricato gravi su questo soggetto. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui oggetto del contratto sia solo il rustico e l’edificazione gravi sull’acquirente non troverà applicazione la normativa in questione.


b.Oggettivi
Oggetto del contratto (art. 1 lett. d.)
Oggetto del contratto (art. 1 lett. d.)deve essere un immobile da costruire con qualsiasi destinazione per il quale:
- sia stato già richiesto il permesso di costruire o presentata la D.I.A.
- la cui costruzione non è ancora cominciata o che non sia ancora al punto di ultimazione tale da consentire il rilascio del certificato di agibilità.
Alcuni autori ritengono che in mancanza di questi requisiti l’immobile sarà del tutto incommerciabile anche a livello di contrattazione preliminare, essendo sotteso un interesse legislativo a contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio (contra RIZZI).
Per quel che concerne la ristrutturazione, una interpretazione restrittiva della norma indurrebbe ad escluderne l’inserimento, alla luce dell’espresso riferimento all’edificio da realizzare o da ultimare. Tuttavia, tenendo presente l’obiettivo di tutela perseguito dal decreto, alcuni autori (RIZZI) ammettono l’applicazione della disciplina anche alle ristrutturazioni “maggiori” che rendano l’immobile sostanzialmente diverso dall’originale e che comportino il rilascio di un nuovo certificato di agibilità, nel caso in cui la persona fisica acquisti una porzione di un edificio già esistente da ristrutturare integralmente e gli effetti traslativi si producano solo all’ultimazione dei lavori.
Atti ai quali si applica la disciplina
Per quanto riguarda i tipi negoziali cui si applica la disciplina, l’art. 5 prevede che “La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Nella formulazione omnicomprensiva della norma rientrano dunque:
- i contratti preliminari e le proposte di acquisto unilaterali
- i contratti obbligatori
- i contratti ad effetti reali differiti
- i negozi collegati che realizzano le finalità indicate nella norma
- il leasing
- ogni tipo di contratto o atto che realizzi le finalità della norma.


c.Temporali
La disciplina si applica a quei negozi in cui il permesso di costruire relativo all’immobile in oggetto sia stato richiesto successivamente all’entrata in vigore della normativa.

