Tra le chiavi di ricerca più gettonate dell'ultimo mese compare "cessione di cubatura 2011". Chiedo venia ai miei lettori, ma tra vacanze, gazzette ufficiali e studio ho un po' abbandonato questo spazio virtuale.
Premesso che ho già parlato qui della questione, vi riporto le recenti novità sul tema introdotte dal decreto cd. Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70 entrato in vigore il 14 maggio 2011) così come segnalate dal Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato:
L'art. 5 comma 9 ha stabilito, in materia di "Diritti edificatori e trascrivibilità dei relativi contratti", che le Regioni approvino- entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 - specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione di aree urbane degradate, suscettibili di più impieghi o a destinazione non residenziale, dismessi o da rilocalizzare, o anche favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
A tale fine la legislazione regionale potrà stabilire interventi (anche di demolizione e ricostruzione) che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 , le disposizioni in esame sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
In particolare, il comma 3 dello stesso art. 5 ha novellato l'art. 2643 c.c., introducendo il n. 2 bis, con la previsione della trascrivibilità dei negozi aventi ad oggetto la cubatura edificatoria, al fine di "garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori".
Si vedano in proposito:
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