24 aprile 2010

Foggia promuove la cultura: Seminario sul progetto di Dizionario biografico dei giuristi italiani

Ancora una volta esprimo con orgoglio il mio apprezzamento per l'Università di Foggia e per le sue innumerevoli iniziative culturali.

Copio e incollo dal sito dell'ateneo:
"Venerdì 7 maggio 2010, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, avrà luogo un seminario sul progetto di Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX).

L'iniziativa rientra in un Prin 2008 (finanziato dal Miur con la votazione di eccellenza) che coinvolge le Università di Roma La Sapienza, Milano Statale, Catania, Sassari e Foggia. Saranno presenti i promotori del Dizionario: i proff. Ennio Cortese (Emerito dell'Università di Roma La Sapienza), Italo Birocchi (Università di Roma La Sapienza) e Marco Miletti (Università di Foggia).

Il seminario intende presentare il progetto alla comunità scientifica e riflettere sul "genere biografico" quale chiave di lettura della cultura giuridica nei secoli."

Quella che era una costola dell'Università di Bari non ha davvero più nulla da invidiare alla vicina e blasonata "Aldo Moro".
Per ulteriori informazioni:
Pagina Facebook (sempre aggiornata)

23 aprile 2010

Annunciazione! Annunciazione!


L'Officina del Diritto ringrazia pubblicamente il Ministero della Giustizia per questa bella notizia

21 aprile 2010

Quando la morte mi chiamerà.... Reading collettivo di testamenti ed epigrafi

Data la mia macabra passione scientifica per testamenti e affini, non posso mancare a questo evento:
L'associazione culturale LIBERINCIPIT e LA TANA
presentano "Quando la morte mi chiamerà... forse qualcuno protesterà" - reading collettivo di Testamenti ed Epigrafi
Barletta, 22 aprile 2010 - Sala Rossa del Castello Svevo

<"Quando la morte mi chiamerà... forse qualcuno protesterà" - Così recita l'incipit di una delle più famose canzoni di Fabrizio De Andrè: "Il testamento" Prendendo spunto dallo spirito dissacrante e ironico del ...grande Faber abbiamo pensato di dedicare un reading collettivo ai testamenti, le ultime volontà, tutto quello che vorremmo fosse fatto dopo la nostra morte, e che non sapremo mai se sarà eseguito. Desideri a volte legittimi, altre improbabili, altre ancora addirittura deliranti, tratti da veri testamenti si alterneranno a epigrafi funebri, epitaffi e estemporanee richieste, che ci faranno insieme ridere e riflettere. >>

Clicca qui per leggere la recensione pubblicata su Repubblica.

17 aprile 2010

Incontro di Studi La responsabilità penale degli enti

Incontro di Studi
La responsabilità penale degli enti

Andria 20 Aprile 2010, ore 16-19

Hotel Ottagono

PROGRAMMA

Saluti
Avv. Francesco Logrieco
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani
Avv. Tullio Bertolino - Presidente Camera Penale di Trani
Avv. Michele Coratella - Presidente Associazione Avvocati di Trani
Relatori
Dott. Giuseppe Maralfa
- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Avv. Domenico Di Terlizzi - Avvocato Penalista del Foro di Trani
Moderatori
Avv. Francesco Montingelli
Avv. Aldo Balducci

EVENTO GRATUITO

Colloqui Baresi di Diritto Commerciale 2010


Domani, alle ore 9,30 presso l'Università di Bari, si terrà il secondo incontro dei Colloqui Baresi di Diritto Commerciale -2010 sul tema "Cartolarizzazioni, derivati e tutele"

RELATORE
Prof. Eugenio BARCELLONA
Università del Piemonte Orientale
Interventi
Avv. Vito NANNA
Ordine Avvocati di Bari

Per il programma completo degli incontri, clicca qui

La mia tesi di laurea su Tesionline.it - I patrimoni destinati e le procedure concorsuali


Tesi di Laurea - I patrimoni destinati e le procedure concorsuali

Abstract
La realtà economica degli ultimi anni e l’emergere di nuove esigenze nei traffici commerciali hanno profondamente influenzato lo scenario del diritto commerciale, imponendo, talvolta, dei radicali – e problematici - mutamenti di prospettiva nell’approccio allo studio da parte dell’operatore del diritto.
In tale quadro, l’istituto dei patrimoni destinati può essere considerato una delle figure maggiormente rappresentative della difficoltà di adeguare i tradizionali impianti della scienza commercialistica all’evoluzione economica e ai suoi riflessi sul piano del diritto. Pur non risultando totalmente originali nel confronto con altri ordinamenti giuridici e con fattispecie dello stesso diritto italiano, atteso che la separazione patrimoniale è concetto da tempo noto alla riflessione dottrinale, i patrimoni destinati presentano dei caratteri peculiari che consentono di differenziarli dalla comune matrice della segregazione patrimoniale e di considerarli, senza dubbio, una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario.
Ciò risulta ancor più evidente laddove si consideri che l’introduzione di questi nuovi istituti ha comportato una vera e propria “rivoluzione copernicana” nella dogmatica commercialistica, in quanto la giustificazione teorica della possibilità di separare una cellula patrimoniale in seno ad un nucleo al fine di destinarla ad una specifica operazione economica ha richiesto il superamento del binomio “un soggetto, un patrimonio” ereditato dalla scienza giuridica francese e della conseguente necessità di ricorrere alla fictio iuris della personalità giuridica per realizzare la separazione patrimoniale.
Considerati dalla stessa relazione governativa alla riforma “equivalente operativo” della costituzione di una società, i patrimoni destinati hanno consentito la separazione patrimoniale all’interno dello stesso soggetto, creando così un sistema nuovo nell’ambito delle tradizionali regole di universalità della responsabilità patrimoniale, di cui all’art. 2740 c.c..
Pur mancando di una propria personalità giuridica, i patrimoni dedicati individuano una realtà, quella dell’affare, la cui gestione manifesta appieno i caratteri di una spiccata autonomia. Autonomia che si riscontra nella gestione separata da parte degli organi sociali e nella distinta contabilità, nel carattere particolare dell’affare rispetto all’attività della società, nel regime della responsabilità patrimoniale e nel trattamento dei creditori.
Da queste considerazioni discende il dubbio circa la possibilità di configurare un’autonoma procedura concorsuale a carico dei patrimoni destinati. Dubbio, peraltro, suggerito dalla stessa delega per la riforma del diritto societario, che imponeva al legislatore delegato di disciplinare i patrimoni destinati e il relativo regime di insolvenza.
Il presente lavoro si propone di analizzare il difficile coordinamento tra disciplina dei patrimoni destinati e procedure concorsuali.
Inquadrata la figura dei patrimoni destinati, così come delineata dagli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile, si affronteranno le problematiche che hanno diviso la dottrina circa l’ammissibilità di una regolamentazione concorsuale autonoma delle figure del nuovo diritto societario e si analizzeranno i punti della legge fallimentare che creano maggiori problemi di compatibilità con esse.
L’analisi sarà condotta tenendo presente anche le conseguenze che una procedura concorsuale a carico della società con patrimoni destinati possa produrre su di essi, allo scopo di verificare l’operatività della separazione patrimoniale.

15 aprile 2010

L'attribuzione dell'usufrutto universale. Eredità o legato?

Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4435

Il quesito
L'attribuzione testamentaria dell'usufrutto universale individua un'istituzione di erede oppure un'attribuzione a titolo di legato?

Il caso in breve
Tizio redige un testamento nel quale lascia alla moglie Tizia e ai nipoti rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà del proprio patrimonio.
Alla sua morte, Tizia, ritenendo che il testamento del marito non contenesse alcuna valida istituzione di erede e che le disposizioni in esso contenute fossero lesive della quota di legittima, chiede al Tribunale di accertare la propria qualità di erede, nonché la rinunzia al legato di usufrutto, con conseguente attribuzione della quota di legittima. Il Tribunale accoglie la domanda e accerta la qualità di erede in capo alla sola Tizia.
I nipoti propongono appello avverso detta sentenza, ottenendo la riforma dell'impugnata decisione e l'accertamento della propria qualità di eredi unitamente a Tizia, rispettivamente nell'usufrutto e nella nuda proprietà.
Tizia propone ricorso in Cassazione eccependo, inter alia, la violazione dell'art. 588.

Le posizioni dottrinali
Il carattere universale o particolare dell'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni del de cuius è stata oggetto di accesi dibattiti in dottrina sin dall'epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia, allorchè al coniuge superstite spettava il diritto di usufrutto sui 2/3 del patrimonio del defunto.
A seguito della riforma, sebbene sia pacifica l'attribuzione della qualità di erede al coniuge superstite alla luce dell'art. 536 c.c., la questione sopravvive nella circostanza in cui un testamento contenga una disposizione attributiva dell'usufrutto sull'intera eredità o su una quota di essa.
La necessità di dare una precisa connotazione a siffatta clausola testamentaria non rileva solo ai fini della differente disciplina che presiede all'istituzione di erede rispetto al legato. L'aspetto più problematico riguarda, infatti, il rischio che una disposizione mediante la quale si attribuisca l'usufrutto generale – da un lato – e la nuda proprietà – dall'altro – possa configurarsi quale strumento per aggirare il divieto di sostituzione fedecommissaria.
La sentenza in oggetto si inserisce, dunque, in una storica contrapposizione che vede, da una parte, la tesi di coloro che configurano l'attribuzione dell'usufrutto universale come un legato (NICOLO', STOLFI, GANGI e, nella giurisprudenza di merito, App. Cagliari, 14 ottobre 2003; Trib. Napoli, 2005; Trib. Bologna, 6 ottobre 2008) e, dall'altra, la posizione di quanti ne affermano la natura universale (CICU, FERRI e, tra le pronunce di legittimità, Cass. Civ., 12 settembre 2002, n. 13310).
La tesi della natura particolare dell'attribuzione si fonda sui seguenti argomenti:
1)l'usufruttuario dell'eredità, a differenza dell'erede, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires,ma è obbligato a pagare per intero o pro quota le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa risulti gravata (art. 1010 c.c.);
2)il diritto dell'usufruttuario rappresenta un quid novi rispetto alla posizione giuridica del de cuius, nella quale, al contrario, subentra l'erede;
3)il carattere di temporaneità dell'usufrutto si pone in contrasto con il carattere di perpetuità proprio della qualità di erede (principio semel here semper heres);
4)l'usufruttuario, al contrario dell'erede, non succede automaticamente nel possesso dei beni ereditari, ma è tenuto a farne richiesta al nudo proprietario (art. 1002 c.c.).
Malgrado ciò, autorevole dottrina (FORCHIELLI – ANGELONI) sostiene che l'usufruttuario di eredità abbia comunque titolo per partecipare alla divisione ereditaria.
La tesi della natura universale della disposizione confuta gli argomenti sopra esposti sostenendone, ex art. 588 c.c., l'idoneità a comprendere l'universalità o una quota dei beni del testatore.
Se, dunque, il testatore ha inteso assegnare l'usufrutto universale quale quota del patrimonio, si deve ravvisare in questa disposizione la medesima potenzialità espansiva del titolo ereditario a ricomprendere l'universum ius, qualora, ad esempio, il testatore abbia ignorato alcuni beni della massa.

La posizione della Suprema Corte
Nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione muove dal medesimo presupposto su cui si fonda la tesi da ultimo citata, utilizzando l'argomento dell'art. 588 c.c. non solo per attribuire carattere universale all'attribuzione di usufrutto universale, ma anche per fugare i dubbi relativi alla possibile violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria.
A tal proposito, la Corte sottolinea la necessità di indagare “effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che attraverso il contenuto testuale della scheda testamentaria”.
Se, conformemente all'art. 588, II co., c.c., risulta che il testatore abbia inteso attribuire il diritto quale quota del proprio patrimonio, si dovrà riconoscere all'usufruttuario la qualifica di erede e, di conseguenza, escludere la sostituzione fedecommissaria allorquando l'attribuzione contestuale di usufrutto e nuda proprietà sia a) diretta e simultanea e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.
UPDATE 15 dicembre 2010: la Corte di Cassazione, con la sentenza 1557/2010, ha nuovamente modificato il proprio orientamento in merito sostenendo che "Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum iuss del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi."