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11 giugno 2010

La moglie in bianco, l'amante al pepe. Tra risate, equivoci e strafalcioni giuridici, qualche riflessione sulla condizione di contrarre matrimonio.

In una nota commedia all'italiana degli anni '80, il nobile donnaiolo Calogero Patanè in punto di morte convoca il notaio per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Io sottoscritto Calogero Patanè, Grande Ufficiale della Giarrettiera, nomino erede universale mio figlio Giuseppe detto Peppino ad una condizione, in mancanza della quale tutta l'eredità andrà a mia figlia: che mio nipote Gianluca figlio di Peppino si sposi ed abbia un figlio entro un anno esatto dalla mia morte, dando così prova della virilità che ha sempre distinto il nostro casato”.

Il notaio Brindisi che ha ricevuto il testamento è al riparo dall'art. 28 L.Not.?

Probabilmente si, perché la condizione coartante riguarda una persona diversa dall'istituito. Ma se il cavalier Patanè avesse condizionato l'istituzione di erede al matrimonio dello stesso Peppino, il notaro Brindisi non sarebbe passato indenne dall'ispezione notarile...

In una recente sentenza (Cass. Civ. Sez. II, 15-04-2009, n. 8941) la Cassazione ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto:
"La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria".
Si tratta di una pronuncia di rottura, in cui la Cassazione assume una posizione tranchant rispetto all'atteggiamento decisamente più possibilista (e a mio parere più equilibrato) emerso in numerose sentenze precedenti.
Riporto i passaggi logici fondamentali che emergono dalla motivazione in diritto:
1. il principio di libertà di testare trova un limite nelle ipotesi di impossibilità e illiceità della condizione apposta;
2. in ossequio al favor testamenti, l'art. 634 c.c. prevede che la condizione illecita o impossibile si consideri non apposta;
3. sebbene l'art. 636 c.c. preveda l'illiceità della condizione che vieta le prime nozze o le ulteriori, la giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato la norma restrittivamente;
4. di conseguenza, solo il divieto assoluto di nozze è considerato limitativo della libertà del soggetto, che non risulta invece coartata nel caso in cui "la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio" (Cass., sent. n. 2122 del 1992);
5. "nella medesima prospettiva, è stata considerata lecita la condizione che lasci un ampio margine di scelta all'istituito, in modo da non porre a suo carico una limitazione psichica intollerabile, e si è esclusa tale intollerabilità nella ipotesi della condizione, apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede, di non contrarre matrimonio con persona determinata, o quella di contrarre matrimonio (v. Cass., sent. n. 150 del 1985), ovvero di contrario con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito (v. Cass., sent. n. 102 del 1986)";
6. tuttavia, l'illiceità della condizione di contrarre matrimonio non può essere valutata sulla base di elementi soggettivi, come la ricognizione della volontà non coartante del testatore;
7. l'illiceità non deriva da un'interpretazione estensiva dell'art. 636 c.c., ma dall'art. 634 c.c.;
8. detta condizione, infatti, a prescindere dalle intenzioni del de cuius, si pone "in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico poichè limita la libertà dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita, in cui si esplica la sua personalità ai sensi dell'art. 2 Cost.";
9. la norma costituzionale, infatti, trova diretta applicazione ai rapporti tra privati quando riguarda i diritti fondamentali della persona.
La posizione, dunque, è categorica: se non ha alcun rilievo l'intenzione del testatore, non vi è più alcuno spazio di ammissibilità. Pertanto, anche se viene lasciato all'istituito il più ampio margine di scelta, la coartazione sussiste poichè "la pur indiretta coartazione della volontà reca, di per sé, vulnus alla dignità dell'individuo, nella misura in cui l'alternativa di fronte alla quale lo colloca la apposizione, da parte del testatore, della condizione testamentaria possa indurlo, con la prospettiva di un vantaggio economico, ad una opzione che limita la libera esplicazione della sua personalità".


15 aprile 2010

L'attribuzione dell'usufrutto universale. Eredità o legato?

Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4435

Il quesito
L'attribuzione testamentaria dell'usufrutto universale individua un'istituzione di erede oppure un'attribuzione a titolo di legato?

