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19 settembre 2011

Il diritto di abitazione del coniuge superstite

1. CARATTERI
L’art. 540, II co., c.c. riserva al coniuge del defunto, anche ove concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale attribuzione grava sulla disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, nell’eventualità, su quella riservata ai figli.


2. IL DIRITTO DI COMUNIONE DEL CONIUGE IN CASO DI COMPROPRIETA' DELL'IMMOBILE CON TERZI
Nel caso in cui l’immobile adibito a residenza della famiglia sia in comproprietà con terzi, si discute circa le sorti dei diritti che l’art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite.




3. I DIRITTI DI ABITAZIONE DEL CONIUGE E L'IPOTECA

Nel caso illustrato, è sorto un conflitto tra il coniuge superstite e la banca creditrice ipotecaria del figlio del de cuius. Tizia si era opposta alla procedura di espropriazione azionata dalla banca, sostenendo che i diritti di cui al 540, II co, c.c., sorti in suo favore alla morte del marito Tizio, prevalessero sull’ipoteca in favore della banca.
Il giudice di merito aveva risolto la questione in favore di Tizia, argomentando come segue:
1. il conflitto tra coniuge superstite e creditore ipotecario deve essere risolto come se entrambi avessero acquistato da un comune autore;
2. di conseguenza, trovano applicazione le regole sulla priorità della trascrizione;
3. tale soluzione trova conferma nel 2812; I co., c.c. che ritiene non opponibili al creditore ipotecario i diritti di abitazione costituiti sul bene e trascritti successivamente all’iscrizione ipotecaria;
4. alla luce di ciò, il conflitto non può essere risolto in base alla regola degli acquisti dall’erede apparente (534), in quanto il debitore che ha concesso ipoteca è vero erede.
La Cassazione, investita della questione, ha così motivato la soluzione:
1. l’erede acquista il diritto di proprietà sulla casa già gravato dai diritti del 540, II co., c.c.;
2. non si tratta di acquisto da comune autore, in quanto il coniuge legatario ex lege acquista mortis causa direttamente dal de cuius, mentre la banca creditrice acquista per atto tra vivi dall’erede debitore;
3. il conflitto, pertanto, non può essere risolto alla luce della regola della priorità della trascrizione, proprio perché manca l’acquisto dal comune autore;
4. di conseguenza, le norme in tema di trascrizione rilevano ai soli fini della continuità delle trascrizioni e non della soluzione di eventuali conflitti tra gli aventi causa. Analogamente, il 2812 non può operare in quanto anch’esso presuppone l’acquisto dal comune autore;
5. trova applicazione, al contrario, la disciplina degli acquisti dall’erede apparente dal momento che, nel caso di specie, il debitore Tizietto è sì erede, ma non della piena proprietà, in quanto l’immobile acquistato è gravato dai diritti del 540 in favore del coniuge del de cuius, che sorgono automaticamente, quand’anche il de cuius avesse disposto dell’intera proprietà dell’immobile. Pertanto, concedendo ipoteca sulla piena proprietà, l’erede ha disposto di beni estranei alla quota ereditaria pervenutagli.


4. I DIRITTI DEL 540 TRA SUCCESSIONE NECESSARIA E SUCESSIONE LEGITTIMA
Come visto sinora, la disciplina del 540 riguarda la sola successione necessaria. Sebbene si sia a lungo discusso circa la composizione della quota di riserva del coniuge, dottrina e giurisprudenza sembrano oggi concordi nel ritenere che i diritti di uso e di abitazione costituiscano un’aggiunta qualitativa e quantitativa alla quota di legittima spettante al coniuge superstite.

Se il “ruolo” dei legati ex lege del 540 è abbastanza condiviso nell’ambito della successione necessaria, lo stesso non si può dire nell’ipotesi della successione legittima. In sostanza, ci si chiede se, nel calcolo della quota spettante al coniuge ove il de cuius muoia ab intestato, debbano essere compresi o meno il diritto di uso e di abitazione in questione con le stesse modalità viste per la successione necessaria.
In proposito, la Cassazione (Cass. 4329/2000) ha ritenuto, in un primo momento, che essi spettino al coniuge anche nel caso in cui si apra la successione legittima, ma non in aggiunta alla quota calcolata ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.. Questo perché la quota intestata non può essere inferiore a quella spettante per successione necessaria, ma è vero anche che, in assenza di una espressa previsione nella disciplina della successione legittima, essi non possono che essere ricompresi nella porzione assegnata.
Successivamente (Cass. 11018/2008) ha invece sostenuto che nella quota intestata non sono compresi i legati i quali, pertanto, si aggiungono ad essa come nella successione necessaria.