2.Strumenti di tutela
a.Garanzia fideiussoria (artt. 2 e 3)
L’art. 2 del decreto impone al costruttore di prestare una garanzia fideiussoria nel caso in cui egli si trovi in una situazione di crisi e precisamente:
- procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione;
- all’atto della stipula o precedentemente;
- a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente;
- di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento del diritto oggetto del contratto.
La norma prevede altresì che “restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia”.
L’esclusione della garanzia è stata oggetto di accesi dibattiti in dottrina.
Sicuramente estranee alla fideiussione sono le somme oggetto di un mutuo contratto alla stipula del definitivo o comunque al momento del trasferimento della proprietà, perché, in tal caso, la garanzia non avrebbe ragion d’essere.
Nel caso in cui, al contrario, il mutuo sia stipulato dall’acquirente anteriormente all’acquisto della proprietà, si tratterebbe di somme che il soggetto versa al costruttore prima del trasferimento e che, come tali, devono essere coperte dalla garanzia.
Ove sia il costruttore a contrarre un mutuo per l’edificazione dell’edificio e l’acquirente si accolli la quota frazionata del mutuo relativa all’immobile oggetto di contratto, secondo alcuna dottrina è necessario distinguere:
- accollo esterno: nel caso in cui l’acquirente, prima del trasferimento del diritto, si accolli con efficacia esterna il mutuo, le rate pagate o da pagarsi al mutuante, ancorché prima del trasferimento della proprietà, non dovrebbero essere coperte da garanzia. L’accollo esterno è normalmente cumulativo e l’acquirente può opporre al mutuante le stesse eccezioni che potrebbe opporre al costruttore.
- accollo interno: nel caso di accollo meramente interno, le rate pagate dall’acquirente al costruttore (senza effetto nei confronti del mutuante) anteriormente all’acquisto del diritto devono essere coperte dalla fideiussione.
Nel caso in cui l’accollo fosse stipulato dopo il trasferimento del diritto evidentemente non è suscettibile di essere garantito dalla fideiussione.
In caso di mutuo erogato all’acquirente garantito da ipoteca concessa dal costruttore prima del trasferimento del diritto (terzo datore di ipoteca), le somme pagate prima del trasferimento e derivanti dal suddetto mutuo non devono essere coperte dalla fideiussione (RIZZI) in quanto il costruttore, avendo prestato il proprio consenso all’iscrizione ipotecaria, non può essere chiamato a fornire un’ulteriore garanzia (contra PETRELLI).
Secondo l’art. 3, la situazione di crisi si intende verificata nelle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
La garanzia fideiussoria pone ulteriori problemi nel caso di cessione del contratto preliminare di immobile da costruire o di contratto per persona da nominare:
- cessione o electio amici a favore di persona fisica parente di primo grado: la fideiussione contratta dal primo stipulante spetta anche all’electus ai sensi del’art. 1404 c.c., a meno che non si ritenga che il costruttore sia obbligato a concederne una nuova al soggetto cessionario o eletto.
- una società stipula un preliminare di immobile da costruire con il costruttore e successivamente cede il contratto o effettua la electio amici in favore di una persona fisica: non sorge comunque l’obbligo della fideiussione in quanto l’electus subentra nella stessa situazione giuridica dello stipulante.
- cessione o electio amici a favore di una società: la fideiussione già prestata cessa di produrre i suoi effetti.
- stipulante persona fisica che nomina altra persona fisica non legata ad essa da un rapporto di parentela: la fideiussione non opera.

b.Polizza assicurativa (art. 4)
Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

c.Contenuto tipico del contratto (art. 6)
L’art. 6 impone di redigere il contratto preliminare (nonché tutti gli atti soggetti alla disciplina) secondo un contenuto determinato (menzioni e allegazioni) e in forma scritta ad substantiam.
Per quel che concerne le sanzioni in caso di violazione della norma, oltre alla responsabilità disciplinare del notaio, la dottrina ha proposto differenti ricostruzioni:
- nullità per violazione di norma imperativa;
- mero obbligo di rinegoziazione del contratto;
- responsabilità precontrattuale.

