23 giugno 2010

“Beni prelazionabili” e conferimento in società - (Piccola) Rassegna giurisprudenziale

1.Conferimento di fondo rustico
Consiglio di Stato 13 marzo 2008, n. 1087

Il diritto di prelazione agraria in favore dell'affittuario coltivatore di fondo rustico o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali (o di cessione di quote di una tale società), non configurandosi un'alienazione a titolo oneroso del fondo stesso in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio.

Consiglio Stato sez. IV 10 maggio 2007 n. 2198
Il diritto di prelazione in favore dell'affittuario coltivatore diretto di fondo rustico o del proprietario del fondo confinante previsto per il caso della vendita del fondo stesso dall'art. 35 bis l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali (o di cessione di quote di una tale società), non configurandosi un'alienazione a titolo oneroso del fondo stesso in considerazione della natura e infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio.

2.Conferimento di un immobile locato (ad uso non abitativo) in società
Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 23856
Qualora un locatore conferisca in proprietà ad una società l’immobile urbano locato non sussistono i diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge 392/1978, in favore del conduttore dell’immobile medesimo, atteso che in tal caso non è configurabile un “trasferimento a titolo oneroso” ai sensi del primo comma dell’art. 38 della legge citata, né è possibile che il titolare del diritto di prelazione possa offrire al locatore-venditore la medesima controprestazione e le medesime condizioni, in quanto il conferimento in società è correlato alla qualità di socio.
(in senso conforme si vedano anche Cass. 16853/2007; Cass. 14455/2006; Cass. 6867/2003; Cass. 5519/1991)

3.Conferimento di bene culturale anteriormente al D.lgs. 156/2006


4.Conferimento di quote sociali in presenza di clausola statutaria di prelazione
Tribunale Milano 06 febbraio 2002

Presupposto di applicabilità della clausola statutaria di prelazione , stabilita "a parità di condizioni" è l'indifferenza della sostituzione del cessionario rispetto alle altre componenti negoziali della cessione. Non costituisce quindi violazione della clausola la cessione delle quote sociali effettuata mediante loro conferimento in altra società, poiché essa realizza un negozio di tipo associativo e non un semplice contratto di scambio.
Le massime inserite in questo post sono tratte da DEJURE - Giuffrè

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