5. DEROGABILITA' DEI DIRITTI DEL 540 (da una lezione del notaio Carlo Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana - ottobre 2010)
Il fatto che i diritti del 540 concorrano a determinare la quota necessariamente spettante al coniuge ha indotto alcuni autori ad interrogarsi circa la possibilità di soddisfare il coniuge mediante un legato in sostituzione di legittima o una datio in solutum testamentaria. La risposta al quesito dipende dalla struttura e dalla funzione che si attribuisce a questi diritti.

Dalla funzione espressa, emerge che i diritti sulla casa familiare non hanno un carattere ineliminabile e pertanto sarà possibile attribuire al coniuge un legato alla condizione sospensiva della rinuncia ai diritti del 540, perché è indiscutibile che dopo l’apertura della successione si possa rinunciare a questi diritti, in quanto aventi contenuto patrimoniale. Non sarà invece possibile sostituirli con un legato in sostituzione di legittima in quanto non costituiscono riserva e vengono attribuiti automaticamente.


6. TRASCRIVIBILITA' DEL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE
In dottrina si è posto il problema della trascrivibilità del diritto di abitazione in mancanza di un titolo testamentario:
- poiché l’art. 2648 parla di trascrizione del legato e non di legato ex lege, l’acquisto in questione non sarebbe trascrivibile (GAZZONI);
- la norma può essere estesa ad ogni forma di acquisto mortis causa, pertanto è ammissibile la trascrizione.
Aderendo a quest’ultima tesi, si discute circa il titolo in virtù del quale adempiere alla formalità pubblicitaria:
- sentenza di accertamento (PUGLIATTI);
- atto notorio (MESSINEO);
- certificato di denunciata successione (FERRI);
- certificato di morte e nota di trascrizione recante il vincolo di coniugio con il de cuius (GABRIELLI);
- atto di accettazione espressa del legato ex lege (NICOLO’).

21 luglio 2010

Eredità devolute ad associazioni e fondazioni: conseguenze della mancata accettazione beneficiata

Da qualche tempo, negli studi notarili e sui giornali capita spesso di imbattersi in locandine (come quella qui in foto) che sensibilizzano i cittadini a effettuare lasciti e donazioni in favore di enti di ricerca o con finalità benefiche.
Qualora un ente non riconoosciuto, un'associazione, una fondazione e, in generale, una persona giuridica diversa dalla società sia istituita erede in un testamento, l'art. 473 c.c. impone che l'accettazione dell'eredità così devoluta avvega con beneficio d'inventario, a tutela del patrimonio dell'ente e dei suoi eventuali creditori.
A questo punto, sorgono una miriade di questioni che possono essere così sintetizzate:
1) Cosa succede nel caso in cui l'ente non perfezioni un'accettazione beneficiata?
2) Può l'ente decadere dal beneficio d'inventario?
3) Può l'ente perdere il diritto di accettare ai sensi dell'art. 487,II co., c.c.?
4) E' ammissibile un acquisto senza accettazione (accettazione ex lege o presunta) in capo all'ente?

E' pacifico che la perentorietà della disposizione dell'art. 473 c.c. escluda l'efficacia di una forma di accettazione differente. Quanto alle conseguenze di un'accettazione non beneficiata, dottrina e giurisprudenza si sono divise:
-Tesi della sopravvenuta incapacità a succedere e negazione della decadenza dal beneficio d'inventario (Cass. 2617/1979 GROSSO BURDESE, AZZARITI)
La tesi sostiene che la mancata osservanza delle modalità e dei termini previsti dalla legge (cfr. artt. 485 e 487 c.c.) per l'accettazione impedisca l'acquisizione della capacità speciale a succedere da parte della persona giuridica, nel pieno rispetto della tipicità delle cause di incapacità.
Di conseguenza, essendo preclusa alla persona giuridica qualsiasi altra forma di accettazione, non troveranno applicazione le norme relative all'assunzione della qualifica di erede puro e semplice da parte del chiamato possessore che non ottemperi alle formalità previste dall'art. 485 c.c. o del chiamato non possessore che, pur avendo accettato, non rediga l'inventario nei temini dell'art. 487,II co., c.c..
La persona giuridica, dunque, non potrà accettare l'eredità sia nel caso in cui non completi l'inventario nei termini (art. 487, III co., c.c.) sia nel caso in cui non lo compia affatto (art. 487, II co., c.c.).
-Tesi dell'inefficacia o inesistenza dell'accettazione --> l'ente rimane nella posizione di chiamato (rectius delato) all'eredità (Cass. 19598/2004);
La Cassazione del 2004, partendo dalle argomentazioni della precedente sentenza del 1979, fonda il proprio convincimento sul carattere di fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione beneficiata e sostiene che l'inosservanza di uno degli elementi di essa ne determini l'inesistenza.
Tuttavia, l'ente mantiene la propria posizione di chiamato all'eredità e, ove sia ancora nei termini, può perfezionare una valida accettazione beneficiata.
-Tesi della decadenza dal beneficio d'inventario e dell'acquisto della qualifica di erede puro e semplice (FERRI, CICU, PRESTIPINO)
Poichè l'art. 489 c.c. garantisce solo gli incapaci dal rischio di perdere il beneficio, si ritiene che la persona giuridica che non ottemperi alle prescrizioni in tema di accettazione subisca la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, tutti gli oneri connessi alla qualifica di erede puro e semplice.
-Tesi della perdita del diritto di accettare
Poichè l'unica forma di accettazione consentita per la persona giuridica è quella beneficiata ed essendo questa "incapace d’acquisto puro e semplice, in qualsiasi modo questo sia conseguito, dunque non soltanto per accettazione, ma anche per perdita del beneficio d’inventario", l'inottemperanza delle prescrizioni di legge non comporta la decadenza dal beneficio, bensì la perdita del diritto di accettare.
-Tesi dell'acquisto dell'eredità ex lege (Perlingieri Studio CNN 2008)
Partendo dalla differenza esistente tra accettazione e acquisto, l'Autore ritiene che il mancato rispetto delle formalità dell'accettazione beneficiata non impedisce l'acquisto ex lege dell'eredità e della qualifica di erede puro e semplice. Poichè nessuna norma si riferisce al chiamato inteso solo come persona fisica e poichè non è prevista la decadenza dal beneficio svincolata dall'acquisto, la persona giuridica non accetta ma acquista ex lege in virtù delle norme che regolano l'acquisto senza accettazione da parte del chiamato.