Il caso in breve
Tizio redige un testamento nel quale lascia alla moglie Tizia e ai nipoti rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà del proprio patrimonio.
Alla sua morte, Tizia, ritenendo che il testamento del marito non contenesse alcuna valida istituzione di erede e che le disposizioni in esso contenute fossero lesive della quota di legittima, chiede al Tribunale di accertare la propria qualità di erede, nonché la rinunzia al legato di usufrutto, con conseguente attribuzione della quota di legittima. Il Tribunale accoglie la domanda e accerta la qualità di erede in capo alla sola Tizia.
I nipoti propongono appello avverso detta sentenza, ottenendo la riforma dell'impugnata decisione e l'accertamento della propria qualità di eredi unitamente a Tizia, rispettivamente nell'usufrutto e nella nuda proprietà.
Tizia propone ricorso in Cassazione eccependo, inter alia, la violazione dell'art. 588.

Le posizioni dottrinali
Il carattere universale o particolare dell'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni del de cuius è stata oggetto di accesi dibattiti in dottrina sin dall'epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia, allorchè al coniuge superstite spettava il diritto di usufrutto sui 2/3 del patrimonio del defunto.
A seguito della riforma, sebbene sia pacifica l'attribuzione della qualità di erede al coniuge superstite alla luce dell'art. 536 c.c., la questione sopravvive nella circostanza in cui un testamento contenga una disposizione attributiva dell'usufrutto sull'intera eredità o su una quota di essa.
La necessità di dare una precisa connotazione a siffatta clausola testamentaria non rileva solo ai fini della differente disciplina che presiede all'istituzione di erede rispetto al legato. L'aspetto più problematico riguarda, infatti, il rischio che una disposizione mediante la quale si attribuisca l'usufrutto generale – da un lato – e la nuda proprietà – dall'altro – possa configurarsi quale strumento per aggirare il divieto di sostituzione fedecommissaria.
La sentenza in oggetto si inserisce, dunque, in una storica contrapposizione che vede, da una parte, la tesi di coloro che configurano l'attribuzione dell'usufrutto universale come un legato (NICOLO', STOLFI, GANGI e, nella giurisprudenza di merito, App. Cagliari, 14 ottobre 2003; Trib. Napoli, 2005; Trib. Bologna, 6 ottobre 2008) e, dall'altra, la posizione di quanti ne affermano la natura universale (CICU, FERRI e, tra le pronunce di legittimità, Cass. Civ., 12 settembre 2002, n. 13310).
La tesi della natura particolare dell'attribuzione si fonda sui seguenti argomenti:
1)l'usufruttuario dell'eredità, a differenza dell'erede, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires,ma è obbligato a pagare per intero o pro quota le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa risulti gravata (art. 1010 c.c.);
2)il diritto dell'usufruttuario rappresenta un quid novi rispetto alla posizione giuridica del de cuius, nella quale, al contrario, subentra l'erede;
3)il carattere di temporaneità dell'usufrutto si pone in contrasto con il carattere di perpetuità proprio della qualità di erede (principio semel here semper heres);
4)l'usufruttuario, al contrario dell'erede, non succede automaticamente nel possesso dei beni ereditari, ma è tenuto a farne richiesta al nudo proprietario (art. 1002 c.c.).
Malgrado ciò, autorevole dottrina (FORCHIELLI – ANGELONI) sostiene che l'usufruttuario di eredità abbia comunque titolo per partecipare alla divisione ereditaria.
La tesi della natura universale della disposizione confuta gli argomenti sopra esposti sostenendone, ex art. 588 c.c., l'idoneità a comprendere l'universalità o una quota dei beni del testatore.
Se, dunque, il testatore ha inteso assegnare l'usufrutto universale quale quota del patrimonio, si deve ravvisare in questa disposizione la medesima potenzialità espansiva del titolo ereditario a ricomprendere l'universum ius, qualora, ad esempio, il testatore abbia ignorato alcuni beni della massa.

La posizione della Suprema Corte
Nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione muove dal medesimo presupposto su cui si fonda la tesi da ultimo citata, utilizzando l'argomento dell'art. 588 c.c. non solo per attribuire carattere universale all'attribuzione di usufrutto universale, ma anche per fugare i dubbi relativi alla possibile violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria.
A tal proposito, la Corte sottolinea la necessità di indagare “effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che attraverso il contenuto testuale della scheda testamentaria”.
Se, conformemente all'art. 588, II co., c.c., risulta che il testatore abbia inteso attribuire il diritto quale quota del proprio patrimonio, si dovrà riconoscere all'usufruttuario la qualifica di erede e, di conseguenza, escludere la sostituzione fedecommissaria allorquando l'attribuzione contestuale di usufrutto e nuda proprietà sia a) diretta e simultanea e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.
UPDATE 15 dicembre 2010: la Corte di Cassazione, con la sentenza 1557/2010, ha nuovamente modificato il proprio orientamento in merito sostenendo che "Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum iuss del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi."