Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese
Lo schema che propongo oggi, nato da mere esigenze di memorizzazione della sottoscritta, riguarda un tema che mi è molto caro (per ragioni inspiegabili): la possibilità di estendere l'art. 2495 c.c. anche alle società di persone e la natura degli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
1. Situazione anteriore alla riforma del diritto societario:
- la cancellazione dal registro delle imprese di una società, sia essa di persone o di capitali, produce effetti di mera pubblicità dichiarativa;
- l’estinzione si realizza solo con la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- fino all’estinzione della società, malgrado la cancellazione, essa conserva la legittimazione processuale per la definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- poiché la cancellazione ha efficacia dichiarativa, viene meno la opponibilità delle vicende societarie ai terzi, sebbene la società conservi una limitata soggettività giuridica;
- i creditori possono chiedere l’assoggettamento della società alla procedura fallimentare anche dopo il decorso di un anno dalla formalità della cancellazione, in quanto la società continua ad esistere;
- dopo la definitiva estinzione della società, i creditori possono rivalersi sui soci.
2. Intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 319/2000:
- l’interpretazione della norma sugli effetti della pubblicità della cancellazione delle società determina disparità di trattamento tra impresa individuale e impresa collettiva, in quanto per l’imprenditore persona fisica il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione, mentre per le società dalla loro estinzione;
- la Corte, pur non chiarendo la natura giuridica della cancellazione, afferma che, per i soggetti operanti in forma societaria, la qualifica di impresa – e la relativa soggettività - viene meno con la cancellazione dal registro delle imprese e solo da questa data può decorrere il termine per la dichiarazione di fallimento.
3. Riforma del diritto societario:
- l’art. 2495 c.c., novellato dalla riforma, prevede, per le società di capitali, che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società con effetti costitutivi (in simmetria con il carattere costitutivo dell’iscrizione) e la prosecuzione dei rapporti pendenti nei confronti dei soci;
- si discute, tuttavia, se la norma trovi applicazione anche alle cancellazioni intervenute prima dell’entrata in vigore della disciplina e se l’effetto estintivo, per le fattispecie anteriori, si produca comunque dalla data della cancellazione o dall’entrata in vigore del testo riformato;
- si discute, altresì, se la norma riguardi esclusivamente le società di capitali o se esprima un principio generale suscettibile di estensione alle società di persone commerciali.
4. Cass. SS.UU. 4062/2010:
- l’art. 2312, dettato per le snc, prevedendo che i creditori insoddisfatti possano agire contro i soci, lascia presupporre che la società cancellata sia di conseguenza estinta
- l’art. 2495 è norma innovativa e ultrattiva che stabilisce (anche per le cancellazioni intervenute prima della riforma, ma a far data dall’entrata in vigore della stessa), efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese;
- per le società di persone si esclude l’efficacia costitutiva della cancellazione, in mancanza di un corrispondente effetto per l’iscrizione, tuttavia si presume, dall’entrata in vigore della novella, che la società cancellata si estingua con efficacia dichiarativa opponibile ai creditori
- la cancellazione dal registro delle imprese di una società, sia essa di persone o di capitali, produce effetti di mera pubblicità dichiarativa;
- l’estinzione si realizza solo con la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- fino all’estinzione della società, malgrado la cancellazione, essa conserva la legittimazione processuale per la definizione dei rapporti giuridici pendenti;
- poiché la cancellazione ha efficacia dichiarativa, viene meno la opponibilità delle vicende societarie ai terzi, sebbene la società conservi una limitata soggettività giuridica;
- i creditori possono chiedere l’assoggettamento della società alla procedura fallimentare anche dopo il decorso di un anno dalla formalità della cancellazione, in quanto la società continua ad esistere;
- dopo la definitiva estinzione della società, i creditori possono rivalersi sui soci.
2. Intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 319/2000:
- l’interpretazione della norma sugli effetti della pubblicità della cancellazione delle società determina disparità di trattamento tra impresa individuale e impresa collettiva, in quanto per l’imprenditore persona fisica il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione, mentre per le società dalla loro estinzione;
- la Corte, pur non chiarendo la natura giuridica della cancellazione, afferma che, per i soggetti operanti in forma societaria, la qualifica di impresa – e la relativa soggettività - viene meno con la cancellazione dal registro delle imprese e solo da questa data può decorrere il termine per la dichiarazione di fallimento.
3. Riforma del diritto societario:
- l’art. 2495 c.c., novellato dalla riforma, prevede, per le società di capitali, che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società con effetti costitutivi (in simmetria con il carattere costitutivo dell’iscrizione) e la prosecuzione dei rapporti pendenti nei confronti dei soci;
- si discute, tuttavia, se la norma trovi applicazione anche alle cancellazioni intervenute prima dell’entrata in vigore della disciplina e se l’effetto estintivo, per le fattispecie anteriori, si produca comunque dalla data della cancellazione o dall’entrata in vigore del testo riformato;
- si discute, altresì, se la norma riguardi esclusivamente le società di capitali o se esprima un principio generale suscettibile di estensione alle società di persone commerciali.
4. Cass. SS.UU. 4062/2010:
- l’art. 2312, dettato per le snc, prevedendo che i creditori insoddisfatti possano agire contro i soci, lascia presupporre che la società cancellata sia di conseguenza estinta
- l’art. 2495 è norma innovativa e ultrattiva che stabilisce (anche per le cancellazioni intervenute prima della riforma, ma a far data dall’entrata in vigore della stessa), efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese;
- per le società di persone si esclude l’efficacia costitutiva della cancellazione, in mancanza di un corrispondente effetto per l’iscrizione, tuttavia si presume, dall’entrata in vigore della novella, che la società cancellata si estingua con efficacia dichiarativa opponibile ai creditori