La rilevanza internazionale del fidanzamento ufficiale tra Brad Pitt e Angelina Jolie impone, sul piano del diritto, di far luce sull’istituto della promessa di matrimonio, cioè quella dichiarazione bilaterale con cui due persone si promettono reciprocamente di contrarre matrimonio (TATARANO.
Il codice civile, che se ne occupa agli artt. 79 ss., non offre una definizione dell’istituto, ma ne regola solo gli effetti. Di conseguenza, l’individuazione della natura giuridica della promessa impone di prendere le mosse proprio dalle conseguenze giuridiche di detto accordo.
La lingua inglese qualifica come “engaged” – impegnate - le persone che si siano scambiate tale promessa. Malgrado l’assonanza con il meno romantico “encaged” – incatenato - , l’impegno derivante dalla promessa di matrimonio non è, per lo meno nel nostro ordinamento, vincolante.
L’art. 79 c.c. prevede infatti che il promittente non è obbligato a contrarre matrimonio né ed eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancato adempimento.
Uniche conseguenze – a prescindere da quelle personali – sono:
- la possibilità di chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (purchè non oltre un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei promittenti);
- e, nel caso di promessa formalmente contratta per iscritto, l’obbligo di risarcire il danno per le spese fatte a causa della promessa in capo a colui che, senza giustificato motivo, abbia ricusato l’esecuzione dell’impegno assunto.
In proposito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione del gennaio 2012, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che sebbene “il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerate lecite o giuridicamente irrilevanti”, l’obiettivo del legislatore è quello di “salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze”.
Di conseguenza “l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta sul promettente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
La restituzione dei doni, secondo l’autorevole Gazzoni, riguarda non già le liberalità d’uso, ma vere e proprie donazioni fatte a causa della promessa, che si distinguono dalle donazioni obnuziali in quanto non condizionate alla celebrazione del matrimonio. La donazione del diamante produce, dunque, immediatamente effetto in capo alla donataria Angelina, ma può essere revocata ove questa rifiuti di contrarre il matrimonio e purchè Brad ne faccia domanda entro un anno dal rifiuto.
Venendo al punto, alla luce degli effetti del mancato rispetto della promessa, si deve escludere che essa abbia natura contrattuale o negoziale, dal momento che essa non determina né la nascita di un rapporto giuridico patrimoniale né di qualsivoglia rapporto giuridico.
In dottrina sembra, dunque, prevalere la qualificazione dell’istituto in termini di atto giuridico in senso stretto (SANTORO PASSARELLI).
L’esclusione del carattere negoziale impedisce, altresì, di qualificare la responsabilità come contrattuale: si tratterebbe, piuttosto, di un’obbligazione ex lege a carico del recedente, senza alcun onere risarcitorio.
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