4 giugno 2010

Edificio costruito da entrambi i coniugi in comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di uno di essi

Problema: a chi spetta la proprietà dell'edificio costruito da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi?

- secondo il principio dell'accessione, il fabbricato dovrebbe appartenere al proprietario del suolo, salvo il riconoscimento di un diritto di credito in capo all'altro;
- secondo le regole degli acquisti in comunione legale dei beni, l'immobile non può essere sottratto alla comunione dei coniugi perché si determina la nascita di un diritto di superficie a favore della comunione, in grado di assicurare la comproprietà del nuovo bene ad entrambi i coniugi (Bianca e giurisprudenza di merito).

a)se opera l’accessione, l’atto traslativo dovrà essere perfezionato dal solo coniuge proprietario;
b)se si applicano le regole della comunione, dovranno intervenire entrambi i coniugi.

Posizione della dottrina maggioritaria --> l'acquisto cade in comunione per le seguenti ragioni:
a)favor communionis;
b)specialità della disciplina dettata dall'art. 177 rispetto al principio dell'accessione ex art. 934 c.c.;
c)la realizzazione di un manufatto sul terreno determina la creazione di un bene nuovo che rientra nella nozione di «acquisti» ex art. 177;
d)la costruzione del fabbricato determina la costituzione ex lege di un diritto di superficie in favore della comunione;
e)soluzione maggiormente aderente ai dettami costituzionali.

Cass. Civ., SS.UU., 651/1996: "Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b) c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione".

Nella pratica notarile, l'esigenza di garantire la sicurezza degli acquisti impone l'intervento in atto entrambi i coniugi e l'inserimento nel contratto di una clausola mediante la quale il consorte non proprietario del suolo dichiara «di prendere atto di tutto quanto sopra e di prestare il proprio assenso per quanto possa occorrere, intendendosi comunque trasferito con il presente atto ogni diritto ad esso spettante sul cespite innanzi descritto».

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