Malgrado la varietà e la pesantezza delle argomentazioni addotte da ciascuna tesi, la prassi sembra preferire le seguenti conclusioni:
- la persona giuridica che non accetti con beneficio di inventario compie un'accettazione inefficace;
- resta chiamata all'eredità e quindi può perfezionare una successiva accettazione;
- non si applicano le norme relative alla decadenza dal beneficio;
-la persona giuridica non può mai essere erede puro e semplice.

7 giugno 2010

Revocabilità dei soli elementi accidentali contenuti in un testamento

Il caso: Tizio ha confezionato un testamento in cui ha previsto una disposizione del seguente tenore: “Istituisco erede di tutto il mio patrimonio mio figlio Caio, studente universitario, sotto la condizione sospensiva che consegua la laurea entro il ...
In un secondo testamento vuole revocare la sola condizione apposta all'istituzione di erede.

Può farlo?

Il legislatore prevede espressamente che il testamento sia revocabile in ogni momento e che tale facoltà sia irrinunciabile (cfr. artt. 587 e 679 c.c.). Tuttavia, si discute se la revoca possa avere ad oggetto i soli elementi accidentali contenuti nel testamento, indipendentemente dalla disposizione cui accedono.

Teoria negativa:
1.la previsione dell'art. 679 c.c. riguarda le sole disposizioni testamentarie e la condizione non lo è;
2.l'eliminazione di un elemento accidentale della disposizione testamentaria non configura una revoca in senso tecnico, ma piuttosto una sostituzione di un negozio condizionato con un successivo negozio puro;
3.di conseguenza, tale eliminazione-sostituzione non può essere realizzata con la revoca per atto pubblico (art. 680 c.c.), ma solo con un successivo testamento(TALAMANCA), dal momento che un atto inter vivos non può contenere disposizioni di ultima volontà.

Teoria positiva:
1.l'autonomia testamentaria consente al testatore di revocare il testamento in ogni sua parte;
2.non vi sono espressi divieti in merito;
3.il legislatore ha espressamente previsto i casi in cui la revoca è esclusa (cfr. art. 256 c.c.);
4.per quanto riguarda l'ammissibilità di una “revoca” solo per successivo testamento (supra sub 3.), l'art.680 c.c., in tema di revoca parziale, non fa alcuna distinzione di portata o di efficacia a seconda che la revoca sia espressa nella forma dell'atto pubblico o del successivo testamento (CARAMAZZA).

In definitiva, nel caso in cui si opti per la prima tesi, Tizio potrà eliminare la condizione sospensiva apposta all'istituzione di erede solo inserendo nel successivo testamento una istituzione di erede “pura”; ove, invece, si aderisca alla seconda ricostruzione, Tizio potrà inserire nel testamento una clausola del seguente tenore “Revoco la condizione apposta all'istituzione di erede in favore di mio figlio contenuta nel mio testamento ...”.

15 aprile 2010

L'attribuzione dell'usufrutto universale. Eredità o legato?

Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4435

Il quesito
L'attribuzione testamentaria dell'usufrutto universale individua un'istituzione di erede oppure un'attribuzione a titolo di legato?