d.Frazionamento del mutuo e dell’ipoteca o cancellazione ipotecaria. Divieti di stipula. (artt. 7 e 8)
L’art. 7
del decreto, novellando l’art. 39 co. 6 T.U.B., riconosce al debitore, al terzo acquirente, al promissario acquirente o all'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, per questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, il diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia, ove si tratti di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorche' in corso di costruzione.
Presupposti per l’esercizio di tale diritto (potestativo) sono:
- preliminare avente data certa
- mutuo fondiario
- accollo da parte del promissario acquirente di una quota del mutuo fondiario
Ove non si tratti di mutuo fondiario e ove non vi sia accollo, il promissario acquirente non vanterà alcun diritto al frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca (che, per regola generale, è indivisibile).
La rilevanza dei diritti sopra descritti emerge chiaramente dall’art. 8, il quale pone a carico del notaio rogante un divieto di stipula laddove “anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile”.
In tal modo, si pone l’acquirente al riparo da eventuali espropriazioni a soddisfacimento di un debito del venditore, ove il frazionamento o la cancellazione, seppur promessi, non siano stati effettivamente realizzati. In mancanza, infatti, l’acquirente sarebbe responsabile in solido dell’intero finanziamento contratto dal costruttore.
Come lucidamente osservato (DOLMETTA), l’ambito di applicazione delle norme appena descritte non coincide perfettamente. L’art. 7 infatti si riferisce al mutuo fondiario e ad un acquirente in generale, laddove l’art. 8 sembra contemplare ogni tipo di finanziamento, anche ordinario, che sia contratto dal costruttore per l’edificazione dell’immobile di cui l’acquirente persona fisica si sia accollato una quota.
Per questa ragione, il problema più spinoso che si pone all’interprete è proprio quello di individuare il preciso ambito applicativo del divieto di stipula e, in particolare, se debbano ricorrere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal decreto e quali siano i negozi sottoposti al divieto.
Quanto al primo quesito, la tesi più accreditata ritiene che l’art. 8 non riguardi tutti gli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili ipotecati (che comporterebbe un eccesso di delega), ma le sole fattispecie contemplate dal decreto 122, ovvero gli atti relativi ad immobili da edificare recanti i presupposti degli artt. 1 e 2 del decreto.
In merito ai tipi negoziali cui si applica il divieto, sono state avanzate differenti soluzioni:
- il divieto si applica a tutti i contratti definitivi, relativi ad immobili già ultimati, stipulati in esecuzione dell’obbligo contenuto in un contratto preliminare di immobile da costruire soggetto alla disciplina del decreto 122.
Sono dunque esclusi tutti gli altri negozi che, seppur sottoposti alle regole del decreto, esulano dal meccanismo contrattuale preliminare-definitivo.
- il divieto si applica solo ai contratti ad effetti reali differiti aventi ad oggetto immobili da costruire, in quanto una volta edificato l’immobile viene meno la debolezza contrattuale dell’acquirente.
- il divieto ha una portata generale e si riferisce a tutti i contratti di trasferimento della proprietà aventi ad oggetto beni la cui edificazione ha richiesto la stipula, da parte del costruttore, di un mutuo o un’iscrizione ipotecaria, e in cui l’acquisto si realizza con la venuta ad esistenza del bene.
Tuttavia, è stato giustamente evidenziato come il controllo del notaio in merito all’esistenza di formalità pregiudizievoli non sia sempre agevole come nell’ipotesi paradigmatica del preliminare-definitivo.
Nel caso del contratto con effetti reali differiti, infatti, il notaio interviene solo al momento della stipula di detto contratto e, poiché l’immobile non è ancora venuto ad esistenza, potrebbe non avere la possibilità di verificare l’esistenza di un mutuo o dell’iscrizione ipotecaria.
Per questa ragione, la dottrina si è chiesta in quale momento sorga effettivamente l’obbligo di controllo in capo al notaio rogante. Secondo una prima teoria, l’obbligo per il notaio sorge al momento della stipula del contratto con effetti reali differiti. In tal caso, infatti, il trasferimento della proprietà si realizza con la semplice venuta ad esistenza del bene, senza la necessità di un ulteriore atto. Il notaio, dunque, dovrà inserire nel rogito il consenso unilaterale della banca al frazionamento del mutuo e alla parziale cancellazione ipotecaria.
Secondo altra teoria, l’intervento del notaio sarebbe duplice. In fase di stipula del contratto con effetti reali differiti, il notaio dovrebbe adoperare una tecnica contrattuale in virtù della quale subordinare, in deroga alla regola generale, il trasferimento della proprietà ad un successivo atto notarile di accertamento della venuta ad esistenza del bene. Il controllo del notaio ex art. 8 si realizza, dunque, al momento dell’atto di avveramento della condizione, in cui sarà agevole per il professionista accertare la presenza di eventuali mutui o ipoteche sull’immobile e, se del caso, addivenire al frazionamento o al perfezionamento del titolo per la cancellazione ipotecaria.
e.Prelazione sull’immobile
L’art. 9 del decreto riconosce all’acquirente dell’immobile da lui adibito ad abitazione principale e poi sottoposto ad espropriazione immobiliare il diritto di prelazione nell’acquisto al prezzo definitivo stabilito nell’incanto, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione.

f.Esenzione dalla revocatoria fallimentare
L’art. 10 stabilisce che “Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.”

g.Fondo di solidarietà
L’art. 12 istituisce un fondo “al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa”.


Materiali