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19 aprile 2012

Brad, Angelina e la promessa di matrimonio

La rilevanza internazionale del fidanzamento ufficiale tra Brad Pitt e Angelina Jolie impone, sul piano del diritto, di far luce sull’istituto della promessa di matrimonio, cioè quella dichiarazione bilaterale con cui due persone si promettono reciprocamente di contrarre matrimonio (TATARANO.
Il codice civile, che se ne occupa agli artt. 79 ss., non offre una definizione dell’istituto, ma ne regola solo gli effetti. Di conseguenza, l’individuazione della natura giuridica della promessa impone di prendere le mosse proprio dalle conseguenze giuridiche di detto accordo.
La lingua inglese qualifica come “engaged” – impegnate - le persone che si siano scambiate tale promessa. Malgrado l’assonanza con il meno romantico “encaged” – incatenato - , l’impegno derivante dalla promessa di matrimonio non è, per lo meno nel nostro ordinamento, vincolante.
L’art. 79 c.c. prevede infatti che il promittente non è obbligato a contrarre matrimonio né ed eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancato adempimento.
Uniche conseguenze – a prescindere da quelle personali – sono:
- la possibilità di chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (purchè non oltre un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei promittenti);
- e, nel caso di promessa formalmente contratta per iscritto, l’obbligo di risarcire il danno per le spese fatte a causa della promessa in capo a colui che, senza giustificato motivo, abbia ricusato l’esecuzione dell’impegno assunto.
In proposito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione del gennaio 2012, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che sebbene “il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerate lecite o giuridicamente irrilevanti”, l’obiettivo del legislatore è quello di “salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze”. Di conseguenza “l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta sul promettente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
La restituzione dei doni, secondo l’autorevole Gazzoni, riguarda non già le liberalità d’uso, ma vere e proprie donazioni fatte a causa della promessa, che si distinguono dalle donazioni obnuziali in quanto non condizionate alla celebrazione del matrimonio. La donazione del diamante produce, dunque, immediatamente effetto in capo alla donataria Angelina, ma può essere revocata ove questa rifiuti di contrarre il matrimonio e purchè Brad ne faccia domanda entro un anno dal rifiuto.
Venendo al punto, alla luce degli effetti del mancato rispetto della promessa, si deve escludere che essa abbia natura contrattuale o negoziale, dal momento che essa non determina né la nascita di un rapporto giuridico patrimoniale né di qualsivoglia rapporto giuridico.
In dottrina sembra, dunque, prevalere la qualificazione dell’istituto in termini di atto giuridico in senso stretto (SANTORO PASSARELLI). L’esclusione del carattere negoziale impedisce, altresì, di qualificare la responsabilità come contrattuale: si tratterebbe, piuttosto, di un’obbligazione ex lege a carico del recedente, senza alcun onere risarcitorio.

5 agosto 2010

Divagazioni calcistiche

L'Officina del Diritto festeggia il BARLETTA (Barletta Calcio Srl, ndr.) in C1 dopo 15 anni!

Ad maiora!


11 giugno 2010

Braccia sottratte al diritto...

Schizzi in Officina

21 aprile 2010

Quando la morte mi chiamerà.... Reading collettivo di testamenti ed epigrafi

Data la mia macabra passione scientifica per testamenti e affini, non posso mancare a questo evento:
L'associazione culturale LIBERINCIPIT e LA TANA
presentano "Quando la morte mi chiamerà... forse qualcuno protesterà" - reading collettivo di Testamenti ed Epigrafi
Barletta, 22 aprile 2010 - Sala Rossa del Castello Svevo

<"Quando la morte mi chiamerà... forse qualcuno protesterà" - Così recita l'incipit di una delle più famose canzoni di Fabrizio De Andrè: "Il testamento" Prendendo spunto dallo spirito dissacrante e ironico del ...grande Faber abbiamo pensato di dedicare un reading collettivo ai testamenti, le ultime volontà, tutto quello che vorremmo fosse fatto dopo la nostra morte, e che non sapremo mai se sarà eseguito. Desideri a volte legittimi, altre improbabili, altre ancora addirittura deliranti, tratti da veri testamenti si alterneranno a epigrafi funebri, epitaffi e estemporanee richieste, che ci faranno insieme ridere e riflettere. >>

Clicca qui per leggere la recensione pubblicata su Repubblica.

10 novembre 2009

Le Leggi di Manu

Evidentemente sono predestinata alla stanza dei bottoni... ;)

Le Leggi di Manu
a cura di W. Doniger
Biblioteca Orientale - Adelphi

"Precedute, nella loro penetrazione in Occidente, solo dalla Bhagavad Gita, le Leggi di Manu (databili fra il II secolo a.C. e il II secolo d.C.) sono un’opera indispensabile per accedere alla comprensione dell’India antica. La sua sacralità è tale che la tradizione la attribuisce a Manu, mitico figlio di Brahma, capostipite dell’umanità. Dagli Schlegel a Nietzsche, già nell’Ottocento molti avvertirono che si trattava di un testo fondatore della civiltà indoeuropea. Con l’implacabile precisione della trattatistica indiana, che non arretra mai né di fronte al troppo grande né di fronte al troppo piccolo, le Leggi di Manu ci raccontano come si è formato il mondo e qual è il dharma, la «legge» che lo governa – legge insieme naturale e sociale, che ritroviamo nelle prescrizioni relative al sacrificio come in quelle che riguardano i «quattro stadi» dell’esistenza. Ma al tempo stesso siamo di fronte a un codice, che elenca i più svariati delitti e le ragioni per cui vengono condannati, permettendoci così di seguire in ogni dettaglio il modo in cui era articolata la vita nell’India antica.
A un secolo dalla celebrata e più volte ristampata traduzione di Bühler, inclusa fra i «Sacred Books of the East», Wendy Doniger ha proposto nel 1991 una versione del testo per molti aspetti innovativa, che unisce la trasparenza a una scrupolosa precisione
."

dalla quarta di copertina

30 ottobre 2009

I false friends del diritto

Ma le contravvenzioni si pagano?

Giro ai lettori la classica domandina a trabocchetto dell’esame di diritto penale, che di recente ho ritrovato in una rivista di enigmistica e curiosità.
Le contravvenzioni si pagano? Il lettore profano risponderebbe di certo in maniera affermativa. Eppure questo termine, come gli altri che vi propongo nel post di oggi, sono i false friends del diritto. Si tratta di parole che nel linguaggio comune perdono il loro tecnicismo e vengono usate in modo del tutto improprio. Per far indignare quanto basta i giuristi più ortodossi.

Nel diritto penale, la categoria generale dei reati comprende contravvenzioni e delitti. Le contravvenzioni, quindi, non possono essere pagate perché, come dice l'Accademia della Crusca, “contravvenzione è quello che ha commesso, contravvenendo a una norma; non quello che ha pagato”. Ciò che si paga è, in questo caso, l'ammenda e non la multa, che è la sanzione pecuniaria connessa ai delitti.
Rimanendo in tema, ci tengo a precisare che il reato “penale” non esiste. Il reato infatti non può che essere penale, in quanto il nostro ordinamento non conosce il reato civile! L’aggettivo penale non è altro che una scorretta ridondanza.
Anche il termine azienda viene spesso usato impropriamente come sinonimo di impresa. Ma si tratta di due concetti ben distinti. L'azienda, infatti, è il complesso di beni che l’imprenditore organizza professionalmente ed utilizza nello svolgimento di un'impresa, intesa come attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Il compromesso immobiliare, che molti credono di firmare nelle fasi di acquisto di una casa, è una figura sconosciuta al diritto. Si tratterà, piuttosto, di un contratto preliminare, in questo caso di compravendita, ovvero di un contratto che obbliga le parti a stipulare un contratto definitivo entro un certo periodo di tempo e che consente ad esse, nel lasso di tempo intercorrente, di poter meglio valutare l’affare o semplicemente di rinviare la stipula ad un momento successivo.
In tempi di crisi, però, è più frequente che la casa si prenda in affitto, o meglio, in locazione. L’affitto, infatti, riguarda i soli beni produttivi.

E, per pietà, basta parlare del giudizio in Cassazione come terzo grado di giudizio. La Cassazione è un giudizio di legittimità, mentre i gradi di giudizio sono e restano due.

18 ottobre 2009

Perché l'Officina

Entro con emozione nel suo studio. Io giovane apprendista, lui giurista colto e di raffinato intelletto. "Presidente, la ringrazio di avermi permesso di frequentare le sue lezioni". E lui, con il suo solito sorriso scanzonato: "Lezioni?Io non faccio lezione. Questa è un'officina!"

Tanti strumenti, un banco da lavoro, mani esperte ed operose.

Ecco, L'Officina del Diritto.