21 luglio 2010

Eredità devolute ad associazioni e fondazioni: conseguenze della mancata accettazione beneficiata

Da qualche tempo, negli studi notarili e sui giornali capita spesso di imbattersi in locandine (come quella qui in foto) che sensibilizzano i cittadini a effettuare lasciti e donazioni in favore di enti di ricerca o con finalità benefiche.
Qualora un ente non riconoosciuto, un'associazione, una fondazione e, in generale, una persona giuridica diversa dalla società sia istituita erede in un testamento, l'art. 473 c.c. impone che l'accettazione dell'eredità così devoluta avvega con beneficio d'inventario, a tutela del patrimonio dell'ente e dei suoi eventuali creditori.
A questo punto, sorgono una miriade di questioni che possono essere così sintetizzate:
1) Cosa succede nel caso in cui l'ente non perfezioni un'accettazione beneficiata?
2) Può l'ente decadere dal beneficio d'inventario?
3) Può l'ente perdere il diritto di accettare ai sensi dell'art. 487,II co., c.c.?
4) E' ammissibile un acquisto senza accettazione (accettazione ex lege o presunta) in capo all'ente?

E' pacifico che la perentorietà della disposizione dell'art. 473 c.c. escluda l'efficacia di una forma di accettazione differente. Quanto alle conseguenze di un'accettazione non beneficiata, dottrina e giurisprudenza si sono divise:
-Tesi della sopravvenuta incapacità a succedere e negazione della decadenza dal beneficio d'inventario (Cass. 2617/1979 GROSSO BURDESE, AZZARITI)
La tesi sostiene che la mancata osservanza delle modalità e dei termini previsti dalla legge (cfr. artt. 485 e 487 c.c.) per l'accettazione impedisca l'acquisizione della capacità speciale a succedere da parte della persona giuridica, nel pieno rispetto della tipicità delle cause di incapacità.
Di conseguenza, essendo preclusa alla persona giuridica qualsiasi altra forma di accettazione, non troveranno applicazione le norme relative all'assunzione della qualifica di erede puro e semplice da parte del chiamato possessore che non ottemperi alle formalità previste dall'art. 485 c.c. o del chiamato non possessore che, pur avendo accettato, non rediga l'inventario nei temini dell'art. 487,II co., c.c..
La persona giuridica, dunque, non potrà accettare l'eredità sia nel caso in cui non completi l'inventario nei termini (art. 487, III co., c.c.) sia nel caso in cui non lo compia affatto (art. 487, II co., c.c.).
-Tesi dell'inefficacia o inesistenza dell'accettazione --> l'ente rimane nella posizione di chiamato (rectius delato) all'eredità (Cass. 19598/2004);
La Cassazione del 2004, partendo dalle argomentazioni della precedente sentenza del 1979, fonda il proprio convincimento sul carattere di fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione beneficiata e sostiene che l'inosservanza di uno degli elementi di essa ne determini l'inesistenza.
Tuttavia, l'ente mantiene la propria posizione di chiamato all'eredità e, ove sia ancora nei termini, può perfezionare una valida accettazione beneficiata.
-Tesi della decadenza dal beneficio d'inventario e dell'acquisto della qualifica di erede puro e semplice (FERRI, CICU, PRESTIPINO)
Poichè l'art. 489 c.c. garantisce solo gli incapaci dal rischio di perdere il beneficio, si ritiene che la persona giuridica che non ottemperi alle prescrizioni in tema di accettazione subisca la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, tutti gli oneri connessi alla qualifica di erede puro e semplice.
-Tesi della perdita del diritto di accettare
Poichè l'unica forma di accettazione consentita per la persona giuridica è quella beneficiata ed essendo questa "incapace d’acquisto puro e semplice, in qualsiasi modo questo sia conseguito, dunque non soltanto per accettazione, ma anche per perdita del beneficio d’inventario", l'inottemperanza delle prescrizioni di legge non comporta la decadenza dal beneficio, bensì la perdita del diritto di accettare.
-Tesi dell'acquisto dell'eredità ex lege (Perlingieri Studio CNN 2008)
Partendo dalla differenza esistente tra accettazione e acquisto, l'Autore ritiene che il mancato rispetto delle formalità dell'accettazione beneficiata non impedisce l'acquisto ex lege dell'eredità e della qualifica di erede puro e semplice. Poichè nessuna norma si riferisce al chiamato inteso solo come persona fisica e poichè non è prevista la decadenza dal beneficio svincolata dall'acquisto, la persona giuridica non accetta ma acquista ex lege in virtù delle norme che regolano l'acquisto senza accettazione da parte del chiamato.

Malgrado la varietà e la pesantezza delle argomentazioni addotte da ciascuna tesi, la prassi sembra preferire le seguenti conclusioni:
- la persona giuridica che non accetti con beneficio di inventario compie un'accettazione inefficace;
- resta chiamata all'eredità e quindi può perfezionare una successiva accettazione;
- non si applicano le norme relative alla decadenza dal beneficio;
-la persona giuridica non può mai essere erede puro e semplice.

Nessun commento:

Posta un commento