4 gennaio 2010

HOLDINGS - PARTE SECONDA: è ammissibile una holding individuale?

Nel post precedente abbiamo stabilito che le holdings, siano esse pure o operative, sono imprenditori. A questo punto rimane da chiedersi se l'attività di acquisto e gestione di partecipazioni di controllo possa essere esercitata da una persona fisica.
Non si tratta - evidentemente - del caso in cui le azioni della holding siano detenute da un unico soggetto (società unipersonale), ma dell'ipotesi in cui lo schermo societario manchi del tutto, di modo che l'attività imprenditoriale sia svolta direttamente dalla persona fisica.

La questione dell'ammissibilità della holding individuale non deriva, in realtà, da una presunta incompatibilità tra la particolarità dell'attività imprenditoriale e lo svolgimento individuale di essa. Del resto, non esiste alcuna imposizione legislativa in merito alla natura del soggetto che deve esercitare l'impresa-holding, come ad esempio accade per l'attività bancaria.
Il dubbio, dunque, si pone per la difficoltà di ravvisare un'attività organizzata e professionale nella serie di atti, compiuti dalla persona fisica, volti all'acquisto e alla gestione di partecipazioni di controllo.
In buona sostanza, il punto è quello di stabilire il limite oltre il quale l'azionista di riferimento diventa imprenditore-holding.
A parte la difficoltà concreta, nel momento in cui si accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2082 c.c., la persona fisica che eserciti attività di holding deve essere qualificata imprenditore (Campobasso, Ferrara-Corsi).
In dottrina, tale conclusione è stata tutt'altro che pacifica fino agli anni '90, quando la nota sentenza Caltagirone (Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439) ha stabilito che "In ipotesi di holding di tipo personale, cioè di persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e che svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio), la configurabilità di un'autonoma impresa, come tale assoggettabile a fallimento, postula che la suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero pure di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, quindi fonte di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo o le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima." (Massima JurisData Giuffrè)
Ancora, la stessa sentenza ha puntualizzato che "L'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese cui sia funzionalizzato l'esercizio dei poteri derivanti dal possesso di uno o più pacchetti azionari, sia essa svolta da una società di capitali, da una persona fisica o da una società di fatto, determina l'acquisto della qualità di imprenditore in capo a chi la eserciti qualora, oltre ad essere qualificata dai requisiti usualmente intesi dell'"organizzazione" e della "professionalità", la stessa sia posta in essere in nome dell'esercente e risulti astrattamente idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli acquisibili in mancanza dell'opera di coordinamento." (Massima JurisData Giuffrè)

2 commenti:

  1. Salve, sono una studentessa che tra pochi giorni dovrà dare l 'esame di diritto commerciale...Vorrei porle una questione che non mi è molto chiara e che spero Lei possa aiutarmi a chiarire. Durante lo studio della materia mi sono accorta di questo strano trattamento che viene riservato alla holding persona fisica rispetto alla holding società/ente, ossia la responsabilità ex art 2497 2°comma e non ex 1° comma. Nonstante abbia più volte cercato/tentato di capire il perchè di questa particolarità non sono ancora riuscita a venirne a capo. Nei manuali la questione la danno per assodata:è così e basta. In questo articolo da lei redatto ( che mi è servito a molto, poichè a questo punto non ero nemmeno troppo certa del fatto che fosse ammissibile l eserizio di attività di direzione e coordinamento da parte di holding fisica) viene motivato il perchè è ammissibile che la holding fisica possa esercitare tale attività, ma la cosa che vorrei sapere io è perchè non viene applicata la stessa disciplina delle società/enti che esercitano la medesima attività? perchè la holding perosna fisica è responsabile nel limite del vantaggio conseguito e non integralmente per i danni cagionati? Forse ho capito male io ( cosa probabile) però spero che Lei possa darmi una risposta per chiarirmi questo dubbio. La ringrazio in anticipo per la pazienza!
    Cordiali saluti.
    Sabrina

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  2. Ciao Sabrina,
    anzitutto ti ringrazio per l'attenzione. Scrivimi in privato a emanuella.prascina@dtcstudio.it
    ho qualcosa che ti può illustrare la questione molto meglio di quanto non possa fare io :)

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