Il caso in breve
Tizio redige un testamento nel quale lascia alla moglie Tizia e ai nipoti rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà del proprio patrimonio.
Alla sua morte, Tizia, ritenendo che il testamento del marito non contenesse alcuna valida istituzione di erede e che le disposizioni in esso contenute fossero lesive della quota di legittima, chiede al Tribunale di accertare la propria qualità di erede, nonché la rinunzia al legato di usufrutto, con conseguente attribuzione della quota di legittima. Il Tribunale accoglie la domanda e accerta la qualità di erede in capo alla sola Tizia.
I nipoti propongono appello avverso detta sentenza, ottenendo la riforma dell'impugnata decisione e l'accertamento della propria qualità di eredi unitamente a Tizia, rispettivamente nell'usufrutto e nella nuda proprietà.
Tizia propone ricorso in Cassazione eccependo, inter alia, la violazione dell'art. 588.

Le posizioni dottrinali
Il carattere universale o particolare dell'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni del de cuius è stata oggetto di accesi dibattiti in dottrina sin dall'epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia, allorchè al coniuge superstite spettava il diritto di usufrutto sui 2/3 del patrimonio del defunto.
A seguito della riforma, sebbene sia pacifica l'attribuzione della qualità di erede al coniuge superstite alla luce dell'art. 536 c.c., la questione sopravvive nella circostanza in cui un testamento contenga una disposizione attributiva dell'usufrutto sull'intera eredità o su una quota di essa.
La necessità di dare una precisa connotazione a siffatta clausola testamentaria non rileva solo ai fini della differente disciplina che presiede all'istituzione di erede rispetto al legato. L'aspetto più problematico riguarda, infatti, il rischio che una disposizione mediante la quale si attribuisca l'usufrutto generale – da un lato – e la nuda proprietà – dall'altro – possa configurarsi quale strumento per aggirare il divieto di sostituzione fedecommissaria.
La sentenza in oggetto si inserisce, dunque, in una storica contrapposizione che vede, da una parte, la tesi di coloro che configurano l'attribuzione dell'usufrutto universale come un legato (NICOLO', STOLFI, GANGI e, nella giurisprudenza di merito, App. Cagliari, 14 ottobre 2003; Trib. Napoli, 2005; Trib. Bologna, 6 ottobre 2008) e, dall'altra, la posizione di quanti ne affermano la natura universale (CICU, FERRI e, tra le pronunce di legittimità, Cass. Civ., 12 settembre 2002, n. 13310).
La tesi della natura particolare dell'attribuzione si fonda sui seguenti argomenti:
1)l'usufruttuario dell'eredità, a differenza dell'erede, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires,ma è obbligato a pagare per intero o pro quota le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa risulti gravata (art. 1010 c.c.);
2)il diritto dell'usufruttuario rappresenta un quid novi rispetto alla posizione giuridica del de cuius, nella quale, al contrario, subentra l'erede;
3)il carattere di temporaneità dell'usufrutto si pone in contrasto con il carattere di perpetuità proprio della qualità di erede (principio semel here semper heres);
4)l'usufruttuario, al contrario dell'erede, non succede automaticamente nel possesso dei beni ereditari, ma è tenuto a farne richiesta al nudo proprietario (art. 1002 c.c.).
Malgrado ciò, autorevole dottrina (FORCHIELLI – ANGELONI) sostiene che l'usufruttuario di eredità abbia comunque titolo per partecipare alla divisione ereditaria.
La tesi della natura universale della disposizione confuta gli argomenti sopra esposti sostenendone, ex art. 588 c.c., l'idoneità a comprendere l'universalità o una quota dei beni del testatore.
Se, dunque, il testatore ha inteso assegnare l'usufrutto universale quale quota del patrimonio, si deve ravvisare in questa disposizione la medesima potenzialità espansiva del titolo ereditario a ricomprendere l'universum ius, qualora, ad esempio, il testatore abbia ignorato alcuni beni della massa.

La posizione della Suprema Corte
Nella sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione muove dal medesimo presupposto su cui si fonda la tesi da ultimo citata, utilizzando l'argomento dell'art. 588 c.c. non solo per attribuire carattere universale all'attribuzione di usufrutto universale, ma anche per fugare i dubbi relativi alla possibile violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria.
A tal proposito, la Corte sottolinea la necessità di indagare “effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che attraverso il contenuto testuale della scheda testamentaria”.
Se, conformemente all'art. 588, II co., c.c., risulta che il testatore abbia inteso attribuire il diritto quale quota del proprio patrimonio, si dovrà riconoscere all'usufruttuario la qualifica di erede e, di conseguenza, escludere la sostituzione fedecommissaria allorquando l'attribuzione contestuale di usufrutto e nuda proprietà sia a) diretta e simultanea e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà.
UPDATE 15 dicembre 2010: la Corte di Cassazione, con la sentenza 1557/2010, ha nuovamente modificato il proprio orientamento in merito sostenendo che "Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum iuss del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi."