20 aprile 2012

Quando il diritto è poesia: intervista ad Ermanno Bocchini sul Registro delle Imprese

"Il diritto all'informazione è il diritto ad esistere sul mercato"

19 aprile 2012

Nuova Massima di Milano - Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l.

Fresca fresca dal CNN Notizie, pubblico qui di seguito la Massima n. 124 del Consiglio di Milano, che sostituisce la Massima n. 123 del 6 dicembre 2011, in seguito all’emanazione della legge 35/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 5/2012.

Massima n. 124 – in data 3 aprile 2012 [sostitutiva della Massima n. 123] (*) - Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l. (art. 2477 c.c., modificato dal d.l. 5/2012)
In base all’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. – come da ultimo modificato dall’art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 – il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Si ritiene che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. E’ pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà. L’autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali: (a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito; (b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.; (c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione); (d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria. La nuova formulazione del primo comma dell’art. 2477 c.c., là dove stabilisce che “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

Brad, Angelina e la promessa di matrimonio

La rilevanza internazionale del fidanzamento ufficiale tra Brad Pitt e Angelina Jolie impone, sul piano del diritto, di far luce sull’istituto della promessa di matrimonio, cioè quella dichiarazione bilaterale con cui due persone si promettono reciprocamente di contrarre matrimonio (TATARANO.
Il codice civile, che se ne occupa agli artt. 79 ss., non offre una definizione dell’istituto, ma ne regola solo gli effetti. Di conseguenza, l’individuazione della natura giuridica della promessa impone di prendere le mosse proprio dalle conseguenze giuridiche di detto accordo.
La lingua inglese qualifica come “engaged” – impegnate - le persone che si siano scambiate tale promessa. Malgrado l’assonanza con il meno romantico “encaged” – incatenato - , l’impegno derivante dalla promessa di matrimonio non è, per lo meno nel nostro ordinamento, vincolante.
L’art. 79 c.c. prevede infatti che il promittente non è obbligato a contrarre matrimonio né ed eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancato adempimento.
Uniche conseguenze – a prescindere da quelle personali – sono:
- la possibilità di chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (purchè non oltre un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei promittenti);
- e, nel caso di promessa formalmente contratta per iscritto, l’obbligo di risarcire il danno per le spese fatte a causa della promessa in capo a colui che, senza giustificato motivo, abbia ricusato l’esecuzione dell’impegno assunto.
In proposito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione del gennaio 2012, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che sebbene “il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerate lecite o giuridicamente irrilevanti”, l’obiettivo del legislatore è quello di “salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze”. Di conseguenza “l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta sul promettente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
La restituzione dei doni, secondo l’autorevole Gazzoni, riguarda non già le liberalità d’uso, ma vere e proprie donazioni fatte a causa della promessa, che si distinguono dalle donazioni obnuziali in quanto non condizionate alla celebrazione del matrimonio. La donazione del diamante produce, dunque, immediatamente effetto in capo alla donataria Angelina, ma può essere revocata ove questa rifiuti di contrarre il matrimonio e purchè Brad ne faccia domanda entro un anno dal rifiuto.
Venendo al punto, alla luce degli effetti del mancato rispetto della promessa, si deve escludere che essa abbia natura contrattuale o negoziale, dal momento che essa non determina né la nascita di un rapporto giuridico patrimoniale né di qualsivoglia rapporto giuridico.
In dottrina sembra, dunque, prevalere la qualificazione dell’istituto in termini di atto giuridico in senso stretto (SANTORO PASSARELLI). L’esclusione del carattere negoziale impedisce, altresì, di qualificare la responsabilità come contrattuale: si tratterebbe, piuttosto, di un’obbligazione ex lege a carico del recedente, senza alcun onere risarcitorio.

15 aprile 2012

Contro i notai

Mio padre mi ha sempre suggerito di leggere ciò che è contrario alle mie idee. Oggi ci provo con questo libello,di cui si sente parlare tra gli aspiranti.

Contro i notai. Tutti i misteriosi privilegi della casta piùinviolabile e ricca d'Italia.
Marco Morello e Carlo Tecce per Ponte alle Grazie

11 aprile 2012

"ATTUALITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI" (Bari, 13 e 27 aprile 2012)


SCUOLA PUGLIESE DI NOTARIATO "VINCENZO STIFANO" GIORNATE DI STUDIO "ATTUALITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI" (Bari, 13 e 27 aprile 2012)
 

La Scuola Pugliese di Notariato "Vincenzo Stifano" ha organizzato due giornate di studio per il 13 e 27 aprile sul tema "Attualità in materia di operazioni straordinarie nelle società di capitali".
Gli eventi si terranno a Bari, presso la sede della Scuola in via Calefati 89.
- 13 aprile “L’aumento di capitale” e “La riduzione di capitale”.
- 27 aprile “La fusione” e “la scissione”
Per visualizzare il programma completo e le modalità di partecipazione, consultare il sito della Scuola Pugliese diNotariato "Vincenzo Stifano".